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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Montanaro Auto s.r.l. - 9 giugno 2016 [5497624]

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[doc. web n. 5497624]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Montanaro Auto s.r.l. - 9 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 260 del 9 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI i due verbali di contestazione entrambi datati 25 ottobre 2013, con cui la Compagnia di Ostuni della Guardia di finanza ha contestato a Montanaro Auto s.r.l. P.Iva: 01906210743 , con sede in San Vito dei Normanni (Br), contrada Conforto – via Brindisi s.n.c., in persona del legale rappresentante pro- tempore, le violazioni amministrative previste entrambe dall´art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 13, con riferimento all´omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati effettuato per mezzo di un sistema di videosorveglianza e all´omessa informativa per il trattamento di dati effettuato mediante la raccolta dei dati degli interessati tramite un apposito form del sito web www.montanaroauto.it;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che la predetta società ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza e mediante la raccolta dei dati degli interessati tramite un apposito form del sito web www.montanaroauto.it, omettendo, per entrambe i trattamenti di dati effettuati, di rendere l´informativa agli interessati prevista dall´art. 13 del medesimo Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare di ciascuna delle due sanzioni pecuniarie, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), per un importo complessivo pari a euro 4.800,00 (quattromilaottocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Montanaro Auto s.r.l. P.Iva: 01906210743, con sede in San Vito dei Normanni (Br), contrada Conforto – via Brindisi s.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni previste dall´art. 161 del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto  di pagare la somma di euro 4.800,00 (quattromilaottocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia