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Provvedimento del 27 giugno 2013 [2577071]

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[vedi anche newsletter del 17 settembre 2013]

[doc. web n. 2577071]

Provvedimento del 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 318 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Esaminata la segnalazione inviata dal sig. Bruno Nicastri nei confronti di Banca Popolare di Lodi, oggi incorporata dal Banco Popolare Soc. Coop;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con segnalazione del 16 marzo 2012, il sig. Bruno Nicastri, procuratore di alcuni clienti di Banca Popolare di Lodi S.p.a. nell´ambito di altrettanti procedimenti instaurati avanti l´Arbitro bancario e finanziario di Napoli (ABF), ha lamentato che detta banca, nel depositare le proprie memorie difensive, aveva riferito circostanze attinenti alla sua persona -e, segnatamente, al suo pregresso rapporto di lavoro intercorso con lo stesso istituto bancario- non pertinenti e, comunque, eccedenti, in violazione dei principi posti dall´art. 11 del Codice.

In particolare, la banca, nelle sue controdeduzioni, nel chiedere al "Collegio dell´Arbitro Bancario Finanziario […] di considerare incompatibile l´attività di rappresentanza svolta dal sig. Nicastri Bruno" in favore dei ricorrenti, aveva fatto presente che il medesimo, già dipendente dell´istituto, era stato licenziato per giusta causa e che la relativa vertenza che ne era conseguita era ancora pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.

2. Con nota del 15 ottobre 2012, Banco Popolare Soc. Coop. (quale incorporante di Banca Popolare di Lodi S.p.a.), nel fornire riscontro alle richieste istruttorie dell´Autorità, ha dichiarato che i procedimenti nei quali il sig. Nicastri aveva assunto l´incarico di procuratore erano stati promossi da clienti della stessa agenzia sita nella città di Carini presso la quale il segnalante "(aveva precedentemente ricoperto il ruolo di Direttore), ovvero clienti delle altre due agenzie del Banco sempre situate in Carini"; inoltre, in detti procedimenti erano state addirittura formulate "inter alia, all´ABF richieste di irrogazione di provvedimenti disciplinari da parte della banca a carico dell´allora direttore preposto dell´agenzia di Carini, Sig. […], il cui nome" era stato "espressamente indicato nel ricorso, adducendo addirittura sussistenti ipotesi di reato". Pertanto, a fronte di tali asserzioni, la banca aveva ritenuto di non poter "esimersi dal chiarire all´ABF il contesto di riferimento rispetto al quale il sig. Nicastri, per conto dei suoi clienti", aveva formulato "all´organismo di conciliazione istanze di intervento, evidenziando la pendenza" del predetto giudizio tra il medesimo e l´istituto bancario.

3. Questa Autorità, in via generale, ha riconosciuto alle banche la facoltà di produrre in giudizio informazioni relative anche ai clienti per tutelare i propri diritti, evidenziando che "l´impegno di riservatezza assunto in relazione ai servizi prestati […] non può tradursi in un vincolo tale da produrre effetti lesivi nella sfera giuridica della stessa banca e in un limite all´esigenza di difesa giudiziaria dei propri diritti". E´ stato, tuttavia, precisato che i dati prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, evitando la comunicazione di informazioni non rilevanti per le citate finalità di difesa (v. provv. 27 giugno 2001; in questo senso v. pure Provv. 25 ottobre 2007, Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela, in www. garanteprivacy.it, doc. web n. 1457247).

Con riferimento al caso in esame, si deve rilevare che la banca, anziché limitarsi a  formulare eccezioni di rito o a contestare nel merito le argomentazioni poste dai ricorrenti a fondamento delle pretese azionate dinanzi all´organo giudicante, ha riferito circostanze che non hanno alcun collegamento –neanche indiretto- con le ragioni del contendere, richiamando fatti riconducibili a pregressi contrasti intercorsi tra l´odierno procuratore dei ricorrenti e lo stesso istituto di credito, riguardanti la risoluzione dell´originario rapporto lavorativo che li aveva legati e la successiva instaurazione di una vertenza dinanzi al giudice del lavoro (attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione). Si è trattato, quindi, di fatti estranei alle singole controversie instaurate dinanzi all´organo di conciliazione, che non possono neanche avere alcuna influenza sul patrocinio che i singoli ricorrenti hanno voluto liberamente attribuire al loro procuratore, il quale non solo non è più legato da alcun rapporto sostanziale con la banca resistente, ma è anche del tutto estraneo alle vicende inerenti ai rapporti giuridici in contestazione, riconducibili soltanto ai suoi assistiti.

La vicenda, che non risulta emendabile all´interno del procedimento instaurato dinanzi all´ABF (disciplinato dalla delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e dalle disposizioni applicative rese dalla Banca d´Italia-Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari) per la mancata previsione di una norma simile a quella dettata dall´art. 89 c.p.c. per il giudizio civile (la cui tutela si estende a qualsiasi "persona offesa" in giudizio), può però essere sicuramente valutata alla luce dei fondamentali principi posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
In ragione di ciò, si deve ritenere che le informazioni riguardanti le pregresse vicende lavorative intercorse tra il segnalante e Banca Popolare di Lodi S.p.a. che, ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. b) del Codice, integrano veri e propri dati personali, comunicate dall´istituto bancario in occasione dei procedimenti celebrati dinanzi all´ABF di Napoli, siano eccedenti rispetto alle concrete esigenze difensive della resistente, perché volte non tanto a dimostrare la eventuale scarsa attendibilità delle affermazioni rese dai ricorrenti, quanto a rendere un´immagine negativa, per fatti extraprocessuali e, comunque, estranei alla materia del contendere, del loro procuratore. Tale circostanza, che integra un vizio della qualità dei dati trattati, si è tradotta in una palese violazione dell´art. 11 del Codice, il quale, trovando applicazione anche per i trattamenti di dati effettuati "per ragioni di giustizia", deve essere "a fortiori" rispettato nell´ambito di un procedimento di risoluzione stragiudiziale di controversie.

Ne deriva che il trattamento dei dati personali operato dalla banca in relazione alle predette informazioni personali del sig. Nicastri va considerato illecito, perché in contrasto con i principi fissati dall´art. 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice, con conseguente inutilizzabilità dei dati stessi (art. 11, comma 2).

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE,

dichiara l´illiceità del trattamento di dati personali riferiti al segnalante posto in essere da Banca Popolare di Lodi S.p.a. (oggi Banco Popolare Soc. Coop.), perché in contrasto con i principi fissati dall´art. 11, comma 1, lett. a) e d) del Codice, con conseguente inutilizzabilità dei dati stessi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia