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Newsletter 18 - 24 giugno 2001

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Newsletter 18 - 24 giugno 2001

 

  • Diritto di cronaca e persone malate
  • Ricorsi inammissibili senza firma autenticata
  • Codici deontologici. L´Autorità avvia le audizioni
  • Nomi di dominio su Internet: problemi di privacy

 

Diritto di cronaca e persone malate

Il giornalista che svolge inchieste presso ospedali o case di cura deve osservare particolari cautele a tutela della dignità delle persone malate. Particolarmente delicata è la pubblicazione di fotografie di ricoverati.

Lo ha stabilito l´Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) esaminando la segnalazione relativa ad un settimanale che aveva pubblicato un´inchiesta sull´anoressia, corredata da foto di degenti e commenti su loro vicende personali e familiari.

L´Autorità ha ricordato che la dignità del malato deve essere assolutamente garantita nell´esercizio del diritto di cronaca e che la normativa sulla privacy e il codice deontologico dei giornalisti prevedono per queste persone una tutela speciale, soprattutto quando si tratta di minori. Le particolari cautele da adottarsi nei confronti di persone malate devono essere seguite dal giornalista anche quando, come nel caso sottoposto al Garante, l´inchiesta sia realizzata con la collaborazione di una struttura sanitaria che, oltre ad autorizzare l´ingresso dei giornalisti nell’ospedale, si sia attivata per informare gli interessati e per raccogliere il loro consenso.

Il consenso raccolto dal medico deve basarsi su una informativa adeguata e deve tener conto delle condizioni psicofisiche degli interessati e della concreta capacità di manifestare la loro volontà. Devono essere tra l’altro chiariti agli interessati gli effetti che potrebbero derivare dalla divulgazione di dati ed immagini.

Nella sua decisione il Garante ha riconosciuto che il servizio giornalistico pubblicato dal settimanale non ha violato le norme sulla privacy essendo state adottate le necessarie cautele. È risultato, infatti, che le degenti erano maggiorenni ed erano state tutte preventivamente informate sia dalla struttura sanitaria, sia dal giornalista ed avevano espresso il proprio consenso a figurare nel servizio fotografico. Per l´unica degente di minore età, poi, era stato utilizzato un nome di fantasia e si erano omessi riferimenti specifici per evitarne l´identificabilità.

 

Ricorsi inammissibili senza firma autenticata

Quando un cittadino delega un proprio rappresentante oppure una associazione a presentare a suo nome un ricorso al Garante, secondo la particolare procedura di cui all´art. 29 della legge, sia la sua firma sia quella del rappresentante devono essere autenticate, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Tale formalità, legata agli speciali effetti che derivano dall´accoglimento di un ricorso anche sul piano della responsabilità penale, non opera, comunque, per le segnalazioni e i reclami presentati dagli interessati, direttamente o su delega.

Lo ha ribadito il Garante accogliendo l’eccezione procedurale sollevata da una società privata, che non aveva ritenuto idonea, ai fini della presentazione di un ricorso, la procura sottoscritta da alcuni suoi lavoratori, ma non autenticata. I dipendenti si erano rivolti all’Autorità, tramite il segretario del sindacato di appartenenza, lamentando di non aver avuto riscontro alla richiesta, avanzata all’azienda, di visionare alcune schede di valutazione professionale redatte sul loro conto.

Nel riscontro chiesto dal Garante, e nella successiva audizione, la società eccepiva in primo luogo l’inammissibilità del ricorso e, per quanto riguardava il merito, precisava che nella società era in corso un processo di riorganizzazione aziendale. Per questi motivi era stato necessario acquisire notizie riguardanti i dipendenti di alcuni uffici al fine di poter individuare unità di personale con elevata potenzialità e le loro esigenze formative.

Nella sua pronuncia il Garante ha sottolineato innanzitutto, che il d.P.R. 501/98, con il quale si sono precisate le modalità di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali indicate dall’art. 13 della legge 675/96, ha previsto, per esigenze di certezza, che la persona che esercita, su incarico dell’interessato, tali

diritti dinanzi al titolare del trattamento, deve esibire o allegare copia della procura o della delega recante la sottoscrizione autenticata. In caso di successivo e formale ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge, che non sia presentato personalmente dall’interessato, il soggetto che lo sottoscrive per conto

di quest’ultimo, deve produrre la propria sottoscrizione autenticata e allegare la procura speciale rilasciata.

Nel caso in esame, quest’ultimo presupposto non era stato rispettato perché il segretario del sindacato ha prodotto la propria firma autenticata da un legale, ma ha allegato un atto definito "mandato e procura speciale" con il quale è stato delegato a presentare ricorso per conto degli interessati, senza però che le firme di questi ultimi fossero autenticate, come invece necessario.

L´Autorità ha, dunque, dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo, tuttavia, che tale pronuncia non precludeva in alcun modo la tutela dei diritti e, in particolare, la possibilità per i dipendenti di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali trattati dall’azienda, nei modi che sono stati indicati, e di presentare eventualmente un nuovo ricorso.

 

Codici deontologici. L´Autorità avvia le audizioni
(comunicato del 20 giugno)

L´Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha incontrato oggi, in tre riunioni separate, i rappresentanti della Confindustria, del Codacons e dell´Aidim (Associazione italiana del marketing interattivo) al fine di acquisire un contributo conoscitivo sull´attuazione della legge sulla protezione dei dati personali.

Gli incontri rientrano nell´ambito delle audizioni avviate dall´Autorità per esaminare aspetti applicativi della legge, in vista dell´elaborazione di codici deontologici per diverse categorie di operatori, che il Garante è chiamato a promuovere, e del completamento della disciplina in materia di riservatezza dei dati.

Entro il 2001, infatti, il Governo dovrà dare attuazione alla delega, recentemente rinnovata dal Parlamento, ed emanare alcuni importanti decreti legislativi che riguarderanno, tra l´altro, Internet, il direct marketing e la videosorveglianza.

Entro il 2002, inoltre, dovrà essere messo a punto un testo unico che riordinerà tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali.

L´Autorità e i rappresentanti delle categorie intervenute hanno ribadito la necessità di una stretta collaborazione per garantire una sempre più efficace tutela dei diritti dei cittadini e per il bilanciamento degli interessi in gioco.

Gli incontri dell´Autorità proseguiranno nelle prossime settimane con l´audizione dei rappresentanti delle categorie.

 

Nomi di dominio su Internet: problemi di privacy
(da un articolo di Brian Krebs su Newsbytes dell’11 giugno)

L’organismo che gestisce il sistema dei nomi di dominio Internet (Domain Name System, DNS) a livello globale (ossia l’ICANN, International Corporation for Assigned Names and Numbers) ha lanciato uno studio che intende analizzare i rischi per la privacy associati alla grande messe di dati personali contenuti nel database noto come "Whois" [lett. "Chi è"] - un repertorio accessibile al pubblico che viene utilizzato per stabilire l’identità di chi ha registrato un nome di dominio. L’obiettivo è stabilire se sia necessario modificare la politica sinora seguita dall’ICANN rispetto a tale database.

Come sottolineato da Paul Kane, che presiede la Commissione Whois nell’ambito dell’ICANN, vi sono pressioni sia per aumentare la quantità di informazioni disponibili attraverso Whois sia, viceversa, per tutelarne maggiormente la riservatezza. Il punto fondamentale è che nel database sono contenuti i nomi, gli indirizzi ed altre informazioni relative ai privati o alle società che hanno registrato uno specifico nome di nominio, oltre all’indicazione del responsabile amministrativo e tecnico con i rispettivi indirizzi, numeri telefonici ed altri dati di carattere tecnico. Mentre in passato l’accesso al Whois era centralizzato, oggi esistono circa 80 soggetti riconosciuti dall’ICANN che gestiscono il sistema soprattutto per quanto concerne i domini cosiddetti di "top level" - come .com, .net, .org .

Uno di questi gestori, VeriSign (ex Network Solutions) ha annunciato che avrebbe iniziato a rivendere copie complete del database Whois a società di marketing diretto e a chiunque fosse disposto a sborsare 10.000 dollari per singola copia. L’iniziativa ha scatenato le proteste di numerose associazioni pro-privacy, le quali hanno sottolineato che molti dei soggetti registratisi nel Whois non avevano acconsentito alla vendita dei propri dati nel momento in cui avevano sottoscritto il servizio. Secondo EPIC, in particolare, "La decisione della Network Solutions di vendere dati che erano stati forniti esclusivamente per la registrazione di nomi di dominio comporta un rischio sostanziale per la crescita futura di Internet".

Il database Whois è stato al centro di numerose polemiche anche per il suo impiego a fini di "spamming" (invio di messaggi pubblicitari a tappeto); peraltro, come sottolineato anche da Jason Catlett di Junkbusters (un altro organismo da anni impegnato nella lotta alla posta-spazzatura), il Whois spesso risulta indispensabile proprio per individuare i responsabili di spamming o altre pratiche illecite.

VeriSign si è difesa evidenziando che il contratto di gestione stipulato con ICANN prevede la possibilità per i singoli gestori di vendere le informazioni a chiunque sia interessato; il problema, secondo Kane della Commissione Whois dell’ICANN, è stabilire se sia possibile comunicare in blocco queste informazioni, oppure solo su base individuale.

In ogni caso l’indagine condotta dall’ICANN appare necessaria a fare chiarezza su una serie di questioni assai delicate di valenza globale: tanto è vero che sono in corso febbrili attività di traduzione per consentire ai 244 registri nazionali di partecipare all’iniziativa.