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Soggetti pubblici - Presentazione di dichiarazioni fiscali e contributive dei redditi tramite banche ed altri intermediari - 29 dicembre 1997

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Soggetti pubblici - Presentazione di dichiarazioni fiscali e contributive dei redditi tramite banche ed altri intermediari - 29 dicembre 1997

Il Ministero delle finanze ha chiesto un parere su una modifica normativa volta ad esonerare le banche dal richiedere la prestazione del consenso qualora si avvalgano di soggetti esterni per ricevere le dichiarazioni fiscali e contributive da presentare al Ministero.
Il Garante ha precisato che nel caso evidenziato dal Ministero non risulta necessario acquisire il consenso dell´interessato, in quanto la fattispecie è regolata da apposita fonte normativa.


Roma,  29 dicembre 1997


Ministero delle Finanze
Dipartimento delle entrate
Direzione centrale per gli affari amministrativi
Roma


OGGETTO: Presentazione di dichiarazioni fiscali e contributive dei redditi tramite banche ed altri intermediari. Art. 7 d.lg. 9 luglio 1997, n. 241.

Con la nota indicata a margine, si è chiesto al Garante di valutare una proposta normativa volta ad esonerare le banche dall´obbligo di richiedere il consenso degli interessati, in relazione al caso in cui le banche si avvalgano di soggetti esterni per ricevere le dichiarazioni fiscali e contributive da presentare al Ministero delle finanze (art. 20 l. n. 675/1996; art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come riformulato dall´art. 7 d.lg. 9 luglio 1997, n. 241).

Al riguardo, si osserva che la modifica normativa non è necessaria.

Le banche, l´Ente poste italiane e gli altri intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni al Ministero delle finanze (art. 12 cit.) non devono richiedere il consenso qualora trattino dati personali in esecuzione di un rapporto contrattuale del quale sono parte gli interessati (art. 11, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996).

Anche l´invio della dichiarazione al Ministero delle finanze, in qualunque forma esso avvenga, non presuppone il consenso.

Infatti, le banche, l´Ente poste italiane e gli altri intermediari devono trasmettere le dichiarazioni al Ministero in attuazione di un preciso obbligo legale, che emerge chiaramente dall´art. 12 del d.P.R. n. 600/1973.

In particolare, va richiamata l´attenzione sui commi 6 e 11 di tale articolo (i quali si occupano, rispettivamente, della trasmissione per via telematica e delle "conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio" ).

Va inoltre osservato che l´obbligo legale resta tale anche se le banche e gli altri soggetti sopraindicati possono ricevere un compenso per il servizio prestato (art. 12, comma 11, cit.).

L´esistenza di un obbligo legale rende superflua l´acquisizione del consenso degli interessati (art. 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996), e previene a monte il problema applicativo al quale si riferisce la proposta di modifica.

Tale proposta, peraltro, qualora fosse attuata, non eliminerebbe gli inconvenienti lamentati.

Ad esempio, la proposta riguarda solo le banche e non prende in considerazione l´attività degli altri intermediari; inoltre, non è riferita al trattamento effettuato dai soggetti esterni incaricati dalle banche, in quanto si limita a regolare l´iniziale comunicazione dei dati da parte delle banche; infine, non riguarderebbe i dati sensibili eventualmente raccolti durante la ricezione delle dichiarazioni, per i quali occorrerebbe un apposito consenso scritto ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675/1996.

Va aggiunto che la proposta disciplinerebbe una soltanto delle molteplici situazioni nelle quali le banche si rivolgono a soggetti esterni (quella relativa alle dichiarazioni fiscali e contributive), il che introdurrebbe una dissonanza rispetto ad analoghi rapporti che resterebbero disciplinati dalle altre disposizioni della legge n. 675/1996 (si pensi alle attività di elaborazione dati, di imbustamento della corrispondenza e di trasporto affidate a terzi nell´ordinario svolgimento delle attività bancarie).

Da ultimo, occorre osservare che la prima fase di applicazione della legge n. 675/1996 ha evidenziato una prassi che rende superflua la modifica sotto un altro profilo.

Per il trattamento dei dati, infatti, le banche possono avvalersi di soggetti esterni designati quali "responsabili" del trattamento (del quale le banche restano "titolari" ), o presso cui operano alcuni "incaricati del trattamento" sottoposti all´eventuale vigilanza di un dipendente della banca, designato quale "responsabile". In tali casi, il flusso di dati tra le banche e i soggetti esterni legittimati ad accedere ai dati non configura una "comunicazione" (artt. 8 e 19 l. n. 675/1996), e non è pertanto disciplinato dall´art. 20 al quale si riferisce la proposta di modifica.

Si coglie l´occasione per precisare che l´attività svolta dai consulenti fiscali non presuppone il consenso qualora sia necessaria per eseguire obblighi derivanti da un rapporto contrattuale che intercorra con gli interessati (art. 12, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996). Il consenso è tuttavia necessario qualora i dati si riferiscano a terzi o siano comunicati a terzi, ovvero abbiano natura sensibile (art. 22 l. n. 675/1996).

Questa Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore contributo ritenuto necessario per la corretta applicazione della nuova disciplina relativa alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica.

IL PRESIDENTE