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Comunicazioni anti-mafia - 18 marzo 1999

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Comunicazioni anti-mafia

La legge sulla privacy non pone alcun ostacolo alla comunicazione, alla Commissione parlamentare d´ inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, dei dati riguardanti i procedimenti giudiziari a carico di dirigenti regionali, e funzionari equiparati, per reati contro l´ Amministrazione o che comportano sanzioni accessorie quali l´ interdizione dai pubblici uffici.
Lo ha precisato il Garante in risposta ad un quesito formulato dalla Regione Sicilia ed in relazione a notizie apparse su alcuni organi di stampa regionali.
L´ art. 27, comma 2, della legge n. 675 considera lecito lo scambio di dati tra soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda.
Nel caso di specie, questa norma è contenuta nella legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, la quale, all´ art.6, demanda alla predetta Commissione precisi compiti e crea nei confronti degli organi dell´ Amministrazione regionale e degli enti locali siciliani, o sottoposti alla vigilanza della Regione, l´ obbligo di collaborare con la Commissione e di ottemperare alle sue richieste; pone, inoltre, l´ obbligo per gli amministratori pubblici e per i predetti enti di " ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell´ espletamento dei compiti a questa attribuiti" .
In questo quadro può certamente rientrare anche la comunicazione dei predetti dati alla Commissione, che non richiede, allo stato, un´ autorizzazione del Garante.
Si ricorda, peraltro, che per alcuni dei dati giudiziari ai quali si è fatto riferimento, saranno previste entro l´ 8 maggio 1999 alcune garanzie aggiuntive per ciò che riguarda il loro trattamento, in attuazione del combinato disposto degli artt. 24 e 41, comma 5, della legge 675.

Roma, 18 marzo 1999