g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Red Star s.r.l. - 8 settembre 2016 [5793059]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5793059]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Red Star s.r.l. - 8 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 352 dell´8 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Divisione polizia amministrativa, sociale e dell´immigrazione della Questura di Varese, nell´ambito di un´attività istituzionale, ha accertato che il sig. Ying Congju, nato a Zhejiang (Cina) il 22 giugno 1962 nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di Red Star s.r.l. P.Iva: 03309240129, con sede in Saronno (Va), via Caronni n. 10, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza omettendo di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale n. 100079/11E/2013 del 3 giugno 2013 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 3 e 25 giugno 2013, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nei quali la società ha evidenziato come il cartello recante l´informativa semplificata di cui all´art. 13 del Codice"(…) risultava essere stato asportato o distrutto da un cliente rissoso ed irascibile  (…) giusto qualche giorno prima rispetto all´ispezione. A fronte di ciò (…) le maestranze di RED STAR srl provvedevano (…) ad informare verbalmente/oralmente gli avventori e la clientela". La descritta circostanza dirimente, però, non è stata "(…) neppure lontanamente considerata dagli accertatori (…)". Inoltre, richiamando la disciplina relativa ai poteri di accertamento e controllo di cui al titolo II, capi II e III del Codice, ha rilevato come tra il Codice e la legge n. 689/1981 "(…) vi sia un rapporto di specialità (…)" in base al quale "L´accertamento di illeciti appartenenti al corpus normativo in esame –tra cui in primis l´art. 161 (del Codice)- è delegato per legge ai soggetti indicati dagli artt. 157 e 158 (del Codice) con le modalità di cui all´art. 159. Quindi solo se (…) vi è una delega di funzioni e/o una formale investitura (…) da parte del Garante, altri organi dello Stato possono provvedere –in delega- ad accertamenti in subjecta materia". Sul punto ha poi osservato come "Neppure può dirsi utile invocare l´art. 13 co IV L. 689/81 (…) poiché si è già eccepito che il codice privacy è norma speciale rispetto alla previgente e generale L.689/81 (…). Detta clausola di riserva sta a significare che vi sono poteri specifici in capo ad altre autorità, solo queste possono esercitare legittimamente i poteri conferiti, senza l´estensione in automatico di tali specifici poteri ad ogni altro organo di Stato o ad ogni agente/ufficiale di P.G." Quanto esposto, pertanto, determina "(…) che l´accertamento di cui al verbale in epigrafe è nullo/annullabile per difetto assoluto di potere e violazione di legge". Ha rilevato, altresì, come la società "(…) avrebbe dovuto avere la possibilità di farsi assistere (…) da un professionista, e di poter controdedurre nel contesto del verbale -(…)- negato questo, l´atto risulta viziato (…)", ove, peraltro, "(…) E´ stata parimenti negata (…) la possibilità di comprendere quanto veniva contestatole (al trasgressore), con una traduzione nella sua lingua, o provvedere a richiedere un interprete, cfr. L.689/81 cap. 1 art. 2 (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato. Quanto asserito relativamente al fatto che il cartello recante l´informativa semplificata di cui all´art. 13 del Codice"(…) risultava essere stato asportato o distrutto(…)", oltre a non essere sorretto ad alcun elemento di riscontro, non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi della disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981. Risulta parimenti privo di pregio anche quanto asserito sia circa l´invocata "(…) possibilità (da parte del trasgressore) di farsi assistere (…) da un professionista (…)" sia quanto rappresentato circa la "(…)  possibilità di comprendere quanto veniva contestatole (…)", atteso che tali argomentazioni, che diversamente da quanto sostenuto non rientrano in alcun modo nella previsione dell´art. 2 della legge n. 689/1981, non sostanziano alcuno degli elementi costitutivi della cause di esclusione della responsabilità di cui al già citato art. 4 della legge n. 689/1981. Riguardo, poi, quanto osservato circa il fatto che "(…) solo se (…) vi è una delega di funzioni e/o una formale investitura (…) da parte del Garante, altri organi dello Stato possono provvedere –in delega- ad accertamenti in subjecta materia" e di conseguenza "Neppure può dirsi utile invocare l´art. 13 co IV L. 689/81 (…)", si rileva un diffuso fraintendimento delle norme richiamate. Relativamente alle attività di accertamento disciplinate dagli artt. 157 e 158, il Codice attribuisce al Garante il potere esclusivo di accertare di iniziativa le sanzioni amministrative in materia di privacy e nell´esercizio di tale potere esclusivo, si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che, in virtù di specifica delega, effettua l´attività di controllo in materia di privacy in nome e per conto dell´Autorità, provvedendo, se ne ricorrono i presupposti a contestare le violazioni rilevate; mentre gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in genere possono, per effetto di quanto previsto dall´art. 13, comma 4, della legge n. 689/81 e diversamente da quanto ritenuto, accertare le violazioni amministrative in materia di privacy sprovvisti di delega , solo, come nel caso di specie così come attestato dal "verbale di ispezione amministrativa di Esercizio pubblico" datato 30 maggio 2013, nell´ambito di attività istituzionali a loro attribuite da diverse norme, senza che ciò determini alcuna incongruenza nel richiamato rapporto di specialità tra il Codice (norma speciale in ambito sanzionatorio) e la legge n. 689/1981 (norma generale regolante il medesimo ambito);

RILEVATO, pertanto, che Red Star s.r.l. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Red Star s.r.l. P.Iva: 03309240129, con sede in Saronno (Va), via Caronni n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
5793059
Data
08/09/16

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca