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Provvedimento del 23 aprile 2015 [4132220]

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[doc. web n. 4132220]

Provvedimento del 23 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 251 del 23 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 16 gennaio 2015 nei confronti di  Generali Italia S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Colferai, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della compagnia assicurativa, avendo riguardo sia ai dati di tipo valutativo sia ai dati oggettivi; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 gennaio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 17 marzo 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 2 e del 24 febbraio 2015 con le quali la società resistente ha affermato di avere fornito all´interessato, in data 28 gennaio 2015, la documentazione richiesta;

VISTA  la nota del 23 marzo 2015 con cui il ricorrente, nel sottolineare il "grave ed ingiustificato ritardo" con il quale la resistente ha fornito riscontro alle proprie istanze, ha affermato che il riscontro medesimo è soltanto "parziale" in quanto nel fascicolo consegnato "non vi è traccia alcuna della relazione disposta dalle Generali e affidata allo specialista oculista della compagnia";

VISTA la nota del 14 aprile 2015 con cui la società resistente ha affermato di avere trasmesso al ricorrente, come dallo stesso richiesto, "il parere dello specialista oculista della Compagnia dott. Giuseppe Destro Castaniti" nonché "dell´ulteriore parere relativo al sinistro (…) redatto dal dott. Tonali" (dei quali ha allegato copia);

RITENUTO che allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Generali Italia S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 250 euro, a carico di Generali Italia S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma,  23 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4132220
Data
23/04/15

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso