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Provvedimento del 24 settembre 2015 [4394688]

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[doc. web n. 4394688]

Provvedimento del 24 settembre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 498 del 24 settembre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 8 maggio 2015 nei confronti di Azienda Sanitaria Locale Roma A – Ospedale Odontoiatrico "G. Eastman", di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni e di Crawford & Company S.r.l., con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Perugini, Dario Perugini e Ciro Castaldo, che negli anni dal 2001 al 2010 era stata in cura presso il predetto Ospedale odontoiatrico, non avendo ottenuto idoneo riscontro alla richiesta previamente formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha ribadito la propria istanza volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali che la riguardano detenuti dai predetti titolari del trattamento; ciò con particolare riguardo ai dati contenuti nelle cartelle cliniche e nella perizia medico-legale redatta dai medici fiduciari della compagnia assicurativa (Faro Compagnia di Assicurazioni) su mandato della citata Azienda Sanitaria a seguito della visita medica effettuata nel maggio 2010, in quanto contenente "dati identificativi di tipo anagrafico e dati riferiti allo stato di salute, con particolare riferimento all´anamnesi clinica"; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 maggio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 2 luglio 2015 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 25 maggio 2015, con la quale Crawford & Company Italia S.r.l., nel chiarire che la stessa "gestisce alcuni sinistri su incarico degli assicuratori che, nel caso di specie, risultano essere i Lloyd´s e Faro Assicurazioni, oggi in liquidazione coatta amministrativa, in quanto aventi assunto il rischio di polizza RCT . *** contratto dall´ASL Roma A", ha precisato di avere già fornito riscontro all´interessata con nota del 30 gennaio 2015 nella quale si rappresentava che la relazione medico legale richiesta "non poteva essere prodotta in quanto illustrava conclusioni medico legali interne"; la resistente ha quindi trasmesso alla ricorrente, "per mero spirito conciliativo, la citata relazione medico-legale con l´omissione delle valutazioni conclusive di mera pertinenza interna", invocando, con riferimento a queste ultime, il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del Codice; ciò in quanto  "le valutazioni medico legali contenute nella perizia formerebbero il principale nucleo difensivo per gli assicuratori e per l´Azienda Sanitaria in caso di giudizio" e, al contempo, "l´accesso alle stesse consentirebbe alla ricorrente di redigere un atto introduttivo del giudizio basato proprio sulla confutazione delle valutazioni medico legali difensive di controparte, con ciò determinando uno squilibrio processuale";

VISTA la nota del 3 giugno 2015 con la quale la ricorrente, nel prendere atto dell´avvenuta trasmissione della relazione peritale "più volte richiesta, anche in via stragiudiziale", ha rilevato l´incompletezza del riscontro ottenuto in quanto "le omissioni apportate riguardano, non solo, le conclusioni medico legali rassegnate dal dott. Molinaro, ma altre parti (pagg. 4 e 5, da "Al fine di meglio valutare il caso" a conclusioni medico legali") non ricomprese nelle stesse e riguardanti esclusivamente considerazioni cliniche di altro medico, peraltro non firmatario della relazione";  la ricorrente ha quindi rilevato come "il contenuto di tali considerazioni cliniche non possa considerarsi coperto dal diritto di differimento sia perché ha natura clinica – come espressamente dedotto da controparte – sia perché è chiaramente privo di natura conclusiva, anche in ragione del materiale posizionamento nella perizia e del lemma utilizzato dal perito";

VISTA la nota del 23 giugno 2015 con la quale l´Azienda Sanitaria Locale Roma A - di cui fa parte il Presidio Ospedaliero G. Eastman, nel rappresentare che la ricorrente, a seguito di una formale richiesta di accesso agli atti, in data 28 luglio 2014 ha acquisito copia delle note ritenute maggiormente rilevanti all´interno del fascicolo messo a disposizione e contenente tutta la documentazione sanitaria/amministrativa reperita presso il predetto presidio ospedaliero, ha altresì dichiarato che "l´ulteriore documentazione richiesta non è più nella disponibilità dell´Azienda Sanitaria"; trattasi, in particolare: "1) delle perizie effettuate dai medici fiduciari della Compagnia Faro Assicurazioni, poiché agli atti esclusivi della compagnia, con cui peraltro non si hanno più rapporti; 2) delle cartelle cliniche relative agli anni dal 2001 al 2006 poiché andate distrutte a causa di un allagamento dei locali dell´archivio ove erano conservate (avvenuto in data 16.01.2009) ad eccezione della cartella clinica del 21.2.2006 che è stata fornita in occasione dell´accesso svolto";

VISTA la nota del 14 settembre 2015 con la quale Crawford & Company Italia S.r.l., nel riportarsi a quanto affermato nella precedente memoria, ha affermato che, allo stato, la ricorrente, ricevuta la relazione medico legale del dott. Molinaro inviatale in data 25 maggio 2015, "ha a sue mani tutti gli elementi e le informazioni necessarie per predisporre una propria relazione medico legale sui fatti de quo, per i quali è stata promossa una formale richiesta di risarcimento dei danni";

VISTO che in data 17 settembre 2015 , Crawford & Company Italia S.r.l., come da  specifica richiesta di questa Autorità, ha inviato solo al Garante copia integrale della perizia medico-legale in questione;

RILEVATO che le perizie medico legali redatte in ambito assicurativo contengono dati personali dell´interessato sia nella qualità di dati oggettivi (quali i dati identificativi della persona, i riscontri di visite mediche e gli esami obiettivi) che in quella di dati valutativi relativi a valutazioni e giudizi resi dal perito di fiducia della società di assicurazione; il diritto di accesso di cui all´art. 7 del Codice può essere esercitato con riguardo ad entrambe le categorie di dati, potendo incontrare un limite, relativamente ai dati valutativi, nell´ipotesi di cui all´art. 8, comma 2, lett e) del Codice che conferisce al titolare del trattamento la facoltà di negare temporaneamente l´accesso a tali dati per il periodo in cui potrebbe derivarne un pregiudizio "effettivo e concreto" per lo svolgimento di cd "indagini difensive" o, comunque per far valere un diritto in sede giudiziaria e sempre che la motivazione addotta a sostegno del differimento sia suffragata da elementi concretamente apprezzabili;

RITENUTO che, nel caso in esame, risultano sufficientemente motivate le ragioni prospettate dalla compagnia assicurativa resistente (Crawford & Company Italia S.r.l.) volte a non pregiudicare l´esercizio del proprio diritto di difesa nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative già intraprese dall´interessata, risulta allo stato preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria; rilevato tuttavia che tali ragioni sussistono con esclusivo riferimento a quegli elementi contenuti nella perizia medico-legale costituenti informazioni riservate di carattere tecnico-valutativo e non anche relativamente ai dati di tipo obiettivo che pure risultano presenti nella documentazione oggetto di richiesta;

RITENUTO che, alla luce degli elementi di valutazione forniti da Crawford & Company Italia S.r.l. e dall´esame della copia integrale della perizia, il differimento temporaneo del diritto di accesso - che una volta cessate le rappresentate esigenze difensive potrà nuovamente essere esercitato – appare legittimamente invocato ai sensi dell´art. 8 comma 2, lett. e) del Codice; rilevato infatti che alcune parti della relazione peritale coperte da omissis, che pure contengono dati clinici relativi alla paziente o comunque elementi informativi di tipo obiettivo, sono già a conoscenza dell´interessata in quanto contenuti anche nella prima parte della perizia trasmessa alla stessa nel corso del presente procedimento;

RITENUTO quindi che il ricorso deve essere dichiarato infondato nei confronti di Crawford & Company Italia S.r.l., in relazione alle informazioni non comunicate alla ricorrente per le quali il titolare del trattamento ha invocato il temporaneo differimento ai sensi dell´art. 8 comma 2, lett. e) del Codice;

RITENUTO che va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crawford & Company Italia S.r.l., in relazione ai dati personali messi a disposizione dell´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO che deve essere altresì dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dell´Azienda Sanitaria Locale Roma A - Ospedale Odontoiatrico "G. Eastman", avendo la stessa fornito un sufficiente riscontro all´interessata, nel corso del procedimento, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "l´ulteriore documentazione richiesta non è più nella disponibilità dell´Azienda sanitaria";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Azienda Sanitaria Locale Roma A e di  Crawford & Company Italia S.r.l., nella misura di euro 150 cadauno, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crawford & Company Italia S.r.l.,  in ordine ai dati personali dell´interessata comunicati alla stessa nel corso dell´istruttoria;

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Crawford & Company Italia S.r.l., limitatamente alle informazioni non comunicate per le quali il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 8 comma 2, lett. e), ha invocato il differimento del diritto di accesso;

c) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Azienda Sanitaria Locale Roma A - Ospedale Odontoiatrico "G. Eastman";

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento che vengono posti, nella misura di 150 euro cadauno, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Azienda Sanitaria Locale Roma A - Ospedale Odontoiatrico "G. Eastman" e di Crawford & Company Italia S.r.l., le quali dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia