g-docweb-display Portlet

Tutela dei dati sanitari del paziente nell'attività del medico di base

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Tutela dei dati sanitari del paziente nell´attività del medico di base

L´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ha risposto ad alcuni quesiti posti dalla Federazione Nazionale dell´Ordine dei Medici. I quesiti riguardano alcune modalità applicative della legge 675 relativamente ai medici di medicina generale e alla pubblicità degli albi professionali dei medici e degli odontoiatri.

Tutela dei dati sanitari del paziente

Il medico che sostituisce un proprio collega può utilizzare il suo schedario dei pazienti, ove vi sia stato consenso del paziente. Nulla osta - afferma l´Autorità - a che, in vista delle sostituzioni operate formalmente in particolare nei periodi feriali, il paziente esprima un consenso autorizzando al trattamento dei dati che lo riguardano sia il medico di fiducia, sia i suoi sostituti.

Nel caso in questione, poiché i dati personali comprendono informazioni utili a rivelare lo stato di salute, il consenso deve essere manifestato necessariamente per iscritto. Il consenso, inoltre, occorre sia per i dati raccolti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 675, cioè l´8 maggio 1997, sia - nel caso in cui siano comunicate o diffuse - per le informazioni acquisite anteriormente a tale data.

Per quanto riguarda gli studi professionali, l´Autorità osserva che i professionisti che si associano per l´esercizio della professione medica possono regolare diversamente i propri rapporti per quello che concerne il trattamento dei dati personali, realizzando, a seconda dei casi: a) una gestione individuale e separata dei dati in possesso di ciascun professionista, il quale assumerà singolarmente la qualità di "titolare" del trattamento; b) una contitolarità da parte di alcuni dei professionisti, i quali condivideranno a titolo personale le prerogative e le responsabilità del "titolare" del trattamento dei dati; c) un´unica attività di elaborazione dei dati personali effettuata nell´ambito di un´associazione o di un organismo che assumerà per se stesso la qualità di "titolare" del trattamento.

Infine le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari, anche per quanto riguarda le cartelle cliniche, possono essere ritirate anche da persone diverse dai diretti interessati, purchè sulla base di una delega scritta e mediante una consegna dei documenti in busta chiusa.
La legge 675, nel prevedere che i dati personali siano resi noti all´interessato solo per il tramite di un medico, permette di svolgere questa funzione di intermediazione in vario modo: a) attraverso la consegna dei dati al medico di fiducia che a sua volta li renderà noti all´interessato; b) attraverso una spiegazione orale da parte di un medico designato dal laboratorio di analisi o dall´organismo sanitario titolare del trattamento dei relativi dati personali; c) un giudizio scritto del medico designato dal laboratorio di analisi o dall´organismo sanitario titolare del trattamento dei relativi dati personali.

Pubblicità degli albi dei medici chirurghi

Anche dopo l´entrata in vigore della legge 675 - precisa il Garante - per i registri, gli elenchi, gli atti o i documenti da considerare pienamente pubblici, in quanto sono conoscibili da chiunque per espressa disposizione di una legge o di un regolamento, e per quelli la cui conoscibilità sia circoscritta, devono essere osservate le regole che subordinano la pubblicità degli atti a quanto stabilito dalle suddette disposizioni normative.

Pertanto, la legge 675 non frappone ostacoli alla consegna di dati contenuti negli Albi dei medici alle aziende sanitarie locali, ad altri enti pubblici o ad altri ordini provinciali. A prescindere dall´applicabilità della legge 241 del 1990 sull´accesso ai documenti amministrativi, gli Ordini e la Federazione Nazionale dell´Ordine dei Medici possono comunicare e diffondere a privati e ad enti pubblici economici i dati personali contenuti negli albi.

Quanto alle richieste da parte dei privati di nominativi di professionisti specializzati, spetta a ciascun Ordine e alla Federazione il compito di valutarne la praticabilità.

Per quanto riguarda gli ulteriori quesiti posti dalla Federazione Nazionale dell´Ordine dei Medici ed, in particolare, la questione relativa alla omissione delle diagnosi sulle certificazioni sanitarie destinate alle aziende sanitarie locali da parte dell´Ordine dei Medici di Pescara e gli ulteriori quesiti posti dalla Federazione Nazionale dell´Ordine dei medici, il Garante farà conoscere a giorni le proprie decisioni.