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Provvedimento del 15 dicembre 2016 [5946330]

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[doc. web n. 5946330]

Provvedimento del 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 537 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 luglio 2016 da XY nei confronti di

•  RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore del quotidiano online disponibile sul sito web www.corriere.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://...;

• Alessandro Ambrosini, in qualità di titolare del sito web www.nottecriminale.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://...;

• Editoriale Il Fatto S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito web www.ilfattoquotidiano.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://...;

• Il Giornale on line S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito web www.ilgiornale.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://...;

• News 3.0 S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito web www.lettera43.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://...;

• Paolo Falcone First Asset Management S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito web www.cronacareggio.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://...;

• Pippo Gatto, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line NuovaCosenza.com, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://...;

• Agenzia Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop., in qualità di editore del sito web www.ansa.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http:...;

• Andrea Viscardi, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line "Progetto Italia News", con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link http://.../

con il quale il ricorrente, nel ribadire parte delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni articoli pubblicati sui predetti siti, ivi comprese le foto segnaletiche;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato;

di essere stato sottoposto, nel mese di marzo del 2012, ad un provvedimento di custodia cautelare per fatti accaduti alla fine del 2011, quando il medesimo svolgeva l´attività di infermiere professionale, in relazione ai quali sarebbe stato ipotizzato, a suo carico, il reato di furto, a danno di pazienti trasportati in ambulanza, di beni di modesta entità  dalla vendita dei quali sarebbe stato poi tratto "un ingiusto profitto nella (…) somma complessiva di € 150,00";

che la notizia dell´arresto venne all´epoca pubblicata su diversi siti internet, nonché su blog, nazionali ed esteri, "la maggior parte dei quali enfatizzarono il fatto (…) usando termini decisamente forti ed offensivi nei confronti di una persona incensurata e presunta innocente per legge", determinando in tal modo, a distanza di anni, anche la perdita del posto di lavoro dal medesimo nel frattempo ottenuto;

di aver pertanto avanzato, nei confronti dei titolari dei predetti siti, richiesta di cancellazione o blocco o trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano contenuti negli articoli sopra citati, ottenendo l´adeguamento spontaneo alla stessa da parte della quasi totalità degli editori, eccettuati coloro nei confronti dei quali è proposto l´odierno ricorso;

trattandosi di un fatto risalente a cinque anni fa, la relativa notizia avrebbe ormai esaurito i propri effetti in termini di esercizio del diritto di cronaca giornalistica e del corrispondente interesse pubblico alla conoscibilità dello stesso, causando all´interessato un notevole danno connesso alla perdurante diffusione di una notizia non più attuale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del  25 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché le note del 10 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso, tenuto conto della diversa situazione istruttoria delle parti coinvolte;

VISTA la nota del 31 agosto 2016 con la quale il direttore responsabile del sito web Nuovacosenza.com ha comunicato di aver provveduto, il giorno stesso dell´interpello avanzato dall´interessato, ad operare nel senso richiesto da quest´ultimo attraverso la trasformazione in forma anonima dell´articolo ed alla richiesta di rimozione del relativo URL dai risultati reperibili attraverso i motori di ricerca esterni al sito;

VISTA la nota del 5 settembre 2016 con la quale RCS MediaGroup S.p.A. ha rappresentato di aver provveduto ad inibire l´indicizzazione, tramite i motori di ricerca generalisti, dell´articolo indicato dal ricorrente mediante l´adozione di specifiche misure tecniche idonee a tale scopo, quali la compilazione del file robots.txt affiancato dal contestuale utilizzo del metatag noindex;

VISTA la nota del 16 settembre 2016 con la quale Editoriale Il Fatto S.p.A. ha rappresentato:

di aver prontamente riscontrato, anteriormente alla presentazione del ricorso, l´interpello preventivo ad essa indirizzato dall´interessato, comunicando che "essendo il processo ancora in corso ed essendo intervenuta, nel frattempo, sentenza di condanna, sia pure appellata, si sarebbe provveduto ad aggiornare la pagina web, dando entrambe le notizie di interesse pubblico, vista la particolare natura del reato contestato" al medesimo;

di aver adottato la soluzione ritenuta più adeguata, pur se non condivisa dall´interessato, tenuto conto della particolare gravità del fatto per il quale fu a suo tempo arrestato, dichiarando l´ulteriore disponibilità ad integrare la notizia "se e quando (…) l´interessato comunicherà l´esito del processo di appello";

VISTA la nota del 20 settembre 2016 con la quale Il Giornale on line S.r.l., richiamando quanto già rappresentato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha confermato di aver "adottato ogni azione per evitare l´indicizzazione e l´acceso ai dati (…) riferiti [al ricorrente] (…) pubblicati nell´ambito dell´attività giornalistica, inviando specifica istanza alla società che gestisce il motore di ricerca Google";

VISTA la nota del 20 settembre 2016 con la quale Agenzia Ansa ha comunicato di aver provveduto, in adesione alle richieste avanzate dal ricorrente, a cancellare dal proprio sito la notizia a suo tempo pubblicata;

VISTA la nota del 25 settembre 2016 con la quale il ricorrente ha rilevato:

l´inadeguatezza del riscontro fornito da RCS MediaGroup S.p.A. avendo quest´ultima aderito parzialmente alle sue richieste attraverso la deindicizzazione dell´articolo, senza tuttavia intervenire sull´articolo all´interno del quale restano disponibili il nome e cognome, oltreché la foto segnaletica, del ricorrente, circostanza alla quale è collegato il rischio di una nuova diffusione degli stessi;

contestato l´operazione di aggiornamento della notizia posta in essere da Editoriale Il Fatto S.p.A. attraverso l´aggiunta di una "nota riportante fatti vecchi risalenti al 2013" - anno in cui è intervenuta la sentenza di condanna in primo grado - che "non fa altro che consacrare quanto sostenuto nel ricorso (…), cioè l´inesistenza dell´interesse pubblico alla notizia e anche dello stesso giornale alla vicenda";

che nessuna comunicazione è pervenuta da parte di News 3.0 S.p.A. e di Andrea Viscardi;

che hanno invece, di contro, aderito alle richieste avanzate dal medesimo Alessandro Ambrosini, Agenzia Ansa, Il Giornale on line S.r.l., NuovaCosenza.com e Falcone Paolo First Asset Management S.r.l.;

VISTA la nota del 26 settembre 2016 con la quale Editoriale Il Fatto S.p.A., replicando alle contestazioni sollevate dall´interessato, ha rilevato di non poter procedere nel senso richiesto dal medesimo, ritenendosi ancora sussistente l´interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda trattandosi di fatti avvenuti in epoca recente (2012) e di "obiettiva gravità, dei quali sta ancora occupandosi la magistratura che ha già condannato il ricorrente in primo grado, mentre si è in attesa che la Corte d´appello, adita dall´interessato, si pronunci sulla conseguente impugnazione";

VISTA la nota del 26 settembre 2016 con la quale l´avv. Giacomo Falcone, agendo nell´interesse di Paolo Falcone, pur rilevando il difetto di legittimazione passiva di quest´ultimo nel presente procedimento che non rivestirebbe all´interno di First Asset Management S.r.l. - editore del sito web www.cronacareggio.it - alcuna carica e/o qualifica, ha tuttavia comunicato per conto della società da ultimo citata l´avvenuta cancellazione dell´articolo contestato con il ricorso;

VISTA la nota del 17 novembre 2016 con la quale il ricorrente ha:

ribadito la richiesta di accoglimento delle istanze avanzate con il ricorso, eccependo, in particolare, l´inadeguatezza del riscontro fornito da Editoriale Il Fatto S.p.A. in virtù della mancanza di interesse pubblico alla conoscibilità di una notizia già obsoleta, come dimostrato dall´aggiornamento effettuato dal giornale con riguardo ad un evento, ovvero l´intervenuta condanna in primo grado, risalente al 2013;

precisato, con riguardo al difetto di legittimazione passiva allegato nel riscontro ottenuto nell´interesse di Paolo Falcone, che quest´ultimo, risulta ad oggi, "nel database pubblico whois quale (…) amministratore del dominio";

VISTA la nota del 30 novembre 2016 con la quale RCS MediaGroup S.p.A., nel rappresentare la liceità del trattamento effettuato per finalità giornalistiche, ha comunicato di non poter accogliere le richieste di blocco, cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati che riguardano l´interessato, ritenendo che il contemperamento tra l´esigenza di integrità dell´archivio giornalistico ed il diritto all´oblio allegato dal medesimo sia stato attuato inibendo l´indicizzazione dell´articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

RILEVATO, preliminarmente, con riguardo alle richieste avanzate nei confronti di Andrea Viscardi, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line Progetto Italia News, che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte è stata inviata al medesimo una prima volta attraverso raccomandata A/R del 26 agosto 2016, restituita al mittente con la dicitura "destinatario sconosciuto", e che gli stessi atti sono stati successivamente trasmessi, unitamente alla proroga del termine per la conclusione del procedimento, ad un diverso recapito tramite una nuova raccomandata A/R che attualmente risulta essere in fase di restituzione al mittente;

RITENUTO pertanto, nell´impossibilità di individuare un indirizzo da ritenersi valido ai fini dell´avvio del procedimento nei confronti del soggetto sopra individuato, nonché del fatto che non possa ritenersi ragionevolmente raggiunta nemmeno la prova dell´avvenuta ricezione dell´interpello preventivo a suo tempo trasmesso alla redazione del giornale utilizzando esclusivamente un mero recapito di posta elettronica, che occorre dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti del medesimo ai sensi degli artt. 148, comma 1, lett. b) e c), del Codice;

PRESO ATTO, altresì che, nel corso del procedimento, News 3.0, in qualità di editore del quotidiano on line www.lettera43.it, ed Alessandro Ambrosini, in qualità di titolare del sito web www.nottecriminale.it, ai quali è stata trasmessa copia dell´atto di ricorso, dell´invito a fornire riscontro e della nota di proroga tramite raccomandate A/R del 10 novembre 2016 –  che risultano essere state ricevute, rispettivamente, in data 14 novembre 2016 ed in data 18 novembre 2016 – non hanno fornito alcun riscontro al Garante e che pertanto l´Ufficio provvederà ad adottare, nei confronti dei medesimi, un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell´art. 164 del Codice;

PRESO ATTO, tuttavia, che Alessandro Ambrosini, secondo dichiarazioni rese dal ricorrente con nota del 25 settembre 2016, sembra aver comunque aderito in senso rispondente a quanto richiesto dal medesimo con il ricorso e che, da verifiche effettuate dall´Ufficio, risulta altresì che l´articolo contestato sia stato rimosso anche da News 3.0, in qualità di editore del quotidiano on line "Lettera43";

RILEVATO che i due soggetti sopra citati hanno provveduto ad adottare le misure richieste dall´interessato, al pari di quanto effettuato dagli editori dei siti www.nuovacosenza.com, www.ilgiornaleonline.com, www.cronacareggio.it,  www.nottecriminale.it, www.ansa.it e www.lettera43.it e che pertanto nei confronti degli stessi debba essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO – come più volte sostenuto dall´Autorità – che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali dell´interessato cui fa riferimento l´odierno ricorso effettuato da RCS MediaGroup S.p.A. e da Editoriale Il Fatto S.p.A., a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico:

- rientra ora, attraverso la riproposizione degli articoli pubblicati negli archivi on line dei siti internet www.corriere.it e www.ilfattoquotidiano.it, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica;

- che, alla luce di ciò, l´attuale trattamento, in quanto compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice) ed, in termini generali, anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che:

ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a chiedere la cancellazione o il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano stati trattati in violazione di legge;

nel caso in esame, il trattamento effettuato dalle resistenti è da ritenersi lecito alla luce delle considerazioni sopra esposte, essendo peraltro relativo a fatti recenti di pubblico ed attuale interesse rispetto ai quali la vicenda processuale risulta tuttora in corso;

RITENUTO, alla luce di tutto ciò premesso, che il ricorso debba essere dichiarato infondato nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. e di Editoriale Il Fatto S.p.A., pur dovendosi evidenziare che la prima ha provveduto, comunque, alla deindicizzazione dell´articolo che risulta non più reperibile attraverso i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, mentre il secondo ne ha disposto l´aggiornamento tenendo conto  dell´evoluzione giudiziaria avuta finora dalla vicenda;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto dell´interessato di formulare, laddove risulti opportuno, istanza di aggiornamento dei dati personali che lo riguardano contenuti negli articoli che risultino tuttora visibili in rete nei riguardi degli editori delle relative testate giornalistiche;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti, tenuto conto della parziale infondatezza del ricorso, nonché della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) il ricorso inammissibile nei confronti di Andrea Viscardi, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line "Progetto Italia News";

b) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Pippo Gatto, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line NuovaCosenza.com, di Giornale on line S.r.l., Paolo Falcone First Asset Management S.r.l., Alessandro Ambrosini, Agenzia Ansa e News 3.0;

c) dichiara il ricorso infondato nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A.  ed Editoriale Il Fatto S.p.A., pur prendendo atto delle misure da queste adottate a tutela dell´interessato;

d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 dicembre  2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia