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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Lorenzo Riccitelli - 12 ottobre 2016 [6033079]

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[doc. web n. 6033079]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Lorenzo Riccitelli - 12 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 416 del 12 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che a fronte di alcune segnalazioni che lamentavano, nella giornata del 24 maggio 2013, la ricezione di messaggi di posta elettronica all´indirizzo di alcuni dei segnalanti e sms al numero di utenza telefonica mobile di altri, con i quali invitavano i destinatari a votare, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Roma del 26 e 27 maggio 2013, per la dott.ssa Sveva Belviso, già Vicesindaco di Roma Capitale con delega alle politiche sociali, servizi alla persona e promozione della salute;

CONSIDERATO che, a fronte di un´articolata attività istruttoria da ultimo conclusasi con la nota datata 8 ottobre 2013, a fronte della quale è stato accertato che, con riferimento ai citati messaggi di propaganda elettorale inviati tramite e-mail e sms, il titolare del trattamento dei dati oggetto delle segnalazioni deve essere individuato nel mandatario elettorale sig. Lorenzo Riccitelli Cod. fisc.: XX, nato a Roma il 12 giugno 1974 ed ivi residente in YY che ha effettuato il trattamento di dati in parola, senza avere fornito la necessaria informativa di cui all´art. 13 e in carenza del prescritto consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 130, commi 1 e 2, del Codice;

VISTO il verbale n. 28052/86938 del 7 novembre 2013 con cui sono state contestate, nella forma aggravata ai sensi dell´art. 164-bis, comma 3 del Codice, al predetto sig. Riccitelli le violazioni amministrative previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice in relazione agli artt. 13 e 130 del Codice rispetto al trattamento di dati personali del segnalante, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 7 novembre 2013 nei confronti del predetto sig. Lorenzo Riccitelli e rilevato dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale gli avv.ti Rocco Panetta e Lorenzo Cristofaro, in nome e per conto del sig. Lorenzo Riccitelli, nel ribadire "(…) le circostanze ed i presupposti di fatto che hanno portato all´invio,(…), un´unica volta, di messaggi email ed Sms in favore della Dottoressa Belviso (…)", hanno osservato come, nel caso che ci occupa, tra i diversi canali di raccolta dei dati per la campagna elettorale, "(…) quello che più interessa (…) è rappresentato dalla raccolta, da parte dei collaboratori che affiancavano l´istante (sig. Riccitelli), a titolo volontario, dei contatti spontaneamente forniti da coloro che, previamente informati (secondo un modello di informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice riprodotto nella memoria difensiva che i volontari coinvolti nella campagna elettorale erano tenuti a fornire oralmente agli interessati) rispetto all´utilizzo di tali dati per finalità di propaganda elettorale, avessero prestato il proprio consenso al ricevimento, una tantum, di messaggi di natura politica (…)". Tale attività (…) consisteva (…) nella scrittura (…) in apposite liste cartacee (…)". Ciò detto, occorre evidenziare come non sia possibile escludere che nel corso della raccolta di tali dati (…) si siano potuti includere nelle liste, per mero errore, alcuni riferimenti di persone, falsi positivi, che non avevano effettivamente prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni riguardo alle imminenti elezioni amministrative". Quanto illustrato, quindi, "(…) sembra ridimensionare in maniera sostanziale (…) l´affermazione sostenuta da parte dell´Autorità circa la plausibile volontarietà, secondo quanto previsto dall´art. 3 della Legge 689/1981, della condotta tenuta dall´Istante (sig. Riccitelli) <in considerazione del fatto che i messaggi risultavano personalizzati con il nome di battesimo del destinatario>". Inoltre, riguardo l´applicabilità dell´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3 del Codice contestata per entrambe le violazioni in argomento, è stato evidenziato:

a) con riferimento alla contestata circostanza in base alla quale –la condotta in violazione delle disposizioni (…) ha coinvolto numerosi interessati-, come il numero di segnalazioni ricevute dall´Autorità "(…) è innegabilmente esiguo (…)", ragione per la quale "(…) l´involontario utilizzo di un numero tanto limitato di contatti, per quanto appartenenti a soggetti che non avevano prestato il loro consenso al trattamento, possa essere considerato –quale- una circostanza tale da giustificare l´applicazione di un´aggravante (…)";

b) in relazione alla contestata circostanza afferente –i pregressi contatti tra i destinatari dei messaggi di propaganda elettorale  e l´Assessorato per le politiche sociali del Comune di Roma- "E´ certamente casuale (…) la sovrapposizione (…) tra coloro che sono stati destinatari delle comunicazioni elettorali da parte dell´Istante (sig. Riccitelli) e quelli che avevano usufruito, in passato, dei servizi offerti dall´assessorato per le politiche sociali del Comune di Roma";

c) per quanto riguarda la contestata circostanza afferente la gravità della condotta - motivata in base al fatto che il trasgressore –ha dichiarato di aver distrutto la (….) documentazione (le c.d. liste cartacee) impedendo ogni ulteriore verifica circa la liceità della raccolta dei dati medesimi-, come la "(…) eliminazione delle liste cartacee di contatti, si sia resa necessaria ai sensi, inter alia, degli artt. 11, comma 1 lett. e) e 16, comma 1, lett.a) del Codice (…) in ragione dell´esaurimento delle finalità per cui gli stessi erano stati acquisiti e della conseguente cessazione del trattamento";

d) con riferimento alla contestata circostanza in base alla quale il trasgressore ha –fornito ad alcuni interessati un non corretto riscontro alle richieste di esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice-, come "(…) al contrario di quanto sembrerebbe emergere dal Provvedimento sanzionatorio, abbia provveduto a rispondere senza ritardo (…)". Sul punto, peraltro, ha osservato come "(…) se le conseguenze lesive derivanti dal trattamento svolto da parte dell´Istante (sig. Riccitelli) siano effettivamente tanto gravi quanto sostenuto (…) nel Provvedimento sanzionatorio, gli interessati non abbiano promosso nei confronti del ricorrente in sede civile, ai sensi dell´art. 15 del Codice, una richiesta di risarcimento danni ex art. 2050 del Codice civile".

I predetti avvocati hanno altresì argomentato la "(…) sproporzione in generale della sanzione amministrativa irrogata rispetto alla concreta gravità della violazione commessa";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 14 aprile 2014 nel quale gli avv.ti Rocco Panetta e Lorenzo Cristofaro, in nome e per conto del mandatario elettorale sig. Lorenzo Riccitelli, hanno ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi facendone discendere la ricorrenza dei presupposti applicativi dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità del sig. Lorenzo Riccitelli  in ordine alle violazioni contestate; dall´istruttoria effettuata, infatti, è emerso con tutta evidenza che, in relazione ai segnalanti non è stato acquisito nessun consenso al trattamento dei dati personali per finalità di propaganda elettorale, né in favore degli stessi è mai stata fornita alcuna informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice; tanto è stato sostanzialmente ammesso anche dalla difesa dell´interessato, seppur asserendo che si è trattato di un semplice errore nella compilazione delle liste dei simpatizzanti destinatari della predetta propaganda; in ogni caso l´interessato non ha provato nel corso dell´istruttoria in alcun modo di aver provveduto né alla consegna dell´informativa, né all´acquisizione del previsto consenso.

Non appaiono, inoltre, ravvisabili gli elementi costitutivi della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, sia in ordine alla contestata violazione dell´art. 13 che a quella dell´art. 130, commi 1 e 2 del Codice.

Risulta poi inconferente anche quanto osservato in ordine all´art. 11 della legge n. 689/1981, atteso che, sia gli importi del minimo e massimo delle sanzioni contestate sia l´importo per la definizione in via breve della contestazione medesima, sono previsti dalla legge, non potendo, quindi, gli accertatori quantificarli diversamente. Spetta infatti all´autorità competente (Garante per la protezione dei dati personali) determinare, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689, la somma dovuta per le violazioni contestate, ingiungendone il pagamento.

Viceversa, sulla scorta di quanto addotto dalla difesa dell´interessato, deve ritenersi non sussistente l´aggravante di cui all´art. 164-bis, comma 3, del Codice  originariamente contestata. Ed invero, non può non prendersi atto di quanto correttamente argomentato in ordine all´esiguo numero degli interessati coinvolti (risultati all´esito dell´istruttoria soltanto 10) e alla distruzione della documentazione (le c.d. liste cartacee) resa necessaria dall´attuazione delle disposizioni di cui  agli artt. 11, comma 1, lett. e), e 16, comma 1, lett. a), del Codice, circostanze che senza dubbio limitano considerevolmente l´impatto delle violazioni commesse e non legittimano l´applicazione della citata aggravante; lo stesso dicasi per quanto concerne le ulteriori due argomentazioni fornite nel verbale di contestazione: quanto alla prima, ovvero la supposta origine dei dati, non è emersa nel corso del procedimento prova né che sarebbero stati raccolti presso l´Assessorato per le politiche sociali del Comune di Roma, né che i dati non siano stati estratti da tale fonte. Quanto, infine, alla incompleta risposta data alle richieste di accesso agli atti presentate dagli interessati, la stessa non appare idonea a legittimare l´applicazione dell´aggravante, rilevando in questa sede unicamente la condotta omissiva riguardante i soli profili connessi alla assenza di informativa e consenso;

RILEVATO, pertanto, che il mandatario elettorale sig. Lorenzo Riccitelli ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando a ciascun segnalante sms  ed e-mail di propaganda elettorale, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli art. 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´articolo 130) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare delle sanzioni pecuniarie: con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila); con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

al sig. Lorenzo Riccitelli Cod. fisc.: XX, nato a Roma il 12 giugno 1974 ed ivi residente in YY mandatario elettorale pro-tempore per la dott.ssa Sveva Belviso, già Vicesindaco di Roma Capitale di pagare la somma complessiva di euro  16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 3 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento

può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia