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Provvedimento del 18 dicembre 2014 [3738575]

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[doc. web n. 3738575]

Provvedimento del 18 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 622 del 18 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 15 settembre 2014 nei confronti di Comitato Tricolore Italiani nel Mondo – Delegazione regionale del Veneto (di seguito C.T.I.M. Veneto), nella persona del Presidente Massimo Mariotti, con cui XY, nel lamentare l´avvenuta ricezione in data 20 maggio 2014 "di un messaggio di posta elettronica avente finalità di propaganda elettorale", ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate con due precedenti interpelli del 26 maggio 2014 e del 13 giugno 2014 proposti ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi in forma intellegibile, di conoscerne l´origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, opponendosi altresì al loro ulteriore utilizzo per le suddette finalità; il ricorrente ha precisato che l´indirizzo di posta elettronica da cui è stato inviato il messaggio (delegato@timveneto.it) "era indicato come recapito di contatto nel sito web "ctimveneto.it", riconducibile al CTIM Veneto" ed il cui registrante risultava essere Massimo Mariotti e che "dal 29.05.2014 (dopo soli 3 giorni dall´invio della prima istanza ) (…) non era più visionabile", rilevando altresì che il C.T.I.M. Veneto, che risultava "iscritto nel registro regionale delle associazioni di cui all´art. 18, comma 2, lettera a), della legge regionale (Regione Veneto) 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"", è stato "cancellato dal suddetto registro regionale con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2307 del 16 dicembre 2013 per delle irregolarità"; il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 settembre 2014, inviata anche alla sede nazionale del Comitato Tricolore Italiani nel Mondo in qualità di vertice organizzativo della struttura, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la parte resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 novembre 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 25 settembre 2014 con cui il Comitato Tricolore Italiani nel Mondo sede nazionale, nell´eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, ha rilevato che "CTIM è un´organizzazione presente in tutto il mondo che svolge la sua missione di sostegno e solidarietà verso le comunità italiane all´estero attraverso i suoi rappresentanti nei diversi Stati", precisando altresì che "le delegazioni regionali, laddove esistenti, hanno funzione di sostegno alla sua attività in tal senso" e che, a tal fine, la delegazione Veneto ha agito in completa autonomia nell´ambito di "progetti, iniziative e comunicazioni" di cui la sede nazionale non risponde;

VISTA la nota del 9 ottobre 2014 con cui il ricorrente ha trasmesso all´Autorità la documentazione acquisita a seguito di istanza di accesso avanzata dal medesimo al  Registro del ccTLD.it presso l´Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa al fine di dimostrare la riconducibilità del nome a dominio "ctimveneto.it", a sua volta collegato all´indirizzo di posta elettronica da cui risulta inviato il messaggio ricevuto dal ricorrente in data 20 maggio 2014, al sig. Massimo Mariotti, circostanza poi confermata dal Registro medesimo;

VISTA la nota del 24 novembre 2014 con cui Massimo Mariotti ha dichiarato di essersi dimesso dalla carica di Presidente del C.T.I.M. Veneto a partire dal 24 marzo 2014, e dunque in epoca anteriore alla data della e-mail contestata dal ricorrente, "in seguito al mancato rinnovo dell´iscrizione al Registro regionale delle associazioni ", data a partire dalla quale C.T.I.M. Veneto "non ha più usufruito della sede sita fino a quel momento in Via (…)" presso cui pertanto "nessuna comunicazione è stata ritirata"; il resistente ha inoltre rappresentato che il "dominio ctimveneto.it è cessato in data 28/05/2014 a seguito di un periodo nel quale si sono riscontrate varie e ripetute anomalie quali virus e spam", cui è presumibilmente riconducibile anche la e-mail ricevuta dal ricorrente, che hanno infatti portato alla "cancellazione definitiva del dominio in data 29/05/2014";

VISTA la nota dell´8 dicembre con cui il ricorrente, nel contestare quanto affermato dal resistente, ha eccepito che quest´ultimo non avrebbe fornito la prova delle intervenute dimissioni, né delle anomalie che si sarebbero verificate nel sistema a causa di virus e spam ed ha chiesto l´intervento dell´Autorità per identificare, tramite l´internet provider, il soggetto da cui proveniva il messaggio ricevuto dal medesimo;

RILEVATO che, nella data in cui risulta inviata al ricorrente la e-mail oggetto del presente ricorso, il dominio "ctimveneto.it", a sua volta collegato all´indirizzo di posta elettronica da cui risulta inviato il messaggio, era registrato a nome di una persona fisica, ovvero Massimo Mariotti, cessato per sua espressa dichiarazione dalla carica di Presidente del C.T.I.M. Veneto a partire dal 24 marzo 2014 e dunque in data anteriore alla trasmissione della predetta; rilevato pertanto che il ricorso è stato proposto nei confronti di un soggetto giuridico, C.T.I.M. Veneto, cui non era riconducibile all´epoca dei fatti l´attività del citato dominio e che, peraltro, interpellato nel corso del procedimento è risultato irreperibile nella sede indicata dal ricorrente;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il ricorso inammissibile;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara inammissibile il ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 dicembre  2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia