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Provvedimento del 3 luglio 2014 [3347884]

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[doc. web n. 3347884]

Provvedimento del 3 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 346 del 3 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 28 marzo 2014 nei confronti di Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Aniello Di Noia (che in data 9 luglio 2012 aveva già avanzato una richiesta di risarcimento dei danni derivanti da errata diagnosi e terapia in occasione dei ricoveri e trattamenti sanitari effettuati negli anni 2007 e 2008 presso la predetta struttura sanitaria), non avendo ottenuto idoneo riscontro alla richiesta previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito la propria istanza volta ad accedere ai dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico incaricato dalla citata Azienda, a seguito della visita medica effettuata in data 8 aprile 2013; rilevato che la ricorrente ha anche sostenuto, per la prima volta nell´atto di ricorso, che la resistente avrebbe illecitamente comunicato dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e l´esito della perizia medico-legale in questione ad un medico che l´aveva avuta in cura all´epoca dei fatti presso la suddetta Azienda sanitaria ed ha anche sollevato rilievi in ordine alle modalità di trattamento e di conservazione dei dati personali che la riguardano da parte del medico fiduciario che ha redatto la perizia; rilevato che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2014, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 26 maggio 2014 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 10 aprile e la successiva memoria del 14 aprile 2014 con la quale la parte resistente, richiamandosi ad una precedente missiva del 17 marzo 2014, ha trasmesso alla ricorrente un estratto della perizia medico-legale redatta dal proprio medico fiduciario "limitatamente alle parti di essa che riguardano il dato storico clinico ed i dati della visita medica, in quanto contenenti dati di tipo anagrafico e i dati riferiti allo stato di salute (…) stralciando le parti di valutazione medico legale"; la resistente ritiene di non poter fornire alla ricorrente "la perizia integrale contenente elementi tecnico valutativi utili per la difesa" in quanto, "esaurita la fase stragiudiziale, essendo stata rigettata la richiesta di risarcimento dei danni invocati, si palesa come altamente probabile il ricorso all´Autorità Giudiziaria da parte della paziente (…) anticipato con l´istanza di mediazione depositata in data 30 gennaio 2014" con la quale la ricorrente ha chiesto alla resistente oltre che ad alcuni medici e alla Azienda Ospedaliera Federico II di Napoli un risarcimento di tre milioni di euro; pertanto, la comunicazione alla ricorrente degli elementi tecnico valutativi contenuti nella perizia pregiudicherebbe irrimediabilmente il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, della resistente sia nei confronti della ricorrente che, eventualmente verso l´Azienda sanitaria campana, "fin dalle prime memorie introduttive e difensive del giudizio civile"; considerato che, proprio sulla scorta di valutazioni, il Comitato Gestione Sinistri della resistente si è determinata a rigettare la richiesta di risarcimento avanzata dalla ricorrente, avendo ritenuto il percorso diagnostico effettuato presso l´Azienda adeguato al caso di specie; alla luce di tali considerazioni, la resistente, richiamando anche i numerosi pronunciamenti del Garante su analoghe questioni, ha invocato il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice; rilevato infine che, in ordine alla presunta comunicazione illecita di dati attinenti allo stato di salute, la resistente, nel premettere che il medico in questione risulta destinatario, al pari della resistente, della citata istanza di mediazione nella quale è peraltro riportata l´integrale storia clinica della ricorrente, ha sostenuto che tale medico non ha avuto in alcun modo accesso alla perizia ma avrebbe semplicemente appreso dalla resistente, sulla quale grava l´obbligo di manleva, che, all´esito delle valutazioni effettuate dal medico legale, la stessa non aveva ravvisato alcuna responsabilità propria e del proprio personale medico;

VISTI la memoria del 14 aprile, il verbale dell´audizione del 15 aprile e la successiva memoria del 29 aprile 2014 nei quali la ricorrente ha rilevato l´incompletezza e l´inidoneità del riscontro fornito dalla resistente; ciò, in quanto l´estratto della perizia fornito  è privo della valutazione medico-legale, in contrasto con quanto dichiarato nella nota del 18 luglio 2012 nella quale l´Azienda resistente si impegnava a comunicare alla ricorrente l´esito delle valutazioni effettuate dal medico fiduciario; inoltre, la ricorrente ha rilevato che l´estratto in questione reca anche la cancellazione e/o omissione di alcune parti che conterrebbero dati attinenti al proprio stato di salute con particolare riferimento ai trattamenti sanitari effettuati presso l´Azienda sanitaria resistente, ai farmaci somministrati, agli effetti degli stessi ed allo stato di salute della paziente; tali parti oscurate si trovano a pagina 4, 5 e 6 nella parte della relazione denominata "Anamnesi patologica prossima di interesse", ove, per definizione e per stessa ammissione dello stesso medico legale, vengono riportati i dati sanitari raccolti "dalla viva voce della paziente", ed anche alle pagine 7, 8, 16 e 18 (pagina che stata completamente omessa) nella parte denominata "Esame della documentazione esibita dalla parte" che di norma "non contiene valutazioni ma solo elementi risultanti dai documenti forniti dalla parte stessa" e alla pagina 21 nella parte della relazione denominata "Esame obiettivo attuale";

VISTO che in data 6 maggio 2014 la resistente, come da  specifica richiesta di questa Autorità, ha inviato solo al Garante copia integrale della perizia medico-legale in questione;

VISTA la nota del 9 maggio 2014 con la quale la resistente, in risposta ai rilievi sollevati da controparte, ha sostenuto che "l´estratto della perizia (…) contiene omissis riguardanti considerazioni/valutazioni riservate che, se conosciute da controparte, potrebbero pregiudicare il diritto di difesa" ; inoltre, la resistente ha osservato che "comunicare l´esito delle valutazioni non vuol dire consegnare tali valutazioni" e che tali esiti sono stati comunicati e motivati alla ricorrente, come dovuto, nella citata nota del 17 marzo 2014;

VISTA la nota del 19 maggio 2014 con la quale la ricorrente, confermando quanto già espresso, ha ribadito la richiesta di ottenere un riscontro completo ed esaustivo dalla controparte;

VISTA la nota del 6 giugno 2014 con la quale la resistente ha comunicato che "le parti che sono state oscurate non contengono dati personali né anamnestici, né clinici dell´interessata. Le parti stralciate contengono unicamente informazioni che potrebbero essere funzionali alla difesa dell´Azienda in caso di un eventuale giudizio";

VISTA la nota del 9 giugno 2014 con la quale la ricorrente ha nuovamente sottolineato che le frasi oscurate sono contenute in parti della relazione che "per definizione non implicano valutazioni e non possono essere sottratte al diritto di accesso da parte dell´interessata"; in ordine al diritto di difesa invocato dalla resistente, la ricorrente ha sostenuto anche che quest´ultima "ben potrà tutelare le proprie ragioni a seguito dell´eventuale notifica dell´atto di citazione, con gli strumenti previsti dal codice di procedura civile";

VISTA la nota del 24 giugno 2014 con la quale la resistente ha ribadito quanto già dedotto in ordine al temporaneo differimento del diritto di accesso e, circa i rilievi mossi in ordine alle modalità di trattamento e conservazione dei dati della ricorrente da parte del medico legale che ha redatto la perizia, ha allegato una nota di quest´ultimo pervenuta il 4 giugno 2014 "con la quale il medesimo ha inviato a questa Azienda – quale titolare del trattamento –l´intero incartamento in suo possesso relativo al caso", cosicché, a detta della resistente, "non vi è stata alcuna dispersione dei dati dell´interessata, né perdita di dati";

VISTA la nota del 27 giugno 2014 con la quale la resistente, "nel confermare e richiamare integralmente tutto quanto già trasmesso", ha inviato alla ricorrente la copia della pagina 18 della perizia medico-legale in questione che, "per mero errore di trasmissione" non era stata inviata in precedenza;

CONSIDERATO che la disposizione di cui all´art. 8 comma 2, lett. e) del Codice prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della citata disposizione deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RITENUTO che nel caso in esame risultano sufficientemente motivate le ragioni prospettate dalla Azienda resistente volte a non pregiudicare l´esercizio del proprio diritto di difesa nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative già intraprese dall´interessata, risulta allo stato preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria (stante l´esito negativo della fase stragiudiziale di definizione della controversia fra le parti ed il deposito dell´istanza di mediazione recentemente promosso dalla ricorrente);ciò in relazione agli specifici profili messi in luce  e, in particolare agli elementi contenuti nella perizia medico-legale costituenti informazioni riservate di carattere tecnico-valutativo rivolte alla stessa;

RITENUTO quindi che, alla luce degli elementi di valutazione forniti dal titolare del trattamento e dall´esame della copia integrale della perizia, appare allo stato legittimamente invocato, ai sensi dell´art. 8 comma 2, lett. e) del Codice, il differimento temporaneo del diritto di accesso (che una volta cessate le rappresentate esigenze difensive potrà nuovamente essere esercitato); ritenuto che il ricorso deve essere pertanto rigettato in relazione alle informazioni non comunicate alla ricorrente per le quali il titolare del trattamento ha invocato il citato differimento;

RILEVATO che va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali messi a disposizione dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali dell´interessata comunicati alla stessa nel corso dell´istruttoria;

b) rigetta il ricorso limitatamente alle informazioni non comunicate per le quali il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 8 comma 2, lett. e), ha invocato il differimento del diritto di accesso;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Soro