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Provvedimento del 3 aprile 2014 [3233440]

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[doc. web n. 3233440]

Provvedimento del 3 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 177 del 3 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto in data 24 dicembre 2013 nei confronti di Tiscali S.p.A., con il quale Alessia Boario (rappresentata e difesa dall´avv. Daniele Beneventi), nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscerne l´origine, le finalità e le modalità, gli estremi identificativi del titolare del trattamento nonché i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che l´interessata, in sede di interpello, ha poi precisato che la richiesta riguardava in particolare "il nominativo, l´indirizzo postale nonché i dati trasmessi nell´ambito dei c.d. sistemi di informazioni creditizie"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 13 febbraio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 gennaio 2014 con la quale la ricorrente, nel comunicare che la controparte non ha ancora fornito alcun riscontro, ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 3 marzo 2014 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare che l´interpello preventivo è stato erroneamente inviato ad un indirizzo pec utilizzato per soli fini amministrativi/istituzionali e che questo ha determinato il ritardo con il quale fornisce riscontro alle istanze dell´interessata, ha comunicato i dati richiesti, forniti dalla stessa ricorrente "in data 14/10/2008 in sede di attivazione del servizio (…)";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Tiscali S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Tiscali S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia