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Provvedimento del 18 maggio 2016 [5190213]

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[doc. web n. 5190213]

Provvedimento del 18 maggio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 233 del 18 maggio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 30 marzo 2016 da XY e KW, rappresentate e difese dall´avv. Andrea Muratori, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro (di seguito, "Banca"), con il quale le ricorrenti, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto l´accesso ai dati personali relativi a propri congiunti defunti (nonna e padre a quest´ultima premorto) e la loro comunicazione in forma intellegibile, con specifico riferimento:

- alle operazioni bancarie effettuate prima e dopo la morte della nonna su libretti di deposito, conti correnti, conti titoli, fondi di investimento intestati alla defunta o, comunque, con riguardo ad ogni rapporto patrimoniale in essere con l´istituto di credito al momento del decesso o definito in precedenza;

- alle informazioni circa l´assegno circolare emesso dalla Banca in data 4 ottobre 1995, per l´importo di lire 200.000,00, tratto sul conto corrente n. ****** intestato alla de cuius e, in particolare, al nome del beneficiario ed eventualmente agli estremi del conto corrente sul quale è stato accreditato l´assegno, chiedendo altresì copia conforme di detto assegno;

- alla "documentazione completa" presentata alla Banca per la successione;

le ricorrenti, hanno, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate, nonché il verbale dell´audizione svoltasi presso gli Uffici del Garante alla presenza di entrambe le parti il 22 aprile 2016;

VISTA la nota del 18 aprile 2016 con la quale la Banca:

- in ordine alla richiesta di conoscere i dati relativi alle operazioni bancarie effettuate prima e dopo la morte della de cuius, ha evidenziato di avere fornito copia integrale degli estratti conto degli ultimi venti anni sulla base dei quali le ricorrenti potranno indicare alla Banca (che si è dichiarata disponibile in tale senso) le eventuali operazioni di interesse relative agli ultimi dieci anni;

- in relazione alla richiesta di ottenere informazioni e copia dell´assegno emesso dalla Banca il 4 ottobre 1995 a debito del conto corrente  n. ****** intestato alla de cuius, ha confermato quanto già rappresentato nella risposta fornita alle ricorrenti il 12 gennaio 2016, in ordine all´impossibilità di reperire presso gli archivi della Banca la copia in questione, essendo trascorso il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria previsto dall´art. 2220 c.c. e dall´art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB) e comunque di non potere fornire il nome del beneficiario, né i dati del conto corrente  sul quale sono state accreditate le somme provenienti dall´eredità, in quanto si tratta di informazioni non riguardanti la de cuius "ma un soggetto terzo non cointestatario di un rapporto con lo stesso";

- in ordine infine alla richiesta di ricevere la documentazione presentata alla Banca nell´ambito della successione, ha nuovamente richiamato la citata nota del 12 gennaio u.s. con la quale era già stato evidenziato l´impossibilità a fornirla in quanto contenente  dati riferibili a soggetti terzi, rappresentando tuttavia che "la liquidazione di quanto spettante all´erede è avvenuta a seguito della presentazione da parte dello stesso di atto notorio che lo qualificava come unico erede giusto testamento olografo pubblicato dal dott. XX, notaio in ***** con studio in *****, Reg. in Roma il **** al n. *****";

VISTA la nota del 19 aprile 2016 con la quale le ricorrenti nel riportarsi integralmente a quanto rappresentato nel ricorso introduttivo, hanno evidenziato che la Banca solo a seguito del ricorso ha fornito l´indicazione relativa al notaio che ha pubblicato il testamento olografo, informazione questa che secondo le stesse ricorrenti rappresenta "un dato di estrema importanza, mai reso noto […] e soprattutto dirimente in quanto avrebbe sicuramente evitato l´innescarsi del procedimento;

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi il 22 aprile 2016 presso gli Uffici del Garante alla presenza di entrambe le Parti, dal quale emerge che:

- le ricorrenti nel dichiararsi soddisfatte del riscontro ricevuto dalla Banca il 18 aprile 2016, hanno comunque insistito nella richiesta di rimborso delle spese in quanto il dato di loro interesse è stato fornito solo a seguito della presentazione del ricorso;

- la Banca  si è opposta a tale richiesta sostenendo che l´istanza avanzata dalle ricorrenti riguardava non informazioni inerenti il notaio, bensì la documentazione successoria e i dati del beneficiario;

RILEVATO preliminarmente che la questione verte nell´ambito dell´accesso a dati di carattere bancario e finanziario e che al riguardo il Garante ha più volte chiarito l´alterità tra l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali detenuti da istituti di credito, disciplinato dagli artt. 7 e ss. del Codice e il diverso diritto del correntista (o degli aventi titolo) di ottenere copia di documentazione bancaria, regolato dall´art. 119 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e che l´istanza presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, permette all´interessato di conoscere (a differenza di quanto consentito dall´art. 119 del testo unico bancario) esclusivamente i dati personali relativi al medesimo interessato e non anche quelli riferiti a soggetti terzi (quali ad esempio il beneficiario di atti di disposizione), né informazioni non rappresentative di dati personali (quali, ad esempio, prospetti informativi, condizioni generali di contratto, ecc.);

RITENUTO, per quanto appena esposto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso relativamente alla richiesta formulata alla Banca volta a conoscere i nominativi di soggetti terzi, nonché con riguardo alle istanze di ottenere copia di documenti detenuti dal titolare del trattamento;

RILEVATO, poi, con riguardo alla richiesta di avere informazioni in ordine all´assegno circolare emesso dalla Banca in data 4 ottobre 1995 che - fermo quanto appena ribadito relativamente ai dati di terzi - il relativo riscontro (anche solo con riferimento all´impossibilità di reperirne copia presso gli archivi della Banca per decorso del termine decennale di conservazione) risulta essere stato fornito dal Titolare con nota del 12 gennaio 2016, ossia precedentemente alla proposizione del ricorso, e che pertanto essa debba essere dichiarata inammissibile;

RILEVATO infine che, anche con riguardo alla richiesta di conoscere i dati relativi alle operazioni bancarie effettuate prima e dopo la morte della de cuius, la Banca aveva fornito riscontro precedentemente alla proposizione del ricorso, facendo avere, secondo quanto precisato in sede di audizione, in data 21 dicembre 2015 copia integrale degli estratti conto degli ultimi venti anni;

RITENUTO, pertanto, che anche tale richiesta debba essere considerata inammissibile;

RITENUTO che, nel caso di specie, possano considerarsi sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia