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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Xu Ja s.n.c. - 13 luglio 2016 [6074472]

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[doc. web n. 6074472]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Xu Ja s.n.c. - 13 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 310 del 13 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Commissariato Sezionale di P.S.  Borgo Roma della Questura di Verona ha accertato che la sig.ra Xu Xinxin, nata a Zhejang il 25 agosto 1988, quale legale rappresentante della Xu Ja s.n.c. P.Iva: 04110770239, con sede in Verona, via San Giacomo n. 19/f, effettuava, presso il punto di gioco pubblico sito in Verona, via Polveriera vecchia nr. 19/f, nella sua qualità di titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza, omettendo di rendere l´informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO il verbale n. C 10 del 31 ottobre 2013 con cui è stata contestata alla legale rappresentante pro-tempore della Xu Ja s.n.c. la violazione amministrativa prevista dall´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

TENUTO CONTO del fatto che il trasgressore, nonostante con nota del 14 gennaio 2014 avesse richiesto di essere sentito ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, non ha fornito alcun riscontro alle comunicazioni inviate dall´Ufficio al fine di definire le modalità di svolgimento dell´audizione di cui al citato art. 18 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che la Xu Ja s.n.c. ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), omettendo di rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, nella forma semplificata prevista dal provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Xu Ja s.n.c. P.Iva: 04110770239, con sede in Verona, via San Giacomo n. 19/f, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Soro