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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Claudio Conti - 24 ottobre 2013 [2970148]

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[doc. web n. 2970148]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Claudio Conti - 24 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 471 del 24 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Bologna, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 16765/69602 del 20 luglio 2010, formulata dal Garante ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha accertato che il sig. Claudio Conti, legale rappresentante della società Terza generazione s.r.l., in qualità di dealer della società H3G s.p.a., ha provveduto all´attivazione, in data 6 febbraio 2009, di 100 schede telefoniche a una terza persona, risultata ignara di tali attribuzioni, la quale ha disconosciuto di aver presentato istanze volte all´intestazione delle schede così come dichiarato in apposito verbale;

VISTO il verbale del 23 novembre 2011, che qui si intende integralmente richiamato, con cui sono state contestate al sig. Claudio Conti, nato il 27.03.1956 a Imola (BO) e ivi residente in via Villa n. 66, rappresentante legale pro tempore della Terza Generazione s.r.l., e a quest´ultima, quale obbligato in solido, con sede legale in Imola (BO), via Emilia n. 358,  P.I. 02293071201, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali di una persona, mediante  l´intestazione a sua insaputa di schede telefoniche, omettendo di rendere l´informativa e di raccogliere il consenso come richiesto dagli artt. 13 e 23 del Codice;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Bologna, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha chiesto la rideterminazione dell´importo delle sanzioni comminate, in considerazione delle difficoltà economiche in cui versa e, in particolare, del fatto che l´illecito contestato ha riguardato il trattamento di una sola persona a cui sono state intestate un numero limitato di schede Sim. La parte ha, inoltre, fatto presente che le 100 schede dopo l´attivazione non hanno generato alcun traffico telefonico e sono state disattivate dal gestore H3G nei sei mesi successivi;

LETTO il verbale di audizione redatto il 2 luglio 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha dichiarato che l´attivazione delle schede Sim è avvenuta per una superficialità in sede di controllo da parte dei propri dipendenti e che ha provveduto alla immediata cancellazione delle schede che, di fatto, non sono mai state utilizzate;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Preliminarmente si osserva come, in senso assoluto, l´attivazione multipla di schede telefoniche nei confronti di un soggetto è lecita se effettuata nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Garante con il provvedimento del 16 febbraio 2006 (in www.garanteprivacy.it doc. web n. 1242592), nonché a fronte dell´assolvimento dell´obbligo di rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e dell´acquisizione di una idonea dichiarazione di conferma che accerti l´effettiva volontà dell´intestatario delle schede Sim (nel caso di intestazione di schede in numero superiore a quello definito nel provvedimento stesso). Nel caso in esame, è stato accertato che l´attivazione di 100 schede telefoniche nei confronti di un singolo interessato è avvenuta senza avergli reso un´informativa e senza aver acquisito il suo consenso, essendo stata anche rilevata l´inconsapevolezza di tali attivazioni. Alla luce di quanto argomentato, non si sostanziano gli elementi costitutivi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO, pertanto, che è stato effettuato un trattamento di dati personali, attraverso l´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dell´interessato, omettendo di rendere l´informativa, in violazione dell´art. 13 del Codice, e omettendo di acquisire il consenso, in violazione dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, con riferimento agli elementi dell´entità del danno o del pericolo, delle modalità della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico la violazione deve essere valutata in ragione del fatto che sono stati trattati i dati di una persona, senza rendergli l´informativa e senza acquisire lo specifico consenso per l´attivazione di 100 schede telefoniche;

b) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società risulti avere un precedente per analoga violazione, rispetto alla quale si è avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall´art. 161, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila), per un ammontare complessivo pari a euro 26.000,00 (ventiseimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Claudio Conti, nato il 27.03.1956 a Imola (BO) e ivi residente in via Villa n. 66, rappresentante legale pro tempore della Terza Generazione s.r.l.,  e a quest´ultima, quale obbligato in solido, con sede legale in Imola (BO), via Emilia n. 358,  P.I. 02293071201 di pagare la somma complessiva di euro 26.000,00 (ventiseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, come indicato in motivazione, frazionandola in 20 rate mensili dall´importo di euro 1.300,00 (milletrecento) ciascuna;

INGIUNGE

agli stessi di pagare la somma di euro 26.000,00 (ventiseimila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia