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Affissione nella bacheca di una scuola di una comunicazione elettronica in cui risulta visibile un indirizzo di posta elettronica privato - 23 gennaio 2014 [2929890]

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[doc. web n. 2929890]

Affissione nella bacheca di una scuola di una comunicazione elettronica in cui risulta visibile un indirizzo di posta elettronica privato -  23 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 28 del 23 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione in atti presentata dalla sig.ra XY che lamenta un "rilevante pregiudizio" derivante dall´affissione "agli albi delle scuole e alle bacheche esterne dei plessi", da parte dell´Istituto comprensivo statale KK (di seguito Istituto), del testo di una comunicazione elettronica, datata 26 novembre 2012, nell´ambito della quale risulta visibile in chiaro il proprio indirizzo privato di posta elettronica, inserito tra i destinatari del messaggio stesso;

VISTA la richiesta di informazioni di questo Ufficio nei confronti del predetto Istituto volta a conoscere i presupposti giuridici che avrebbero legittimato la citata diffusione dell´indirizzo di posta elettronica della segnalante;

CONSIDERATA la nota di risposta dell´Istituto comprensivo, nella quale il dirigente scolastico dichiara che:

- "l´istituto non ha ritenuto necessario eliminare l´indirizzo e-mail dalla lettera perché in quel contesto il dato non poteva considerarsi riservato, ma parte integrante della comunicazione, quindi non un dato oggetto di un "nostro" trattamento e diffuso da noi. Il documento riguardava la signora in quanto, al momento dei fatti, Presidente dell´Associazione "XX", da tutti conosciuta come tale, quindi non un soggetto privato, bensì pubblico e nell´espletamento delle sue funzioni";

- "l´affissione di quel documento è avvenuta nell´ambito di una lunga e molto pubblica controversia tra la sig.ra XY e il nostro istituto, durante la quale la sig.ra ha attaccato alcune azioni del Consiglio d´istituto di cui lei stessa faceva parte, spesso diffamando l´operato dell´istituto stesso (…)" e diffondendo "le proprie opinioni presso organi di stampa locale e non, organi istituzionali e non, famiglie di HH e di JJ e quanto altro, utilizzando la propria mail che, al momento dei fatti, non poteva certo definirsi personale";

-"la comunicazione oggetto di affissione (…) era una diffida del Presidente dell´associazione "YY" fortemente censoria nei confronti del Presidente dell´«XX», quindi della sig.ra XY nei confronti del suo operato";

-"l´affissione in bacheca e all´albo della scuola della comunicazione in questione per la sua più ampia diffusione, in quel momento era inevitabile oltre che necessaria, perché recava un giudizio a favore del nostro Istituto, decisamente risolutivo nell´accesa controversia" e che quindi si trattava di "un atto che doveva essere reso pubblico e portato a conoscenza di tutte le famiglie dell´istituto che erano interessate dalla controversia, utilizzando i consueti canali di comunicazione: l´albo, la bacheca, il sito della scuola";

CONSIDERATO che l´Istituto, con specifico riferimento al dato personale relativo all´indirizzo di posta elettronica della sig.ra XY, ha precisato che:

-"la mail personale è sempre stata ampiamente utilizzata e quindi diffusa dall´interessata stessa, per tutte le comunicazioni inerenti il suo compito di membro del Consiglio di Istituto";

-"la sig.ra XY è stata ed è tutt´ora rappresentante di classe nei diversi ordini di scuola del nostro Istituto e la sua e-mail è stata ed è ampiamente utilizzata dall´interessata stessa per questo compito, per diffondere informazioni e comunicare con tutte le famiglie";

-"la sig.ra XY finché è stata presidente dell´ XX ha scritto costantemente a tutti i genitori, e non solo, dell´Istituto (740 famiglie), utilizzando l´indirizzo di posta elettronica personale. E tutt´ora quasi quotidianamente scrive a tutte le famiglie";

RILEVATO, sulla base della documentazione agli atti dell´Ufficio, che l´Istituto ha effettivamente affisso all´albo e alle bacheche esterne della scuola il testo di una comunicazione elettronica contenente l´indirizzo privato di posta elettronica della sig.ra XY mentre, in base alle ricerche effettuate dall´Ufficio e diversamente da quanto dichiarato dall´istituto stesso, la predetta comunicazione non è risultata reperibile presso il sito internet istituzionale dell´Istituto;

RILEVATO che in tale comunicazione elettronica l´YY inibiva l´XX, di cui la sig.ra XY è presidente, dall´uso della sigla dell´associazione "JK.", e la diffidava "dal voler continuare in simili esternazioni" esprimendo, altresì, disappunto per quanto accaduto e "chiedendo all´istituzione scolastica veronese e locale di HH umilmente scusa";

CONSIDERATO che l´indirizzo di posta elettronica costituisce dato personale, intendendosi per tale "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice);

CONSIDERATO che l´affissione all´albo e alle bacheche esterne della scuola di un documento contenente dati personali configura una diffusione degli stessi, intendendosi per tale "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m, del Codice);

CONSIDERATO che la diffusione di dati personali da parte dei soggetti pubblici è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice);

CONSIDERATO, pertanto, che la diffusione dell´indirizzo di posta elettronica della segnalante tramite l´affissione del testo della predetta comunicazione elettronica all´albo della scuola e alle bacheche esterne è avvenuta in assenza dei presupposti normativi stabiliti dal Codice;

RILEVATA, quindi, l´illiceità del trattamento effettuato dall´Istituto comprensivo statale KK, in quanto l´accertata diffusione dell´informazione personale relativa all´indirizzo di posta elettronica della segnalante è avvenuta in assenza di una norma di legge o di regolamento che la ammetta (art. 19, comma 3, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d´ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco";

RITENUTO necessario, in ragione dell´illiceità del trattamento effettuato, vietare all´Istituto comprensivo statale KK ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione, con qualunque mezzo, ivi compresa l´affissione all´albo ed alle bacheche esterne della scuola, del dato personale relativo all´indirizzo di posta elettronica della signora XY;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare all´Istituto comprensivo statale KK la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n. 207;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rilevata l´illiceità del trattamento dei dati effettuato dall´Istituto comprensivo statale KK nei termini indicati in premessa, vieta al medesimo, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l´ulteriore diffusione, con qualunque mezzo, ivi compresa l´affissione all´albo ed alle bacheche esterne della scuola, del dato personale relativo all´indirizzo di posta elettronica della signora XY.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2929890
Data
23/01/13

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni e divieto del Garante