g-docweb-display Portlet

Non si può essere cancellati dal registro dei battezzati - 28 settembre 1999

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Non si può essere cancellati dal registro dei battezzati

Un cittadino si è rivolto al Garante per chiedere la cancellazione dei suoi dati personali contenuti nei registri dei battezzati, conservati presso un archivio parrocchiale.
Egli aveva scritto una lettera ai responsabili dell´archivio competente, chiedendo la cancellazione dagli elenchi parrocchiali dei battezzati del proprio nome e della data del battesimo ricevuto, motivando tale richiesta con le proprie convinzioni di ateo. I responsabili ecclesiastici avevano risposto di non poter dar corso alla cancellazione, in considerazione del fatto che l´attestazione del battesimo non può essere cancellata in quanto il battesimo si è effettivamente verificato. Avevano, comunque, assicurato di aver allegato la richiesta di cancellazione all´atto di battesimo dell´interessato. Secondo il ricorrente, tale comportamento lederebbe la legge sulla privacy che garantisce ai cittadini il diritto di ottenere non solo l´aggiornamento, la rettificazione o l´integrazione dei dati, ma anche "la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati" (art. 13, comma 1). Questo, anche in considerazione del fatto che il ricorrente aveva interrotto ogni rapporto con la Chiesa cattolica da oltre quarant´anni e non vi sarebbe stata, dunque, alcuna ragione tale da giustificare la conservazione dei suoi dati. La mancata cancellazione dei dati e delle "tracce" del battesimo, inoltre, avrebbe leso, secondo l´interessato, il suo "diritto all´oblio" e il suo diritto a tutelare la propria identità.
Il collegio del Garante ha dichiarato infondato il ricorso sotto diversi profili.
Il primo riguarda il fatto che un cittadino può chiedere l´aggiornamento, la rettificazione o eventualmente l´integrazione solo qualora si tratti di dati inesatti o incompleti e nel caso in questione non si può parlare di inesattezza o incompletezza dei dati.
Il secondo profilo attiene alla vera e propria cancellazione dei dati. Questa può essere richiesta solo quando i dati siano trattati in violazione di legge, oppure quando la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e utilizzati. Anche in questo caso, i dati relativi all´avvenuto battesimo del ricorrente non risultano trattati in violazione di legge e rientrano nelle attività pertinenti alla confessione religiosa.
Per quanto riguarda, in particolare, la conservazione dei dati, l´Autorità ha precisato che il battesimo è anche un atto giuridico costitutivo che segna l´ingresso di una persona nella Chiesa cattolica e la sua registrazione non costituisce solo un dato relativo all´aderente, ma rappresenta un aspetto della vita dell´organismo ecclesiale.
In altre parole, la Chiesa, al pari, ad esempio di quanto può avvenire per vari organismi associativi (partiti, sindacati, associazioni ecc.), non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l´ha riguardata, se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà.
La questione, ha sottolineato il Garante, assume anche un rilievo particolare in considerazione del fatto che i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica e, quindi, di un ordinamento "indipendente e sovrano" rispetto a quello dello Stato italiano, così come previsto dall´art. 7 della Costituzione.
L´aspirazione degli interessati, dunque, a vedere correttamente rappresentata la propria attuale immagine riguardo alle convinzioni originarie o a quelle dei genitori, può, semmai, essere adeguatamente soddisfatta da misure diverse dalla pura e semplice cancellazione.
In questa prospettiva, tenuta ferma la necessità di rendere comunque inequivocabile la volontà dell´interessato di dare una esatta rappresentazione di sé, il Garante ha suggerito alcune modalità pratiche attraverso le quali soddisfare tale esigenza. In alcuni casi l´interessato potrà richiedere, ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato contenuto nel registro; in altri, potrà, invece, richiedere di allegare agli atti la propria motivazione.
Il Garante ha anche evidenziato come dalla volontà dell´interessato di abbandonare una determinata comunità discenda l´impossibilità di continuare a considerare la persona in questione come appartenente al gruppo, all´associazione o, come nel caso specifico, alla confessione religiosa. In questa prospettiva, risulta impedita la possibilità di continuare a considerare la persona fra gli aderenti alla comunità in caso, ad esempio, di eventuali attività, anche di tipo statistico, che debbano essere compiute successivamente a detta manifestazione di volontà.
L´Autorità ha, pertanto, concluso affermando che il registro di battesimo, in riferimento ad una persona che si dichiari ateo, non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, ma documenta un fatto realmente avvenuto.
Resta, peraltro, impregiudicato il diritto del ricorrente a far integrare questa documentazione che lo riguarda, anche senza dover specificare le motivazioni che sono alla base della sua richiesta.

Roma, 28 settembre 1999