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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Istituto istruzione superiore Bartolomeo Scappi - 21 novembre 2013 [2987771]

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[doc. web n. 2987771]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Istituto istruzione superiore Bartolomeo Scappi - 21 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 522 del 21 novembre

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una segnalazione datata 22 settembre 2011 pervenuta da parte del sig. XY, con cui veniva lamentata la pubblicazione sul sito istituzionale dell´Istituto di istruzione superiore "Bartolomeo Scappi", e indicizzata sui motori di ricerca, di una circolare del dirigente scolastico (n. 50 del 4 ottobre 2010), indirizzata al personale docente, contenente l´elenco dei nominativi degli alunni con disturbi specifici di apprendimento insieme ad altre informazioni relative alle loro condizioni di salute, l´Ufficio, considerata la particolare gravità di quanto rappresentato, formulava una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (nota n. 19342/75770 del 23 settembre 2011), diretta a ottenere dall´Istituto informazioni utili alla valutazione del caso;

PRESO ATTO del riscontro fornito dall´Istituto "B. Scappi" che, con nota del 26 settembre 2011, ha rilevato che "tutte le circolari sono messe a disposizione dei docenti tramite il sito istituzionale della scuola e sono bloccate da una password (…). L´episodio del caso che ci occupa è da ascrivere ad un anomalo quanto unico (mai verificatosi), mero errore materiale", indicando altresì le misure tecniche adottate per rimuovere dal web il documento, nonché le ulteriori cautele predisposte per consentire l´accesso alle circolari previa autenticazione in una "area riservata" del sito;

VISTO il verbale n. 2096/75770 del 26 gennaio 2012 con cui è stata contestata all´Istituto istruzione superiore "Bartolomeo Scappi", con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Viale Terme n. 1054, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, in relazione all´art. 22, comma 8, per aver effettuato una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli alunni mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della circolare n. 50 del 4 ottobre 2010, informando altresì l´Istituto della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha rilevato che "il documento [contenente l´elenco degli studenti] è stato pubblicato sul sito onde renderla accessibile solo ai docenti mediante uso dell´apposita password. Tale protezione evidentemente non ha funzionato. (…) Il fatto, oggetto della contestazione, è frutto della confluenza di due accidentali contingenze: l´errore di tipo materiale e il mancato funzionamento della protezione" che, a parere della parte, "se non valutabili come esimenti della responsabilità, possono almeno essere considerati come elementi idonei ad affievolire la sanzione (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato, non potendo applicarsi al caso di specie la disciplina sull´errore di fatto di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Infatti, l´errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in elementi positivi ed estranei all´autore della violazione tale da ingenerare in lui la convinzione della liceità del suo agire, circostanze che nel caso di specie non sono state ravvisate (Cass. Civ., Sez. I, 11 febbraio 1999 n. 1151);

RILEVATO, quindi, che l´Istituto istruzione superiore "Bartolomeo Scappi" ha effettuato una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´Istituto istruzione superiore "Bartolomeo Scappi", con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Viale Terme n. 1054, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

al medesimo Istituto di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia