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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Caaf Consulenti del lavoro srl - 17 marzo 2016 [5440631]

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[doc. web n. 5440631]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Caaf Consulenti del lavoro srl - 17 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 136 del 17 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 7360/84282 del 21 marzo 2013 formulata ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 15 maggio 2013 nei confronti di Caaf Consulenti del lavoro srl (di seguito "Caf"), con sede legale in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 8, P.I. 07339711009, dai quali è risultato che la società effettuava un trattamento di dati personali (tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail e telefono) mediante un form di raccolta dati, denominato "Contattaci", presente sul sito internet www.cafconsulentidellavoro.it, a fronte del quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice. Nel corso del medesimo accertamento, è emersa anche la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da sei telecamere dislocate in più punti dell´edificio, a fronte del quale è stata verificata la mancanza di cartelli recanti l´informativa cd. "minima", in violazione di quanto previsto dall´art. 13 del Codice e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680];

PRESO ATTO della nota inviata dal Caf in data 10 giugno 2013, a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell´accertamento ispettivo, con cui è stata inoltrata la documentazione inerente le designazioni degli incaricati del trattamento e le caratteristiche del sistema di videosorveglianza;

VISTO il verbale n. 31 del 1° luglio 2013 con cui sono state contestate alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le violazioni amministrative previste dall´art. 161 del Codice, per aver omesso di rendere l´informativa relativamente ai trattamenti effettuati mediante il form di raccolta dati presente sul sito web e mediante il sistema di videosorveglianza, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha dichiarato che, relativamente al trattamento dei dati personali effettuato mediante il form di raccolta dati, è stato rispettato il disposto di cui al comma 4 dell´art. 13 del Codice, che prevede che l´informativa venga resa al momento della registrazione o, quando è prevista la comunicazione dei dati, non oltre la prima comunicazione. Tra l´altro, secondo la parte emerge dal verbale di operazioni compiute che l´informativa, pure se assente in calce al form "Contattaci", veniva comunque resa nella procedura di iscrizione al servizio denominato "Come aderire al Caf", che poteva essere completata solo previa apposizione del flag sulla casella "Acconsento al trattamento dei dati secondo l´informativa". Per quanto riguarda, invece, l´omessa informativa da rendersi in relazione al trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, la parte ha rilevato che, al momento degli accertamenti ispettivi, erano in corso dei lavori di muratura (come emerge anche dai rilievi fotografici eseguiti in quella occasione) che hanno reso necessario la rimozione dei cartelli recanti l´informativa;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 14 aprile 2014, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel corso della quale la parte ha fatto presente di aver posto in essere tutti gli adempimenti, in precedenza omessi;

VISTA l´ulteriore documentazione, inviata dalla parte a integrazione di quanto già presentato, con la quale sono state ribadite le osservazioni già esposte, precisando di aver compiutamente ottemperato agli obblighi relativi all´informativa;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Con riguardo al primo dei rilievi oggetto di contestazione, relativo all´omessa informativa sul sito web, si rileva che l´art. 13, comma 4, del Codice, che secondo la parte andrebbe applicato al caso di specie, disciplina l´ipotesi specifica in cui i dati personali non sono raccolti presso l´interessato, così da rendersi necessario fornire tutte le informazioni di cui all´art. 13 al momento successivo della registrazione o della comunicazione. Tale circostanza non è ravvisabile nel caso in esame, in quanto tramite il form presente sul sito del titolare del trattamento dei dati, si prevede la raccolta dei dati direttamente presso gli interessati, trovando così applicazione la disposizione di cui all´art. 13, comma 1, del Codice, il quale stabilisce che l´informativa va resa "previamente", ovvero prima di procedere alle operazioni di trattamento. Sotto un diverso aspetto, si osserva che l´unica informativa presente sul sito web si riferisce al trattamento dei dati personali effettuato mediante la procedura di iscrizione al servizio "Come aderire al Caf" che è distinto da quello posto in essere mediante il form "Contattaci", finalizzato a richiedere informazioni. Con riferimento, invece, al sistema di videosorveglianza, risulta dal verbale di accertamento che lo stesso fosse composto da sei telecamere dislocate in più punti dell´edificio. Nel corso dell´accertamento ispettivo, dunque, è emerso che i lavori di ristrutturazione avevano reso necessario rimuovere il cartello recante l´informativa, ma limitatamente alla videocamera installata sul pianerottolo del primo piano. La parte ha, altresì, dichiarato di non ricordare se fosse esposta l´informativa sull´ingresso sito in via Varaldo n. 16, mentre non ha fornito alcun riscontro utile rispetto alle restanti telecamere. Pertanto, deve considerarsi omesso l´obbligo di rendere l´informativa anche rispetto a tale trattamento di dati personali;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato due distinti trattamenti di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice),  attraverso il form di raccolta dati e attraverso il sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere agli interessati l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento) in relazione al trattamento di dati personali effettuato mediante il form di raccolta dati e nella misura di euro 2.400,00 (duemila quattrocento) in relazione al trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, nella misura complessiva pari a 4.800,00 (quattromila ottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Caaf Consulenti del lavoro srl, con sede legale in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 8, P.I. 07339711009, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromila ottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione, per aver effettuato due distinti trattamenti di dati personali, mediante un form di raccolta dati e mediante un sistema di videosorveglianza;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromila ottocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia