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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di avv. Pasquale Giordano - 16 aprile 2015 [4203551]

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[doc. web n. 4203551]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di avv. Pasquale Giordano - 16 aprile 2015

Registro dei provvedimenti
n. 227 del 16 aprile 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la nota 23324/80898 del 19 settembre 2012 con il quale l´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in seguito ad una segnalazione ed alla relativa attività istruttoria, ha accertato che l´avv. Pasquale Giordano, con studio in Milano, viale Regina Giovanna n. 12, quale legale di fiducia del segnalante, ha comunicato dati personali dello stesso al legale di fiducia della controparte, nell´ambito di un procedimento giudiziario di divorzio, in relazione alla sua rinuncia del mandato, violando l´art. 23 del Codice per mancato consenso dell´interessato;

VISTO il verbale n. 23643/80984 del 24 settembre 2012 con il quale è stata contestata, nella forma attenuata di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, all´avv. Pasquale Giordano la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 23 del Codice, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per la violazione amministrativa nei confronti dell avv. Pasquale Giordano e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta; 

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 pur avendo dichiarato, nel corso dell´istruttoria, che la comunicazione dei dati personali era avvenuta per mero errore materiale;

RILEVATO, pertanto, che l´avv. Pasquale Giordano ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) comunicando dati personali del suo cliente al legale di fiducia della controparte, nell´ambito di un procedimento giudiziario in violazione dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del medesimo Codice (tra le quali l´art. 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che, così come rilevato nel verbale di contestazione, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

all´avv. Pasquale Giordano, con studio in Milano, viale Regina Giovanna n. 12, di pagare la somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione, frazionandola in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di 400,00 (quattrocento) euro ciascuna;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia