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Provvedimento del 21 settembre 2016 [5793460]

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[doc. web n. 5793460]

Provvedimento del 21 settembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 369 del 21 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 giugno 2016 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gian Paolo Dami, nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale il ricorrente - che riveste la funzione di trustee della XX a far data dal 2009 - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto al Garante di vietare l´ulteriore trattamento delle informazioni a lui riferite contenute in alcuni "report" informativi redatti dalla resistente;

CONSIDERATO, in particolare, che, secondo quanto rappresentato dal ricorrente:

- sia nei "report" a questi direttamente riconducibili, sia in quelli riferiti alla società YY s.r.l., di cui lo stesso è socio e presidente del Consiglio di amministrazione – sarebbero riportati dati relativi ad alcune revocatorie aventi ad oggetto beni di proprietà della XX, dati "elaborati in modo tale da dare un´ indicazione fuorviante dell´affidabilità del soggetto e della società dal medesimo rappresentata";

- in virtù della distinzione, propria dell´istituto giuridico del trust, fra il patrimonio del ricorrente e quello della XX, le informazioni oggetto di contestazione non dovrebbero comparire nei report in questione;

PRESO ATTO che il ricorrente ha altresì chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 17 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 30 giugno 2016 con la quale Cerved, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha contestato le argomentazioni del ricorrente, affermando la "liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei rapporti informativi oggetto di contestazione" ma, "in considerazione della particolarità del caso, ha comunque ritenuto di poter venire spontaneamente incontro alle (…) richieste di cancellazione delle informazioni in questione nell´ambito sia dei rapporti informativi  (…) direttamente riferiti" al ricorrente, "che in quelli riferiti alla "YY s.r.l.";

VISTA la successiva nota del 4 luglio 2016 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte, insistendo, comunque, per la liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi  dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro sia pure nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Cerved in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi, in particolare in ragione della tempestività del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia