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Verifica preliminare. Abilitazione di un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente - 10 novembre 2016 [5856462]

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[doc. web n. 5856462]

Verifica preliminare. Abilitazione di un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente - 10 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 462 del 10 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della dott.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;

VISTA la richiesta di verifica preliminare presentata da Mantero Seta s.p.a., ai sensi dell´art. 17 del Codice;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. L´istanza della Società.

Mantero Seta s.p.a., di seguito "la Società", con nota del 23 dicembre 2015, ha presentato a questa Autorità un´istanza di verifica preliminare, ai sensi dell´art. 17 del Codice, relativa all´abilitazione di un sistema di videosorveglianza c.d. intelligente.

La Società è specializzata nella creazione, produzione, e distribuzione di tessuti e accessori tessili per l´alta moda e ha come clienti prestigiose maisons di fama mondiale.

I tessuti e i prodotti lavorati vengono conservati all´interno di due magazzini, denominati "Polo Logistico I" e "Ballabio" e ubicati nella sede operativa della Società in Grandate (CO), rispettivamente in via Mantero, 4 e in via Mantero, 15.
Mantero Seta s.p.a. è presidiata da un servizio di portineria ed è protetta da un sistema di allarme integrato.

Conseguentemente a un grave episodio di furto, la Società, anche a seguito delle pressanti richieste avanzate dalle maisons clienti, ha inteso installare un sistema di videosorveglianza al fine di potenziare i propri sistemi di sicurezza, considerato anche che le aree aziendali sono ubicate in una zona industriale deserta durante le ore serali e notturne e adiacente l´ingresso dell´autostrada, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera.

Limitatamente alle telecamere dell´impianto di videosorveglianza installato presso il magazzino  di via Mantero, 4, la Società vorrebbe  attivare le seguenti funzioni di video analisi: video motion detection, motion tracking, classificazione di oggetti, oggetto rimosso/abbandonato, conteggio persone, loitering, direzione non consentita e auto PTZ Tracking.

A corredo dell´istanza la Società ha presentato una copiosa relazione tecnica in ordine al funzionamento e alle caratteristiche dell´intero sistema di videosorveglianza.

2. Il sistema di videosorveglianza.

Il sistema di videosorveglianza è stato oggetto di preventiva autorizzazione da parte della competente Direzione Territoriale del Lavoro.

La società ha nominato un responsabile interno per il trattamento delle immagini rilevate dal sistema e un responsabile esterno, Sicuritalia s.p.a., alla cui centrale operativa sono collegati in remoto sia l´impianto di videosorveglianza sia l´impianto di allarme durante gli orari di chiusura dell´azienda.

Gli operatori della centrale operativa possono visualizzare le immagini in tempo reale solo in caso di segnalazione di allarme.

Durante gli orari di lavoro, il sistema di videosorveglianza consente la sola registrazione (ma non la visualizzazione in tempo reale) delle immagini rilevate dalle telecamere posizionate all´interno dei due magazzini; mentre le immagini riprese dalle telecamere esterne vengono registrate e possono essere visionate durante l´orario di lavoro unicamente dagli addetti alla portineria.

Le immagini registrate vengono conservate per un periodo non superiore alle 72 ore.

L´accesso alle immagini registrate è consentito, come previsto dalla autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, mediante il sistema di doppia password, di cui una affidata al rappresentante dei lavoratori designato.

La Società ha fornito l´informativa sul trattamento dei dati sia in forma semplificata, attraverso apposita cartellonistica, riproducente il modello allegato al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza, sia attraverso l´affissione, all´ingresso dei locali videosorvegliati, di comunicazione contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Codice.

3. Le valutazioni dell´Autorità.

La richiesta di verifica preliminare, presentata dalla Società, in ossequio a quanto prescritto nel provvedimento in materia di videosorveglianza, ha ad oggetto la rilevazione di immagini attraverso l´utilizzo di telecamere c.d. intelligenti. Le telecamere del deposito di via Mantero, 4 verrebbero, infatti, dotate di funzionalità di elaborazione in automatico delle immagini acquisite, di rilevazione del movimento e di attivazione di allarmi nel caso sia captato l´abbandono di oggetti sospetti.

Il Garante, nel richiamato provvedimento dell´8 aprile 2010, ha affermato che i sistemi che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli, devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza e, pertanto, devono essere sottoposti al preventivo esame di questa Autorità.

Occorre, pertanto, verificare se il sistema in esame sia conforme ai principi di cui agli artt. 3 e 11 del Codice e, se il relativo utilizzo possa risultare giustificato in relazione alla finalità perseguita e al contesto specifico.

A fronte degli elementi acquisiti nel corso dell´istruttoria, il trattamento dei dati che la Società intende effettuare risulta soddisfare i requisiti di cui all´art. 11, comma 1, lett. a) e b), del Codice. Il sistema proposto, infatti, verrebbe utilizzato esclusivamente al fine di scongiurare o, quantomeno, di ridurre significativamente, il rischio di furti del materiale tessile di elevato pregio ivi stoccato e pronto alla spedizione e, dunque, per il perseguimento di legittime finalità rese note agli interessati (art. 13 del Codice).

Per quanto attiene, poi, all´osservanza dei principi di necessità e proporzionalità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice), il sistema descritto risulta preordinato all´acquisizione delle immagini strettamente necessarie al perseguimento della finalità di sicurezza, prevedendo, come ulteriore elemento di garanzia, la possibilità di "oscurare" porzioni di immagine e, dunque, aree di ripresa che dovessero risultare non pertinenti rispetto alla finalità per la quale verrebbero rilevate.

Nel rispetto del principio di proporzionalità ex art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, anche la conservazione delle immagini deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita. Al riguardo, la Società ha dichiarato che le immagini vengono conservate per 72 ore, salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Al riguardo si ricorda che i tempi di conservazione delle immagini non devono oltrepassare il limite dei 7 giorni individuato nel citato provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2010, ferma restando la possibilità di un eventuale prolungamento solo se motivata da esigenze investigative manifestate dall´autorità giudiziaria o di polizia. Inoltre, l´accesso alle immagini potrà avvenire, di norma, solo nelle ipotesi di verifica di atti criminosi o di eventi dannosi, nel rispetto di quanto stabilito dall´autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (punto 9).

Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese (di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice, "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), questa Autorità ritiene che l´attivazione di un sistema c.d. intelligente a supporto dei dispositivi di ripresa attualmente in uso presso il magazzino "Polo Logistico I", trovando giustificazione in una obiettiva esigenza di tutela determinata, come evidenziato, dal particolare valore della produzione, nonché dalla stessa ubicazione logistica, possa dirsi conforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice, accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata da Mantero Seta s.p.a. nei termini di cui in motivazione.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia