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Provvedimento del 16 giugno 2016 [5441293]

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[doc. web n. 5441293]

Provvedimento del 16 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 270 del 16 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto a questa Autorità il 26 aprile 2016 con il quale la KW S.r.l. e XY (ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di quest´ultima), rappresentati e difesi dall´avv. Emilio Tucci, ribadendo le istanze già formulate ex art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), hanno chiesto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Caserta (di seguito "Camera di commercio") la cancellazione e il blocco del numero di partita Iva della predetta società dal Registro Informatico dei Protesti e la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento, lamentando che il numero di partita Iva della KW S.r.l. sarebbe stato erroneamente riportato nella cambiale protestata emessa da una società terza ed il susseguente erroneo inserimento nel Registro Informatico dei protesti ha comportato un blocco dei finanziamenti in ragione della presunta inaffidabilità della società, nonché un rilevante pregiudizio per il De Blasio in caso di erronea associazione a suo carico del protesto in questione nell´ambito dei sistemi di informazione commerciale gestiti da privati;

CONSIDERATO preliminarmente che l´art. 40, comma 2, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, modificando le definizioni di "dato personale" ed "interessato" contenute nell´art. 4 del Codice, ha sottratto dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche (oltre ad enti e associazioni) che, pertanto, non possono esercitare i diritti di cui all´art. 7 del Codice né con interpello preventivo, né con ricorso al Garante;

RILEVATO, conseguentemente, che il ricorso, per la parte in cui è proposto a nome e per conto della KW S.r.l., deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO poi che dalla documentazione depositata in atti risulta che il dato di cui XY chiede la cancellazione e il blocco dal Registro informatico dei protesti della camera di commercio resistente è costituito dal numero di partita Iva della KW S.r.l., ossia di un´informazione non riferibile alla sua persona;

CONSIDERATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice con esclusivo riferimento ai dati personali che riguardano l´interessato;

TENUTO CONTO, inoltre, che la presunta associazione fra il nominativo del ricorrente e il protesto in questione (mediante il collegamento con la KW S.r.l.) non è un trattamento svolto dalla Camera di Commercio resistente bensì, semmai, da società di informazioni commerciali che non sono parti del presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni che il ricorso vada dichiarato inammissibile, ai sensi del richiamato art. 148 del Codice, anche con riguardo alle doglianze presentate da XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA