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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Value Retail Managment s.r.l. - 4 dicembre 2014 [3721241]

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[doc. web n. 3721241]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Value Retail Managment s.r.l. - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 562 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni (n.13788/79473 datata 25 maggio 2012) ex art. 157 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti di Value Retail Managment s.r.l. (Fidenza Village) P.Iva: 03717870962, con sede in Fidenza (Pr), via San Michele in Campagna – loc. Chiusa Ferranda, gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute datati 11 e 12 luglio 2012, dai quali è risultato che Value Retail Managment s.r.l. effettua, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un sistema di videosorveglianza omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010. Il sistema è composto da circa 50 telecamere dislocate nell´area parcheggio, nel viale pedonale posto all´interno dell´outlet, nell´area di carico e scarico merci, nella zona reception/centralino e nell´area bancomat, collegate a un sistema di controllo e registrazione che consente la visualizzazione delle immagini su 8 monitor e la loro conservazione per mezzo di 4 videoregistratori. Nell´ambito della medesima attività di controllo è stato altresì accertato che Value Retail Managment s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ha conservato alcune immagini del citato impianto di videosorveglianza per un periodo di 10 giorni (dal 2 all´11 luglio 2012) superiore a quello (una settimana) oltre il quale sarebbe stato necessario effettuare una verifica preliminare presso l´Autorità, come previsto al punto 3.4 del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, in violazione di quanto previsto dall´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice;

VISTO il verbale n. 61 del 19 luglio 2012 con cui sono state contestate alla predetta società, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, nonché la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione all´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice e al punto 3.4 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto del Nucleo speciale privacy  predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale, rilevando l´illegittimità degli accessi e delle ispezioni effettuati dalla Guardia di finanza in esecuzione della richiesta di informazioni di cui all´art. 157 del Codice di cui ai verbali di operazioni compiute datati 11 e 12 luglio 2012, ha evidenziato, riguardo la violazione di cui all´art. 161 del Codice, come "(…) l´identità del titolare e le finalità del trattamento (…) sono comunque portate a conoscenza degli interessati con modalità equipollenti, senza alcuna violazione di diritti in materia di protezione dei dati personali o alcun pregiudizio dagli interessati (…)". Inoltre, con riferimento all´illecito di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice, ha argomentato le ragioni per le quali ricorrano concrete esigenze di tutela e protezione di cose e persone tali da rendere necessaria la conservazione delle immagini riprese dall´impianto di videosorveglianza oltre i termini disciplinati dal provvedimento generale dell´8 aprile 2010, pur ammettendo di "(…) non aver ancora provveduto a formulare istanza al Garante per l´autorizzazione all´estensione dei tempi di conservazione (…)" in applicazione di quanto previsto dall´art. 17 del Codice;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 11 febbraio 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società, nel ribadire quanto argomentato negli scritti difensivi, ha specificato, riguardo la violazione di cui all´art. 161 del Codice, come,  "Nel contratto di servizio con i singoli negozi è indicato chiaramente che esiste un sistema di videosorveglianza con finalità ovvie (…)", mentre, con riferimento all´illecito di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice, ha osservato come "In ogni caso i maggiori tempi di conservazione sono da attribuirsi esclusivamente a difficoltà organizzative della società";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Riguardo l´asserita l´illegittimità degli accessi e delle ispezioni effettuati dalla Guardia di finanza, si evidenzia come, nel pieno rispetto di quanto previsto dall´art. 157 del Codice, gli illeciti contestati siano stati legittimamente accertati ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981. Ciò in quanto tutti gli elementi acquisiti nell´ambito dell´attività di controllo formalizzata con i verbali di operazioni compiute datati 11 e 12 luglio 2012, per mezzo dei quali sono stati accertati gli illeciti in trattazione, sono stati forniti dalla società in risposta ai quesiti posti dai militari a fronte di specifica delega, come risulta dal verbale dell´11 luglio 2012. L´attività ispettiva si è svolta con la piena e consapevole collaborazione del responsabile dell´ufficio legale della società che ha spontaneamente fornito tutte le informazioni e i documenti richiesti. Dalla lettura dei verbali di operazioni compiute emerge con evidenza che l´attività svolta dai funzionari incaricati è consistita nella formulazione di  richieste di informazioni e documenti. Relativamente a quanto dedotto circa l´art. 161 del Codice, si rileva il Garante ha definito con l´allegato 1 al provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, il contenuto "minimo" dell´informativa che deve essere resa dai titolari che utilizzano tali sistemi, disponendo l´indicazione della denominazione del titolare del trattamento e della finalità dello stesso, senza che quanto argomentato circa la desumibilità dei citati elementi richiesti dall´informativa semplificata possa soddisfare in alcun modo tali obblighi. All´interessato, devono essere fornite le informazioni attinenti allo specifico trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare, non potendo essere rimesso allo stesso il compito di individuare (o indovinare) la titolarità del trattamento ovvero la finalità dello stesso. Peraltro, sul punto, risulta irrilevante anche quanto asserito nel verbale di audizione, atteso che, per stessa ammissione del trasgressore, il "(…) contratto di servizio con i singoli negozi (…)" non esplicita le finalità del trattamento ritenute "(…) ovvie (…)". Riguardo l´illecito di cui all´art. 162, comma 2-ter, pur tenendo nella dovuta considerazione quanto argomentato circa la ricorrenza dei presupposti di conservazione dei dati oltre i termini indicati nel provvedimento dell´Autorità, si evidenzia, come peraltro riconosciuto dallo stesso trasgressore, la deroga al citato termine possa essere legittimata solo all´esito del procedimento amministrativo della verifica preliminare di cui all´art. 17 del Codice che risulta essere stato attivato solo successivamente alla contestazione, così come ribadito nel verbale di audizione;

RILEVATO, pertanto, che Value Retail Managment s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere un´idonea informativa di cui all´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 e ha conservato le immagini riprese per mezzo di tale sistema oltre il termine massimo prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 3.4 del medesimo provvedimento generale;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione dell´art. 154, comma 1 lett. c) del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 161 del Codice nella misura di 6.000,00 (seimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice nella misura di 30.000,00 (trentamila), per un importo complessivo pari a euro 36.000,00 (trentaseimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla Value Retail Managment s.r.l. (Fidenza Village) P.Iva: 03717870962, con sede in Fidenza (Pr), via San Michele in Campagna – loc. Chiusa Ferranda, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 36.000,00 (trentaseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-ter del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 36.000,00 (trentaseimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia