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Provvedimento dell'8 luglio 2015 [4349435]

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[doc. web n. 4349435]

Provvedimento dell´8 luglio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 425 dell´8 luglio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 31 marzo 2015 nei confronti di Agos Ducato S.p.A. con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Pugliese, lamentando di aver ottenuto un riscontro parziale al previo interpello di cui all´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di avere accesso a tutti i dati che lo riguardano detenuti dal titolare del trattamento; l´interessato ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 aprile 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´ interessato, nonché la nota del 27 maggio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 aprile 2015 con cui la società resistente, nel contestare quanto affermato dal ricorrente in ordine alla parzialità del riscontro fornito anteriormente alla presentazione del ricorso, ha eccepito di aver comunicato, in tale circostanza i dati richiesti, rilevando come nell´atto introduttivo del procedimento sia contenuta anche la richiesta di documentazione non indicata precedentemente; il titolare del trattamento ha comunque provveduto, pur rappresentando come la relativa istanza esuli dall´ambito di competenza dell´Autorità, a trasmettere copia della suddetta documentazione all´interessato;

VISTA la nota dell´8 maggio 2015 con cui il ricorrente, pur confermando che nel ricorso erano contenute istanze non avanzate con l´interpello preventivo, ha comunque ribadito la parzialità del riscontro ottenuto prima della presentazione dello stesso  avendo ricevuto la comunicazione parziale dei dati richiesti, comunicazione poi completata solo successivamente all´instaurazione del procedimento innanzi al Garante;

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso ,avendo il titolare del trattamento integrato nel corso del procedimento il riscontro fornito già prima della presentazione del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia