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Provvedimento del 6 marzo 2014 [3133394]

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[doc. web n. 3133394]

Provvedimento del 6 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 114 del 6 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa. Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 12 settembre 2013 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. e inoltrata, altresì, ad alcuni destinatari di cui sfugge il rapporto con lo specifico esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (Banca d´Italia, Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti), con la quale XY, ex dipendente di tale banca (e parte in alcuni giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa) ha chiesto (in maniera difficilmente comprensibile, visto il richiamo ad una serie di documenti e procedimenti privi di nesso fra loro, se non quello di richiamare l´esteso contenzioso tra l´interessato e la banca di cui è stato dipendente) di accedere ad alcuni dati personali (contenuti in documenti contraddistinti dalle lettere da a) a d) ) e di conoscere l´origine degli stessi, con particolare riferimento ad una "rettifica" inviata al Centro per l´impiego di Chieti nonché alle valutazioni espresse sulla qualità della sua prestazione lavorativa nel corso di diversi anni;

VISTO il ricorso presentato il 4 dicembre 2013 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 31 gennaio 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le ulteriori comunicazioni del ricorrente datate 29 gennaio e 6 febbraio 2014;

VISTA la memoria del 27 gennaio 2014 con la quale Carichieti S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Supino, anzitutto ha rappresentato che la richiesta del ricorrente "al pari di quelle ormai sistematicamente reiterate all´infinito, appare (…) incomprensibile e, dunque, inaccoglibile (…); la stessa, peraltro, è volta non ad ottenere l´ostensione di dati (…) ma eventuali dichiarazioni che (…) dirigenti e funzionari (…) della banca (…) dovrebbero rilasciare in conformità ai desiderata (…)" del ricorrente "poiché non coincidenti con il suo modo di interpretare gli avvenimenti ormai risalenti negli anni e non più oppugnabili al pari di tutti i giudicati civili e penali formatisi in merito"; visto che, peraltro, la resistente, con nota dell´11 novembre 2013, nel fornire all´interessato copia del documento di cui alla lettera a) dell´interpello, aveva già sostenuto che le altre richieste non apparivano "comprensibili né riferibili a dati per i quali si possa procedere a comunicazione secondo le richieste personalizzate e particolari del richiedente";

RILEVATO che la resistente, alla luce della documentazione prodotta e dei riscontri forniti sia prima che dopo la presentazione del ricorso, ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice; ciò anche in considerazione della inintelleggibilità delle richieste dell´interessato, alcune delle quali formulate peraltro in modo del tutto ipotetico (richiesta di "eventuali rettifiche/smentite") e concernenti documenti inoltrati alla Banca d´Italia o comunque relativi a vicende rispetto alle quali il ricorrente già dispone di dati e documenti (che non a caso cita e allega) e in ordine alle quali richiederebbe informazioni contenute in non meglio precisate "evidenze presupposte, connesse e conseguenti";

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti anche alla luce del riscontro fornito dal titolare del trattamento e della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia