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Caso della prostituta di Ravenna - 5 maggio 1999

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Caso della prostituta di Ravenna

Il Garante rende noto di aver adottato ed inviato il 13 aprile alle autorità interessate un provvedimento relativo alle diverse segnalazioni pervenute all´ Autorità in ordine alla divulgazione di alcuni dati personali riguardanti il noto caso di una prostituta della provincia di Ravenna risultata sieropositiva. Di questa deliberazione non si è data finora notizia per evitare ogni dubbio di voler interferire sullo svolgimento del processo a carico dell´interessata, processo ora definito con sentenza di primo grado.

Il provvedimento del Garante riguarda soltanto il problema della legittimità della diffusione agli organi di informazione, a cura della locale polizia giudiziaria, della fotografia e dei dati anagrafici e sanitari dell´ interessata, rispetto alla speciale tutela della riservatezza dei malati di AIDS e dei sieropositivi, prevista dalla legge n. 135/1990 e richiamata dalla legge n. 675/1996 sulla protezione dei dati personali.

Nell´ ampio provvedimento, il Garante ha esaminato le modalità di applicazione dei principi contenuti nell´art.9 della legge n. 675 (in particolare, della pertinenza e non eccedenza dei dati) in riferimento alla peculiare attività degli organi di polizia e degli uffici giudiziari.

Il Garante ha precisato di non aver posto in discussione la finalità che gli organi interessati hanno precisato di aver voluto perseguire (rendere, cioè, identificabile questa persona da parte di chi l´aveva frequentata in modo da evitare che i reati ad essa contestati venissero portati a conseguenze ulteriori: art.55 c.p.p.).

Il Garante ha però segnalato ai locali organi competenti che queste stesse finalità " potevano essere perseguite con pari efficacia, seguendo, in riferimento alla legge n. 675, modalità più rispettose dei principi di cui all´art.9 di tale legge."

In particolare, il Garante ha osservato che potevano individuarsi modalità di informazione del pubblico assai più selettive rispetto alla divulgazione della fotografia e delle generalità complete dell interessata, fornendo, cioè, solo elementi di informazione indiretti (quali il soprannome, i luoghi frequentati, il periodo temporale di riferimento, ecc.). In tal modo sarebbe stato ugualmente possibile " allertare" le persone potenzialmente contagiate (che avrebbero potuto poi acquisire informazioni più dettagliate, ad esempio, attraverso numeri verdi o altri servizi di informazione e assistenza) evitando, al tempo stesso l´ esposizione dell´ interessata all´ attenzione dei mezzi di informazione, sia nazionali che esteri.
Questo orientamento è stato opportunamente adottato in casi analoghi in altre località.

Roma, 5 maggio 1999

Scheda

Doc-Web
48253
Data
05/05/99

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa