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Provvedimento del 23 ottobre 2014 [3676725]

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[doc. web n. 3676725]

Provvedimento del 23 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 477 del 23 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato  al Garante in data 6 giugno 2014 nei confronti di Unicredit S.p.A. (già Banco di Sicilia S.p.A.) con cui XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gloria Isidori e Patrizia Conti, in qualità di erede del padre defunto, reiterando le istanze già in precedenza avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito Codice), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati riferiti a tutti i rapporti – "sia attivi che già cessati al momento della morte" - intrattenuti dal de cuius (deceduto l´11.1.2005) con il "Banco di Sicilia s.p.a., filiale di Perugia, poi incorporato in Unicredit s.p.a."; ciò con particolare riguardo "a tutti i contratti sottoscritti, comprese le gestioni patrimoniali, con le relative condizioni particolari e generali approvate, quietanze di pagamento, modifiche contrattuali di ogni singolo contratto, disposizioni, ordini, riscatti, liquidazioni e atti di estinzione di ogni singolo contratto ed ogni altra documentazione contenente i dati personali del defunto (…) ivi compresi i moduli di informativa privacy"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 giugno 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 18 settembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ;

VISTA la nota datata 23 giugno 2014 con cui l´istituto di credito resistente, nel rappresentare di aver già fornito riscontro alle richieste dell´interessata anteriormente alla proposizione del ricorso con nota dell´8 novembre 2013 (di cui ha allegato copia) e che molte delle stesse "travalicano l´oggetto del diritto di accesso garantito del Codice privacy", ha  tuttavia affermato che, trattandosi di "rapporti risalenti nel tempo ed in capo al Banco di Sicilia in epoca antecedente le vicende societarie che ci hanno coinvolto (Atto di fusione per incorporazione in Unicredit S.p.a. 19/10/2010)", è disponibile "ad effettuare eventuali ulteriori ricerche (…)";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 27 giugno 2014 nel corso della quale la ricorrente, nel lamentare la non esaustività del riscontro ottenuto dalla controparte – la quale sembrerebbe "trincerarsi dietro l´affermazione di avere difficoltà a rinvenire la documentazione a causa degli atti di fusione intercorsi" – ha ribadito le proprie richieste sottolineando in particolare la mancanza, tra la documentazione ricevuta, dei moduli riferiti ai "consensi prestati in ordine al trattamento dei dati personali (…) nel corso dei numerosi rapporti intrattenuti negli anni nonché copia del rapporto contrattuale cui il consenso si riferisce";

VISTA la nota datata 8 agosto 2014 con cui l´istituto di credito resistente, nel rinviare a quanto già eccepito nella memoria del 23 giugno 2014, ha "confermato la propria convinzione di avere tempestivamente e compiutamente evaso la richiesta di accesso a tutti i dati personali in nostro possesso", manifestando tuttavia "disponibilità ad effettuare eventuali ulteriori ricerche presso i nostri archivi che comunque, si presentano complesse – in considerazione sia delle vicende societarie intervenute nel nostro Gruppo Bancario, che del contratto di cessione di ramo d´azienda tra Banco di Sicilia (cedente) e Banca Carige (cessionaria) del 30 dicembre 2002 che prevedeva, fra l´altro, che tutta la documentazione cartacea relativa ai rapporti in essere al 1° gennaio 2003 e ricompresi nella citata cessione fosse materialmente consegnata alla cessionaria (…)";

VISTA l´ulteriore nota del 1° ottobre 2014 con la quale il titolare del trattamento, nel richiamare integralmente le considerazioni già esposte nelle memorie precedenti, ha affermato che "i dati personali in nostro possesso, riguardanti sia la ricorrente sia il defunto, sono solo quelli già comunicati con la nostra dell´8 novembre 2013"; nella medesima nota la resistente, dopo aver ribadito che la richiesta della ricorrente di ottenere "copia della contrattualistica e/o ulteriore documentazione cartacea esula dall´oggetto del diritto di accesso garantito dal Codice privacy", ha trasmesso alla stessa un modulo attestante il consenso rilasciato dalla ricorrente medesima al trattamento dei propri dati personali;

VISTA la nota del  14 ottobre 2014 con la quale la ricorrente, nel ribadire le richieste formulate con il ricorso, ha evidenziato che il modulo di consenso da ultimo ricevuto non è quello sottoscritto dal de cuius (come invece era stato richiesto) e che il riscontro dalla stessa fornito in data 8 novembre 2013 consisteva esclusivamente in "un prospetto riassuntivo scarsamente intellegibile di tutti i rapporti di conto corrente intrattenuti dal padre con Unicredit S.p.a., senza tuttavia far alcun riferimento ai rapporti intercorsi con Banco di Sicilia S.p.a. e senza allegazione della documentazione richiesta ex art. 7 del d.lgs. 196/2003";

VISTA la nota del 16 ottobre 2014 con la quale l´istituto di credito resistente, nell´affermare  che "tutti i dati personali in nostro possesso, riguardanti sia l´erede sia il defunto padre sono solo quelli già comunicati con la nostra dell´8 novembre 2013, allegati alla nostra memoria del 23 giugno 2014", ha altresì aggiunto "che,  per quanto attiene la richiesta di documentazione cartacea, dobbiamo purtroppo confermare che, nonostante l´impegno profuso nelle ricerche presso i nostri archivi accentrati, non siamo in grado di reperire ulteriori documenti che pertanto devono intendersi come irrecuperabili";

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati, a titolo gratuito, all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10 comma 4 del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che alle richieste correttamente formulate ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, in sede di interpello preventivo e di successivo ricorso, si sono sovrapposte, anche nel corso del presente procedimento, istanze già in precedenza avanzate ad Unicredit S.p.A. ed aventi ad oggetto la richiesta di ottenere copia di documentazione bancaria e come tale legittimamente formulabile solo ai sensi della diversa normativa in materia bancaria contenuta nel d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. "Testo Unico Bancario");

RILEVATO che l´oggetto della odierna decisione deve essere limitato alla valutazione dell´avvenuto riscontro, da parte del titolare del trattamento, delle richieste legittimamente avanzate dalla ricorrente ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice;

RITENUTO pertanto, sotto tale profilo e alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149  comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento integrato, nel corso del procedimento, il riscontro precedentemente fornito affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere altri dati personali riferiti al de cuius oltre quelli già comunicati in quanto "nonostante l´impegno profuso nelle ricerche presso i nostri archivi accentrati, non siamo in grado di reperire ulteriori documenti che pertanto devono intendersi come irrecuperabili";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia