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Provvedimento dell'8 luglio 2015 [4346760]

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[doc. web n. 4346760]

Provvedimento dell´8 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 421 dell´8 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 2 aprile 2015 nei confronti di Unicredit S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta Capozzi e Mascia Porcelli, in qualità di erede di KW, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati personali della de cuius detenuti dall´istituto bancario resistente, con particolare riguardo "alla certificazione dello stato patrimoniale (…), alla lista dei movimenti e all´estratto conto bancario della stessa sino alla data del decesso avvenuta il 01.10.2011"; l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 28 maggio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 , è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 aprile 2015 con cui l´istituto di credito resistente ha fornito riscontro alle istanze del ricorrente comunicando i dati dal medesimo detenuti e manifestando la propria disponibilità a consegnare gratuitamente all´interessato copia della certificazione patrimoniale richiesta, pur rilevando la differente natura del diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all´art. 119 d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1983 (cd. Testo Unico Bancario) ed il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice;

VISTE le note dell´ 8 e del  24 giugno 2015 con cui il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto la documentazione messa a disposizione dall´istituto resistente, dichiarandosi soddisfatto del riscontro ottenuto;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessata contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultima richiesta l´art. 10 del Codice prevede, infatti, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10 comma 4 del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo l´interessato correttamente esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice chiedendo al titolare del trattamento la comunicazione dei dati bancari della de cuius; rilevato quindi che la trasmissione della documentazione contenente i predetti dati è avvenuta a seguito di un´autonoma scelta dell´istituto di credito resistente che ha ritenuto preferibile fornire riscontro all´istanza attraverso tale modalità esercitando la facoltà di cui all´art. 10 del Codice;

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, ritenuto congruo su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico di Unicredit S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente, compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia