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Provvedimento del 20 giugno 2013 [2612363]

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[doc. web n. 2612363]

Provvedimento del 20 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 307 del
20 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 marzo 2013, presentato nei confronti di Schwegler Associated con il quale XY e KW, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, rappresentati e difesi dall´avv. Luca Leoncini, non avendo ottenuto idoneo riscontro alla richiesta previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), hanno ribadito la propria istanza volta ad accedere ai dati personali riferiti alla figlia minore contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della predetta compagnia assicuratrice; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 17 maggio 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute il 18 e il 22 aprile 2013 e la successiva comunicazione del 30 maggio 2013, con le quali la compagnia resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Massimo Laurenti, nel comunicare di avere inviato ai ricorrenti "copia dell´elaborato del perito medico-legale fiduciario degli assicuratori, con esclusivo riferimento ai dati personali ivi contenuti afferenti la storia clinica ed i dati anamnestici della paziente ma privo delle considerazioni formulate dal consulente della compagnia", ha dichiarato il proprio diniego a consentire l´accesso alle informazioni "di carattere riservato e relative alla strategia difensiva e contrattuale della compagnia comunicati dal fiduciario"; ciò in quanto, trattandosi di una perizia medico legale eseguita a seguito di una richiesta risarcitoria formulata dai ricorrenti per "inadeguata assistenza della minore al momento del parto", la perizia medesima che, oltre ad un "lungo riepilogo della storia clinica della minore", contiene "indicazioni di natura tecnica e strategica" dirette alla compagnia assicurativa "ai fini della difesa in un potenziale giudizio", deve essere sottratta all´accesso alla luce della disposizione di cui all´art. 8, comma 4, del Codice;

VISTA la nota datata 26 aprile 2013 con la quali gli interessati, nel ritenere incompleto il riscontro fornito dalla controparte, ha ribadito la richiesta di avere accesso a tutti i dati personali contenuti nella perizia medico legale in questione (ivi comprese "le informazioni di carattere riservato e relative alla strategia difensiva e contrattuale della compagnia comunicati dal fiduciario"), sostenendo che la stessa contiene dati personali "sia nella parte nella quale sono riportati dati identificativi, nonché riscontri di visite mediche e di c.d. esami obiettivi, sia nella parte che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario";

RILEVATO che, con specifico riferimento ai dati di tipo valutativo che sono contenuti nelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, l´esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza;

RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce degli specifici profili messi in luce dalla resistente e, in particolare, alla dichiarata presenza di informazioni riservate di carattere tecnico-valutativo e di strategia difensiva contenute nelle conclusioni della relazione peritale, deve ritenersi legittimamente invocato il disposto di cui all´art. 8, comma 4, del Codice e pertanto il ricorso deve essere dichiarato infondato;

RITENUTO congruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2612363
Data
20/06/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso