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Accesso ai documenti - Richiesta del modello 101 da parte del coniuge legalemente separato - 10 dicembre 1997 [31039]

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[doc. web. n. 31039]

Accesso ai documenti - Richiesta del modello 101 da parte del coniuge legalemente separato - 10 dicembre 1997 

La Prefettura di Venezia ha chiesto di conoscere quale debba essere il comportamento da tenere a seguito di richiesta del modello 101 da parte di un coniuge legalmente separato di un proprio dipendente. Nella risposta il Garante ha precisato che la legge n. 675/1996 non modifica le leggi che regolano il caso in esame, e che non sussistono quindi ostacoli al rilascio del modello.


Roma, 10 dicembre 1997

Alla Prefettura di Venezia
e p.c.
alla Sig.ra (...)


OGGETTO: Quesito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Con nota trasmessa in data ...... codesta Prefettura ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di rilasciare una copia di un modello 101 relativo ad un proprio dipendente, in favore di una persona fisica che intenda farne uso dinanzi all´autorità giudiziaria ai fini della richiesta di maggiorazione di un assegno di mantenimento.

A tale riguardo, si osserva anzitutto che la legge n. 675/1996 non pone alcuno ostacolo alla facoltà del giudice di acquisire mezzi di prova in conformità alle norme processuali civili e penali, anche in applicazione degli artt. 213 ("Richiesta d´informazioni alla Pubblica Amministrazione") e 710 ("Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi") del codice di procedura civile.

Inoltre, la legge 31 dicembre 1996, n. 675, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 43, comma 5, legge 675).

Pertanto, anche dopo l´entrata in vigore di tale legge, chiunque sia titolare di un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto ad accedere ai documenti amministrativi (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352).

La legge 241/1990 ha demandato alle singole amministrazioni il compito di individuare i documenti amministrativi che possono essere sottratti all´accesso, in relazione all´esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, e permette di escludere dall´accesso i documenti e le parti di documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, con specifico riferimento agli interessi sanitari, professionali, finanziari, ecc. di cui esse siano in concreto titolari.

Le amministrazioni pubbliche devono garantire in ogni caso la possibilità di visionare gli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente (art. 24, comma 2, lett. d), legge n. 241/1990; art. 8, comma 5, lett. D), d.P.R n. 352/1992).

Tale principio, che è stato ribadito in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Ad plen. 4 febbraio 1997, n.5) lascia impregiudicata l´esigenza che i dati acquisiti in sede di accesso ai procedimenti amministrativi siano utilizzati esclusivamente per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti che hanno giustificato l´accesso.

Alla luce dei princìpi suesposti, si ritiene che nel caso di specie non sussistano ostacoli di principio all´accoglimento della richiesta di accesso da parte del coniuge legalmente separato, richiesta che dovrà essere motivata ai sensi dell´art. 25 della legge n. 241/1990 e del d.P.R. 352/1992 anziché dalla legge n. 675/1996 (legge la quale disciplina il distinto diritto di accesso da parte dell´interessato ai dati che lo riguardano).

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
31039
Data
10/12/97

Argomenti


Tipologie

Quesiti di soggetti pubblici e privati