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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di History s.a.s. - 18 settembre 2014 [3593732]

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[doc. web n. 3593732]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di History s.a.s. - 18 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 416 del 18 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Carabinieri per la tutela della salute di Brescia ha accertato, in data 30 maggio 2012, che il sig. Matteo Rossetti, nato a Brescia il 13 luglio 1992, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore della History s.a.s. di Matteo Rossetti e Davit Mehmeti &C. P.Iva: 03372430987, con sede in Brescia, via Milano n. 44, effettuava un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da nr. 2 telecamere collegate a un monitor, omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 355 del 21 giugno 2012, con il quale è stata contestata, alla società, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, nella forma attenuata di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare i pagamenti in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute di Brescia predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, datato 17 luglio 2012, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società, formulando richiesta di rateizzazione, ha comunque evidenziato come "(…) I cartelli sono stati installati da subito, ma sono stati rimossi, quello interno è stato sbadatamente rimosso dall´addetto alle pulizie (…) Per quello esterno invece temiamo che qualche cliente abbia deliberatamente asportato lo stesso (…)";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte dalla parte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Non si rileva, infatti, alcun elemento volto a sostanziare i requisiti dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione prevista dall´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro per ciascuna delle due violazioni contestate;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono, così come rilevato nel verbale di contestazione, gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a History s.a.s. di Matteo Rossetti e Davit Mehmeti &C. P.Iva: 03372430987, con sede in Brescia, via Milano n. 44, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, come indicato in motivazione, frazionandola in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 240,00 (duecentoquaranta) euro ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia