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Provvedimento del 9 giugno 2016 [5437205]

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[doc. web n. 5437205]

Provvedimento del 9 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 266 del 9 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 29 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, nei confronti di Crif S.p.A. con il quale il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto:

-  la cancellazione di una segnalazione pregiudizievole a suo carico presente nel sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A. connessa a due iscrizioni ipotecarie in ordine alle quali è stato poi disposto un´annotazione di cancellazione datato 27 giugno 2011;

- la liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha lamentato, in particolare, che il termine di conservazione dell´informazione avrebbe superato quello "di cui al nuovo Codice Deontologico in materia", ovvero due anni dall´avvenuta cancellazione dell´ipoteca, determinando pertanto un trattamento non conforme ai criteri di correttezza, pertinenza e non eccedenza, come tale lesivo della sua immagine commerciale e finanziaria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 18 maggio 2016 con la  quale Crif S.p.A.:

-  ha ribadito, come già rappresentato in sede di risposta all´originale interpello, la legittimità del trattamento dalla stessa effettuato tenuto conto del fatto che i dati oggetto di ricorso sono "aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti di provenienza, come si evince dalle ispezioni effettuate presso l´Agenzia delle Entrate" allegate al riscontro, e sono archiviati nella banca dati ""Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita in modo distinto ed autonomo rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e in nessun modo interconnesso con il sistema stesso" che si limita a veicolare quanto contenuto nelle banche dati pubbliche;

- ha dichiarato di aver comunque provveduto, "in attesa dell´entrata in vigore del nuovo codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ed in un´ottica di massima collaborazione", alla cancellazione delle informazioni oggetto di richiesta;

VISTA la nota del 20 maggio 2016 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro ottenuto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente affermando, nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver provveduto, alla cancellazione delle informazioni oggetto di richiesta;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, avuto riguardo, in particolare, al comportamento tenuto ed alle argomentazioni addotte dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia