g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Hu Shaozeng - 16 gennaio 2014 [3001700]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3001700]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Hu Shaozeng - 16 gennaio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 18 del 16 gennaio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Polizia Municipale di Padova, nell´ambito di un´attività istituzionale effettuata presso l´esercizio commerciale sito in Padova (Pd), Corso del Popolo n. 47, ha accertato, che la sig.a Hu Shaozeng, nata a Zhejiang (Cina) il 16 dicembre 1977, nella sua qualità di responsabile dell´Impresa individuale Hu Shaozeng C.F.: HUXSZN77T56Z210Y, con sede in Bovolenta (Pd), via Padova n. 11, ha effettuato, in qualità di titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 4 videocamere e un monitor per la visione delle immagini, posti all´interno dell´esercizio, omettendo di rendere l´informativa semplificata di cui all´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 08061676 datato 10 marzo 2012 con cui è stata contestata, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informando il trasgressore della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dalla Polizia Municipale di Padova, reparto contravvenzioni, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, così come rilevato nella contestazione, ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria di cui all´art. 161 del Codice in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla sig.ra Hu Shaozeng, nata a Zhejiang (Cina) il 16 dicembre 1977, nella sua qualità di responsabile dell´Impresa individuale Hu Shaozeng, con sede in Bovolenta (Pd), via Padova n. 11, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia