g-docweb-display Portlet

Sistema di videosorveglianza in un esercizio commerciale - 4 luglio 2013 [2577203]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2577203]

Sistema di videosorveglianza in un esercizio commerciale - 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 334 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale di accertamento ispettivo del 20 giugno 2012 redatto dal "Nucleo Speciale Privacy" della Guardia di finanza, avente ad oggetto il trattamento di dati personali effettuato tramite un impianto di videosorveglianza installato presso l´esercizio commerciale "Conad" gestito da Equipe 2002 s.r.l. di Bologna (di seguito, la società), dal quale emerge che:

- secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante, il sistema di videosorveglianza, installato per finalità di "sicurezza e tutela del patrimonio e delle persone" – essendo stato "il supermercato oggetto di 3 rapine a mano armata" – è composto da "14 telecamere dislocate tra il piano vendita ed il piano sotterraneo adibito a parcheggio clienti" (cfr. verbale cit., p. 2);

-  in particolare, quattro telecamere sono poste in corrispondenza degli ingressi, "una a sorveglianza del corridoio di passaggio tra i due ingressi (DOME); una […] sopra il box informazioni che inquadra […] le casse automatiche; una […] sorveglia l´uscita di sicurezza; una [è] posta al termine della zona profumeria […], una di fronte al banco ortofrutta; [altra] nella zona macelleria [punta] verso l´uscita di servizio; una posta all´interno del locale dove si trova la cassaforte; una posta a sorveglianza dell´ingresso box principale e dell´ingresso locale cassaforte (DOME)". Con riguardo alle due telecamere installate nel parcheggio clienti, queste riprendono sia "l´ingresso veicoli" e che "l´uscita veicoli dal garage" (cfr. verbale cit., p. 3);

-  le immagini "sono registrate e sono visibili in tempo reale su un monitor posto nel box informazioni e visibile solo al personale incaricato. Le immagini visibili sul monitor sono sempre quelle relative alla telecamera posta a sorveglianza dell´uscita del parcheggio clienti" (cfr. verbale cit., p. 2);

- quanto ai tempi di conservazione delle immagini, in sede ispettiva si è accertato che "le immagini […] vengono registrate su un hard disk […], le stesse sono conservate per 78 ore" (cfr. verbale cit., p. 3);

- nel corso dell´accertamento è stato verificato che l´accesso al locale nel quale è presente il monitor che permette la visualizzazione in tempo reale delle immagini (box informazioni) è consentito al solo legale rappresentate e ai due dipendenti incaricati del trattamento (cfr. all. n. 1 al verbale cit.) e, tenuto conto della particolare collocazione dello stesso, le immagini "non [possono] essere visualizzate da persone esterne"; la visione delle immagini registrate è consentita ad uno solo dei due incaricati, previa digitazione di apposita password (cfr. verbale cit., p. 4);

-  in sede ispettiva è stata altresì rilevata la presenza di cartelli informativi sintetici collocati "ad ogni ingresso e […] all´interno del supermercato" (cfr. verbale cit., p. 3);

- nel menzionato esercizio commerciale "non è stato effettuato alcun accordo con la rappresentanza sindacale o richiesta l´autorizzazione all´ufficio provinciale del lavoro atteso che l´impianto è finalizzato alla sicurezza delle cose e delle persone presenti nel supermercato e non al controllo dei lavoratori, anche se incidentalmente le riprese possono interessare anche l´attività lavorativa"; in proposito è stato precisato che non vengono riprese le "postazioni fisse di lavoro" e che "tutto il personale è stato, comunque, portato a conoscenza della presenza dell´impianto". La società ha comunque manifestato l´intendimento di attivarsi "immediatamente per richiedere le dovute autorizzazioni" (cfr. verbale cit. p. 4 e all. 2 allo stesso);

VISTO che, a seguito degli accertamenti, la società è risultata essere titolare dei trattamenti di dati personali ai sensi dell´art. 28 del Codice;

CONSIDERATA la necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

CONSIDERATO che l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che, allo stato degli atti, il sistema di videosorveglianza in esame è in grado di riprendere e registrare l´attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano od operano nelle aree monitorate;

RILEVATO che non sono risultate attivate le garanzie previste dalla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, come richiesto dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (richiamato dall´art. 114 del Codice) nonché in conformità con quanto stabilito dal Garante nel menzionato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, con particolare riferimento al par. 4.1 (v. inoltre, tra i tanti provvedimenti adottati dal Garante, anche nell´ambito della grande distribuzione, Provv. 17 gennaio 2013, doc. web n. 2291893; Provv. 25 ottobre 2012, doc. web n. 2212623; Provv. 25 ottobre 2012, doc. web n. 2212826; Provv. 4 ottobre 2012, doc. web n. 2066968; nonché 10 novembre 2011, doc. web n. 1859569; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; 24 giugno 2010, doc. web n. 1738396; 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601522);

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno in ragione della circostanza che lo stesso possa essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), né per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RITENUTO pertanto che il descritto trattamento risulta effettuato dalla società in violazione della disciplina di protezione dei dati personali nonché della richiamata disciplina di settore (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice in relazione all´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970);

RITENUTO altresì che la dichiarata conservazione delle immagini per 78 ore risulta, con riguardo al caso di specie, commisurata "al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita (art. 11, comma 1, lett. e),del Codice)" tenuto conto di quanto dichiarato, anche ai sensi dell´art. 168 del Codice, circa le ripetute rapine subite dall´esercizio commerciale che costituiscono, quindi, "speciali esigenze di ulteriore conservazione" dei dati (cfr. Provv. 8 aprile  2010, cit., punto 3.4);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d´ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto di dover prescrivere alla società, secondo gli intendimenti dalla stessa manifestati in sede di accertamento, quale misura necessaria al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori, di attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. . 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Equipe 2002 s.r.l. con riguardo al trattamento effettuato presso l´esercizio commerciale Conad di Bologna:

1. dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza prescrivendo altresì, impregiudicati nel frattempo i diritti dei lavoratori, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice, di attivare senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le procedure previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970;

2. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la società a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia