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Provvedimento del 24 ottobre 2013 [2894718]

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[doc. web n. 2894718]

Provvedimento del 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 481 del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 1° agosto 2013 nei confronti di Miramonti sas di Gilliavod G. & C. (titolare dell´omonima struttura alberghiera sita in Cogne), con cui XY, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dall´odierna resistente, la comunicazione in forma intelligibile dei dati medesimi, nonché di conoscere l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento; il ricorrente ha chiesto inoltre di disporre la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, con attestazione che la relativa operazione sia stata portata a conoscenza dei soggetti ai quali tali dati siano stati eventualmente comunicati, opponendosi altresì al loro futuro trattamento per fini di comunicazione a carattere commerciale: ciò lamentando in particolare l´avvenuta ricezione, in assenza di specifico consenso, di "materiale pubblicitario via posta ordinaria inerente a tariffe e offerte promozionali sull´albergo"; il ricorrente ha chiesto, infine, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, trasmessa via pec il 19 agosto 2013, con cui la società odierna resistente, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha dichiarato di non possedere alcun dato personale del ricorrente, né di "aver mai effettuato alcun tipo di pubblicità, né tramite posta ordinaria né tramite mail", precisando di non utilizzare, a partire dal 2011,  alcun materiale pubblicitario in formato cartaceo, ma solo in formato digitale peraltro disponibile, per chiunque  voglia consultarlo e/o scaricarlo, sul sito ufficiale dell´albergo;

VISTA la nota, datata 26 agosto 2013, con cui il ricorrente, eccependo il ritardo osservato dalla resistente nel fornire riscontro, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota, pervenuta via pec il 4 settembre 2013, con cui il ricorrente, riscontrando una specifica richiesta dell´Autorità, ha dichiarato di non essere più in possesso della documentazione comprovante l´avvenuta, asserita ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate in formato cartaceo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo la resistente fornito adeguato riscontro alle istanze del ricorrente dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non disporre di alcun dato personale relativo al medesimo, né di aver mai indirizzato all´interessato alcun tipo di comunicazione promozionale sia in formato cartaceo (peraltro non più utilizzato dalla società già dall´anno 2011) che digitale;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia