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Aggiornamento e deindicizzazione di articoli relativi a fatti di cronaca pubblicati su quotidiani online e blog - 15 settembre 2016 [5515910]

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[doc. web n. 5515910]

Aggiornamento e deindicizzazione di articoli relativi a fatti di cronaca pubblicati su quotidiani online e blog - 15 settembre 2016

 

Registro dei provvedimenti
n. 358 del 15 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

VISTA la segnalazione con la quale XY, in relazione alla diffusione di alcuni articoli pubblicati tra il 2013 e 2014 e tuttora reperibili negli archivi storici, concernenti una vicenda giudiziaria riguardante il medesimo e in relazione alla quale l´Autorità giudiziaria ha disposto l´archiviazione con decreto del 26/09/2014 (in atti), ha tra le altre cose chiesto (non avendo ottenuto dagli editori un idoneo riscontro) la sottrazione all´indicizzazione da parte dei motori di ricerca generalisti di tali articoli nonché l´integrazione e l´aggiornamento delle notizie secondo gli sviluppi dell´indagine;

RILEVATO che il segnalante ha fatto riferimento, tra gli altri, agli articoli reperibili in:

- http://bari.repubblica.it/...;

- http://ricerca.repubblica.it/...;

- http://bastacasta.altervista.org/...;

- http://www.dagospia.com/...;

- https://osserbari.files.wordpress.com/...;

- https://osserbari.wordpress.com/...;

CONSIDERATO che all´esito delle verifiche effettuate, l´articolo da ultimo menzionato, reperibile al link https://osserbari.wordpress.com/..., già contiene un´integrazione richiesta dal segnalante, con particolare riferimento all´aggiornamento della notizia alla luce degli sviluppi processuali sopra rappresentati;

VISTA la richiesta di informazioni inviata al Gruppo editoriale l´Espresso e a Dagospia s.r.l.;

VISTA la memoria di risposta con la quale il Gruppo editoriale L´Espresso ha sostenuto:

- di aver provveduto a disabilitare l´accesso a tali articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" ed ha richiesto l´aggiornamento di tale procedura a seguito della segnalazione (non avendo la stessa in prima battuta dato gli esiti attesi);

- per quanto concerne la possibilità di dar corso al blocco e all´aggiornamento della notizia, ritiene di non accogliere la richiesta sostenendo la piena liceità del trattamento dei dati dell´interessato svolto attraverso gli articoli in questione. Ciò in quanto tale trattamento sarebbe «lecito ab origine in quanto espressione del diritto di cronaca» e «lecito attualmente in quanto il trattamento è ora effettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici nell´ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet»; l´aggiornamento invece richiederebbe una attività di verifica che esula dalle competenze dalla società;

VISTO che Dagospia s.r.l. non ha fornito riscontro alle richieste di informazione dell´Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare fondata nel caso di specie la richiesta di aggiornamento degli URL sopra citati;

RILEVATO, infatti, che al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza e all´identità personale) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (pubblicato in G. U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del segnalante, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la reperibilità dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante degli archivi storici dei quotidiani resi disponibili on-line sui siti Internet degli editori, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la cronaca e la critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO, tuttavia, che deve essere valutata la questione concernente le richieste dell´interessato volte ad ottenere l´aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate negli articoli oggetto di segnalazione; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati, negli archivi storici dei quotidiani, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell´art. 7 del Codice) dell´interessato ad ottenere l´aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo dell´interessato che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che «a salvaguardia dell´attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l´aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l´evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo». Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, «dall´informazione in ordine a quest´ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera»;

RITENUTO, pertanto, che, visti gli sviluppi indicati nella segnalazione e riportati nelle premesse dell´odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dal segnalante debbano essere accolte e che pertanto gli editori debbano provvedere a predisporre idonee misure nell´ambito dell´archivio storico, idonee a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l´esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all´interessato il rispetto del diritto all´identità personale, risultante dalla compiuta visione dei fatti che lo hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggetto di cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un´informazione attendibile e completa;

RITENUTO che il Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. e Dagospia s.r.l. dovranno attuare tali misure entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO, inoltre, che, con riferimento alla richiesta di deindicizzazione, gli articoli rinvenibili ai link http://bari.repubblica.it/... e http://ricerca.repubblica.it/... non risultano reperibili attraverso una ricerca effettuata tramite i comuni motori di ricerca (come anche affermato dal Gruppo editoriale l´Espresso S.p.A.), mentre l´articolo rinvenibile al link http://www.dagospia.com/... (riferibile a Dagospia s.r.l.) risulta al contrario tuttora reperibile;

CONSIDERATA la sopravvenuta archiviazione del procedimento giudiziario nei confronti del segnalante, disposta con decreto del 26/09/2014 (come documentato dal medesimo segnalante);

RITENUTO, pertanto, di dover prescrivere a Dagospia s.r.l. di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla deindicizzazione del citato url;

VISTI gli articoli 154, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all´articolo 162, comma 2-ter, del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) ai sensi degli articoli 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice, prescrive al Gruppo Editoriale L´Espresso S.p.A. e a Dagospia s.r.l., di adottare misure idonee a segnalare l´esistenza degli sviluppi delle notizie relative al segnalante, secondo le indicazioni dallo stesso formulate e riportate in premessa, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data all´interessato dell´avvenuto adempimento;

2) ai sensi degli articoli 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice, prescrive a Dagospia s.r.l. di provvedere altresì alla deindicizzazione dell´url indicato nella segnalazione e riportato in premessa, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data all´interessato dell´avvenuto adempimento;

3) ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita, altresì, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell´art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia