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Provvedimento del 18 giugno 2015 [4218589]

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[doc. web n. 421858]

Provvedimento del 18 giugno 2015

 

Registro dei provvedimenti
n. 370 del 18 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 10 marzo 2015 nei confronti di Caronte & Tourist S.p.A. con cui XY, addetto alla biglietteria di Messina della predetta compagnia di navigazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Aurora Notarianni e Giuseppe Linguaglossa, ha sostenuto che la citata società avrebbe acquisito ed utilizzato i dati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate presso la biglietteria in questione nell´ambito di un procedimento disciplinare a suo  carico ed al successivo licenziamento per giusta causa, per errata corresponsione del resto dovuto in cinque distinti episodi verificatisi in data 27 giugno 2014 e 21 agosto 2014 per un totale di 90 euro; il ricorrente, nel contestare la validità dell´accordo tra la società e le rappresentanze sindacali per l´installazione del sistema di videosorveglianza in questione, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto il blocco e la cancellazione dei dati per essere stati illecitamente acquisiti, utilizzati e comunque conservati per un periodo superiore a quello consentito dalla legge; ciò, anche a fronte di quanto dichiarato dalla resistente nella memoria di costituzione e risposta depositata nell´ambito del procedimento di impugnativa del licenziamento attualmente pendente presso il Tribunale di Messina-sezione Lavoro in ordine alla conservazione dei dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza per un periodo di novanta giorni; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 marzo 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 maggio 2015 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 30 marzo e la successiva memoria del 31 marzo 2015 con le quali la resistente ha sostenuto che in virtù di un accordo con le organizzazioni sindacali, asseritamente legittimo e vigente, sono state installate presso le biglietterie di Messina e Villa San Giovanni delle telecamere a circuito chiuso allo scopo "di elevare lo standard di sicurezza del lavoro nelle biglietterie, potenzialmente esposte a rischi connessi alla costante detenzione di denaro contante, nonché di assicurare agli addetti la possibilità di riscontri oggettivi rispetto a reclami della clientela o a discrasie tra distinte e versamenti e di poter compiutamente esercitare in tali circostanze il proprio diritto di difesa" (…) "con un posizionamento tale da non configurare un´impropria attività di controllo a distanza dei lavoratori"; inoltre, la resistente ha dichiarato che dopo l´invio della contestazione disciplinare del 28 agosto 2014 originata da un reclamo di un cliente che lamentava l´omessa restituzione del resto dovuto da parte del ricorrente, sarebbe stato proprio quest´ultimo a sollecitare la visione delle registrazioni effettuate dalle apposite telecamere installate presso le biglietterie al fine di dimostrare la propria estraneità ai fatti ascrittigli ed anche successivamente quando, essendo stati accertati ulteriori fatti illeciti sulla base dell´analisi delle riprese a far data dal giugno 2014, gli era stata inviata, in data 17 settembre 2014, una seconda contestazione disciplinare, sarebbe stato nuovamente lo stesso ricorrente a chiedere l´estrazione dal server di tutte le registrazioni relative alla postazione di lavoro occupata dal medesimo "nei mesi di maggio-giugno-agosto e settembre 2014", adempimento al quale la resistente non ha potuto procedere, a fronte dell´assenza del ricorrente nel  giorno fissato per l´accesso; pertanto la società  resistente ha sostenuto che, "proprio ed esclusivamente in ragione della corrispondenza intercorsa e dell´istanza di estrazione di duplicazione" formulata dal ricorrente, "la Società ha ritenuto di conservare le immagini registrate"; inoltre, avendo dopo il licenziamento inoltrato alla Procura della Repubblica di Messina un esposto relativo ai fatti accertati a carico del ricorrente, la resistente ha ritenuto di non tenere conto della richiesta di cancellazione attendendo la necessaria autorizzazione da parte del Pubblico Ministero procedente che potrebbe invece ravvisare la necessità, a fini probatori, di procedere "all´apprensione e visione delle cassette contenenti le immagini registrate"; quanto, infine, alla dichiarata conservazione delle registrazioni per un periodo di novanta giorni, la resistente ha rappresentato che "da tempo fornisce, su richiesta delegata e d´iniziativa delle FF.OO., immagini registrate dai sistemi di sorveglianza allocati presso gli imbarchi della Rada San Francesco di Messina ovvero di Villa San Giovanni" di talché la richiesta cancellazione delle immagini acquisite e conservate per un tempo superiore alle 24 ore finirebbe per compromettere l´espletamento di attività investigativa;

VISTA la memoria di replica del 31 marzo 2015 ed il verbale dell´audizione svoltasi presso gli uffici del Garante in data 8 aprile 2015  dove il ricorrente ha preliminarmente rappresentato che allo stato non esistono procedimenti penali a proprio carico; inoltre, in relazione alle deduzioni avversarie, lo stesso ha sostenuto che la società resistente non dispone di alcuna autorizzazione a conservare le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per un periodo di novanta giorni; infatti, le dedotte sopravvenute esigenze di conservazione collegate al procedimento disciplinare in questione non giustificherebbero "una condotta già contra legem" posto che, in particolare la seconda contestazione disciplinare del 17 settembre 2014 è stata motivata dalla visione delle registrazioni del 27 giugno 2014, "ossia di quasi tre mesi prima, registrazioni quindi conservate illegittimamente oltre i termini consentiti dalla normativa"; infine, quanto alla supposta potenziale utilità delle immagini registrate ai fini delle attività di indagine delle Forze dell´Ordine locali che ne giustificherebbero la conservazione per novanta giorni, il ricorrente ha obiettato che tali richieste attengono ad immagini raccolte per lo più lo stesso giorno o nel corso della settimana immediatamente precedente e che "se pur vero che le autorità inquirenti possono disporre che le riprese delle telecamere di sorveglianza possano essere mantenute sui server per un periodo superiore a quello autorizzato, è altrettanto vero che tale richiesta deve essere preventiva e dispone solo per il futuro";

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato dalla società resistente attraverso il sistema di videosorveglianza in questione è avvenuto in modo illecito per aver violato il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 (doc. web. n. 1712680); il paragrafo 3.4 di tale provvedimento prevede infatti che, in applicazione del principio di proporzionalità (art. 11 comma 1 del Codice) la conservazione delle immagini deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione come nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell´autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; peraltro, solo in alcuni casi, per particolare rischiosità dell´attività svolta dal titolare del trattamento (come nel caso delle banche), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati e comunque non superiore ad una settimana;  qualora, invece, il titolare necessiti di un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore ad una settimana dovrà sottoporre al Garante una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell´art. 17 del Codice adeguatamente motivata con riferimento alla specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti;

RILEVATO che dalla documentazione agli atti risulta che la società resistente, successivamente alla prima contestazione disciplinare del 28 agosto 2014, ha provveduto a visionare non solo il filmato relativo alla specifica operazione del 21 agosto 2014 denunciata dal cliente ma "anche ad eseguire alcuni controlli a campione ("per biglietteria, per postazione, per turno, ecc.", sempre con l´ausilio dei filmati delle telecamere) sull´operato di tutti gli addetti alle biglietterie" a far data dal giugno 2014 all´esito dei quali avrebbe accertato "non solo l´assoluta veridicità del fatto denunciato dal cliente (…) ma persino che" il ricorrente "(individuato eseguendo il raffronto fra le immagini registrate ed i turni di servizio) si era reso responsabile di ulteriori fatti illeciti (…)" che gli venivano immediatamente contestati con la lettera del 17 settembre 2014 determinando successivamente la società a licenziarlo per giusta causa;

RILEVATO pertanto che la  società resistente ha conservato  le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa, in particolare le immagini si riferiscono ad un arco di tempo di circa novanta giorni, in assenza di un provvedimento del Garante di verifica preliminare ai sensi dell´art. 17 del Codice che la autorizzi a conservare le immagini registrate per un tempo più lungo di quello consentito dalla legge;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere per questa parte il ricorso e di dover disporre, ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i dati personali del ricorrente acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza nei termini e con le modalità contestate con il ricorso, salva la loro conservazione per esclusiva finalità di tutela dei diritti in sede giudiziaria, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO comunque che resta fermo quanto previsto dall´art. 160 comma 6 del Codice con riferimento alle autonome determinazioni dell´autorità giudiziaria in ordine all´utilizzabilità nell´ambito del procedimento di impugnativa del licenziamento dei dati depositati in giudizio;

RILEVATO che, per quanto concerne la conservazione dei dati, alla luce dei profili di illiceità emersi nel corso dell´istruttoria, l´Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti della società resistente, riservandosi altresì di avviare un distinto ed autonomo procedimento al fine di accertare la liceità del complessivo trattamento posto in essere dal titolare  attraverso il sistema di videosorveglianza in questione prescrivendo, se del caso, ogni opportuna iniziativa al fine di rendere tale trattamento conforme a quanto previsto dal Garante nel provvedimento dell´8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese sostenute per il procedimento alla luce della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e per l´effetto dispone, ai sensi dell´art. 150 comma 2 del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i dati personali del ricorrente acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza nei termini e con le modalità contestate con il ricorso, salva la loro conservazione per esclusiva finalità di tutela dei diritti in sede giudiziaria, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate le spese sostenute per il procedimento;

Il Garante, nel chiedere a Caronte & Tourist S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia