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Provvedimento del 10 luglio 2014 [3372293]

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[doc. web n. 3372293]

Provvedimento del 10 luglio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 365 del 10 luglio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 7 aprile 2014, nei confronti di Fiege Logistics S.p.A., Consorzio Ge.S.A. – Gestione Servizi Aziendali soc. coop-, L e L Service soc. coop. in liquidazione e Antea Service soc. coop. in liquidazione, con il quale XY, KW, HZ e JK, rappresentate e difese dagli avv.ti Nyranne Moshi, Ivan Assael e Daniela Palmieri, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), impiegate presso un impianto di proprietà di Fiege Logistics S.p.A. la cui "attività di movimentazione merci (…), appaltata al Consorzio Ge.S.A. soc. coop.", è stata affidata in subappalto alla cooperativa L e L Service cui è succeduta, a far data dal 2 maggio 2013, Antea Service soc. coop., hanno chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati che le riguardano acquisiti dalle società resistenti nel corso di svolgimento del rapporto lavorativo, con particolare riguardo ai dati biometrici utilizzati per monitorare gli accessi del personale al luogo di lavoro; le ricorrenti hanno altresì manifestato la propria opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati biometrici lamentando l´indebito utilizzo, in violazione, tra l´altro, dei principi generali di necessità e proporzionalità previsti dal Codice, di un "sistema di rilevamento delle presenze tramite (…) impronta palmare dei lavoratori con memorizzazione dei dati" finalizzato a "garantire il costante monitoraggio degli accessi e delle presenze", nonché "la fatturazione dei corrispettivi degli appaltatori e (…) il controllo dei livelli di servizio", tenuto conto che "le operazioni di accesso al deposito non risultano connotate da alcun grado di rischiosità per i beni e le persone tale da giustificare (…) un accertamento tanto rigoroso";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 28 aprile 2014, nonché la nota del 5 giugno 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 22 aprile 2014 con cui Consorzio Ge.S.A., rappresentato e difeso dall´avv. Luis Eduardo Vaghi, pur confermando di essere legato da vincolo contrattuale con le due Cooperative di lavoro coinvolte nel presente procedimento in favore delle quali svolge un´attività di assistenza amministrativa e commerciale, ha comunque chiesto l´estromissione dal presente procedimento dichiarando di non aver "mai intrattenuto rapporti diretti con i singoli soci lavoratori delle proprie consorziate e tanto meno con le odierne parti Ricorrenti, le quali non hanno mai lavorato direttamente per il Consorzio ma sono legate e vincolate da rapporto autonomo con il sodalizio di appartenenza"; la resistente ha peraltro precisato che "non si è mai occupato delle problematiche relative (…) all´uso inadeguato dei rilevatori biometrici", eccependo altresì che "lo strumento di rilevamento della geometria della mano (…) non è mai stato di proprietà del Consorzio GESA ne tanto meno quest´ultimo ha provveduto, in qualsiasi modo e forma, alla sua predisposizione, installazione e manutenzione sul cantiere FIEGE" limitandosi a ricevere "mensilmente il "monte ore" lavorato dai soci delle singole consorziate su ogni singolo appalto, per poi riportarlo nelle fatture di competenza", finalità per la quale "non aveva accesso ai dati personali e biometrici o quelli della "geometria della mano" dei singoli Soci Lavoratori delle Cooperative che gestivano direttamente quei dati"; il Consorzio Ge.S.A. ha comunque aggiunto che, sulla base di una verifica condotta dal medesimo, si è potuto rilevare che "sul cantiere FIEGE ( unità operativa di Caleppio ) è stata utilizzata l´apparecchiatura elettronica ID3D installata dalla Cooperativa L&L Service dall´Impresa CIMA S.r.l. di Milano (…) per sostituire il badge elettronico, a volte utilizzato in modo irregolare" che "rileva solo la geometria della mano (…) rinviando il rilevamento sul data base installato in un PC remoto";

VISTA la nota del 24 aprile 2014 con cui Fiege Logistics S.p.A, nell´eccepire la propria estraneità ai fatti contestati con il presente ricorso, ha rappresentato che, nell´ambito dello svolgimento della propria attività, "al fine di migliorare la gestione dei propri depositi, è solita stipulare dei contratti di appalto/fornitura di servizi con i quali affida a cooperative specializzate la gestione e la pulizia dei propri magazzini", come si è verificato con il Consorzio Ge.S.A. con il quale è stata stipulata apposita convenzione per la gestione del "magazzino di Caleppio" in data 1/1/2010; la resistente ha inoltre precisato che quest´ultimo "sceglie liberamente le proprie consorziate cui affidare i lavori senza alcuna interferenza o intromissione da parte di Fiege" che "non ha alcuna competenza in merito alle decisioni circa le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali e degli strumenti utilizzati" e che, proprio per tale ragione, "non ha mai utilizzato il sistema di rilevamento presenze, né ha consultato, né poteva farlo, i dati in esso contenuti";

VISTA la nota del 28 aprile 2014 con cui le ricorrenti, nel replicare al riscontro fornito da Consorzio Ge.S.A, hanno insistito nella richiesta di opposizione al trattamento dei dati biometrici che le riguarda rappresentando che "le cooperative L e L Service soc.coop. e Antea Service soc.coop.non hanno propria struttura amministrativa ma fanno riferimento, per quanto riguarda l´amministrazione della propria attività, i rapporti individuali coi soci di cooperativa e la gestione del rapporto d´appalto intrattenuto con la committente Fiege S.p.A., al Consorzio Ge.S.A.", come dimostrato dal fatto che "gli stessi uffici amministrativi per la gestione del personale delle cooperative (…) cui i soci lavoratori facevano riferimento per ogni problematica relativa al rapporto di lavoro, sono gli stessi utilizzati come sede amministrativa del Consorzio"; le interessate hanno pertanto eccepito che, in virtù dell´utilizzo della stessa struttura amministrativa, non appare "verosimile l´assunto su cui il Consorzio fonda la propria preliminare eccezione di estraneità rispetto alla gestione dei rapporti lavorativi dei soci con le cooperative", rilevando altresì che la "semplice produzione delle fatture relative alle ore lavorative dei soci delle cooperative non esclude il trattamento dei dati delle ricorrenti da parte del Consorzio dal momento che tali dati vengono conservati presso i medesimi uffici e all´interno degli stessi database in uso al Consorzio";

RILEVATO che Fiege Logistics S.p.A. e Consorzio Ge.S.A. hanno omesso di rispondere all´interpello preventivo proposto dalle ricorrenti le quali hanno pertanto legittimamente proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 145 del Codice; ritenuto che, avendo le società resistenti dichiarato, solo nel corso del procedimento, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante", di non essere titolari del trattamento dei dati riferiti alle medesime, deve essere dichiarato, nei confronti delle medesime, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RILEVATO che L e L Service soc. coop. in liquidazione e Antea Service soc. coop. in liquidazione non hanno fornito alcun riscontro alle ricorrenti né prima né dopo l´inizio del procedimento; rilevato che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte sono stati inviati alle resistenti per mezzo di raccomandata a/r, ma sono tornati al mittente con la dicitura "trasferito"; rilevato che la comunicazione della proroga del termine per la decisione sul ricorso, unitamente a copia degli atti di cui era già stato tentato il recapito, sono state inviate, anche ai sensi dell´art. 157, a tali società all´indirizzo di posta certificata risultante dal registro della Camera di commercio, artigianato e agricoltura di Milano e risultano consegnate nella casella di destinazione in data 5 giugno 2014; rilevato che le predette società non hanno fornito alcuna risposta entro il termine indicato e che con separato procedimento l´Ufficio provvederà a contestare a L e L Service soc. coop. in liquidazione e Antea Service soc. coop. in liquidazione la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali, avendo le ricorrenti chiesto, tramite l´interpello preventivo, la comunicazione di dati personali che le riguardano trattati nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro da L e L Service soc. coop., nonché, a partire dal 2 maggio 2013, da Antea Service soc. coop.,  entrambe attualmente in liquidazione;

RILEVATO altresì, con particolare riguardo alla richiesta di opposizione all´ulteriore trattamento di dati biometrici avanzata dalle ricorrenti, che, pur in assenza di riscontro da parte dei rispettivi titolari, dalle informazioni comunque acquisite nel corso del procedimento emergono dubbi in ordine alla conformità del trattamento posto in essere dalle cooperative resistenti ai principi generali dettati dal Codice, nonché alle specifiche prescrizioni dettate  dall´Autorità in materia di utilizzo dei dati biometrici sul luogo di lavoro (cfr. punto n. 4 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati" adottate dal Garante con deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006, pubblicate sulla G.U. 7 dicembre 2006 n. 285), non essendo peraltro precisato quali tipologie di dati siano esattamente oggetto di trattamento mediante il predetto sistema di rilevamento;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso nei confronti di L e L Service soc. coop. in liquidazione e di Antea Service soc. coop. in liquidazione e di dover ordinare a carico delle medesime di comunicare alle ricorrenti, secondo le modalità indicate dall´art. 10 del Codice, i dati personali che le riguardano acquisiti nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro così come specificamente indicati nell´atto di ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; ritenuto di dover, allo stato, altresì accogliere la richiesta di opposizione all´ulteriore trattamento dei dati delle ricorrenti raccolti attraverso il sistema di rilevamento delle impronte palmari, ordinandone la sospensione in via cautelativa (ad eccezione delle operazioni necessarie a garantire l´esercizio del diritto di accesso alle interessate) a partire dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO infine che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento in ordine al trattamento di dati dei lavoratori qualificati come biometrici, l´Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento al fine di verificarne la liceità e di prescrivere, se del caso, le eventuali misure necessarie a garantire la conformità del trattamento alle disposizioni normative vigenti in materia;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di L e L Service soc. coop. in liquidazione e di Antea Service soc. coop. in liquidazione e, per l´effetto, ordina di comunicare alle ricorrenti, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali che le riguardano detenuti dalle medesime, nonché di sospendere, a partire dalla ricezione del presente provvedimento, le operazioni di trattamento dei dati biometrici delle ricorrenti;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Fiege Logistics S.p.A., Consorzio Ge.S.A. – Gestione Servizi Aziendali soc. coop.

Il Garante, nel prescrivere a L e L Service soc. coop. in liquidazione e ad Antea Service soc. coop. in liquidazione, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice . Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia