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Provvedimento del 2 febbraio 2017 [6118783]

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[doc. web n. 6118783]

Provvedimento del 2 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 36 del 2 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il reclamo del 22 giugno 2016 presentato da alcuni attivisti del MoVimento 5 Stelle (di seguito M5S);

VISTA la richiesta di informazioni formulata nei confronti di Italiana Editrice S.p.A. e il successivo riscontro del 25 luglio 2016 nonché le controdeduzioni formulate dai reclamanti fatte pervenire il 3 agosto 2016;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1.1. Con reclamo del 22 giugno 2016, alcuni attivisti del M5S hanno lamentato la diffusione del contenuto parziale di alcune email, scambiate all´interno di un gruppo chiuso di utenti, nell´ambito dell´articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa" il 24 gennaio 2016 (e presente altresì sulla versione online della testata), dal titolo "ZZ", poi ripreso da molti siti web.

1.2. Si lamenta, in particolare, che tale pubblicazione violerebbe la disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003, con particolare riferimento:

a. ai principi di necessità del trattamento (art. 3 del Codice) e di essenzialità dell´informazione (art. 137 del Codice) ‒ segnatamente in relazione alle posizioni dei reclamanti XX e YY (p. 8 ss.) ‒ nonché con riguardo a quanto previsto negli artt. 5, comma 1, e 6 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (ciò «per aver diffuso dati personali identificativi e sensibili dei reclamanti senza che tale pubblicazione fosse necessaria ai fini informativi»);

b. all´indebita diffusione di dati sensibili concernenti i reclamanti, in quanto sono stati pubblicati dati relativi all´orientamento politico e all´adesione ad un partito politico;

c. al principio della lealtà e correttezza nella raccolta delle informazioni e dei dati sancito dall´art. 11 del Codice e dall´art. 2 del codice deontologico, che sarebbe stato violato in quanto il giornalista con il proprio account di posta elettronica sarebbe «entrato all´interno della rete di email private operante mediante "Google Groups" ‒ email accessibili esclusivamente a quegli esponenti del M5S che fanno parte del gruppo virtuale […]», senza rendere noto come abbia potuto prendere visione di tali email (p. 11) ed allegando che l´acquisizione del contenuto di tale corrispondenza informatica sarebbe avvenuto in violazione dell´art. 616 c.p. e dell´art. 93 della l. legge 22 aprile 1941, n. 633.

1.3. Nel reclamo si richiama, inoltre, a supporto di quanto allegato, il contenuto del provvedimento del Garante del 6 maggio 2013, n. 229 (doc. web n. 2411368), che ha disposto il divieto di divulgare e trattare ulteriormente il contenuto di alcune email di deputati del M5S, diffuse indebitamente in rete, ritenendo che tale attività, configuri, tra l´altro, una grave violazione della libertà e della segretezza della corrispondenza.

1.4. Sulla base di tali elementi i reclamanti hanno chiesto al Garante di dichiarare illecita sia la raccolta, sia il trattamento dei dati personali loro riferibili, disponendone il blocco e vietandone il trattamento, con conseguente cancellazione dell´articolo del 24 gennaio 2016 dall´edizione on-line de "La Stampa".

2. Con nota del 25 luglio 2016 Italiana Editrice s.p.a., rispondendo alle richieste di chiarimenti formulate dall´Autorità, ha dichiarato che l´autore dell´articolo ha acquisito le notizie oggetto di trattazione in modo lecito, da fonti di carattere fiduciario che, per legge, sono coperte dal segreto professionale.

Si rappresenta, inoltre, che il giornalista non ha utilizzato alcun artificio o raggiro e si contesta il riferimento al provvedimento del Garante n. 229 in quanto, come detto, l´acquisizione delle informazioni oggetto di pubblicazione non sarebbe stata frutto di alcuna intrusione.

Nella predetta memoria è altresì evidenziato che la corrispondenza diffusa non avrebbe carattere confidenziale, vertendo su temi politici di evidente interesse pubblico relativi alle scelte programmatiche di uno fra i primi partiti italiani e delle conseguenti e contrapposte posizioni assunte al suo interno.

Viene quindi contestata la ricorrenza nel caso di specie del reato di violazione di corrispondenza di cui all´art. 616 c.p., al di là della considerazione che l´accertamento di tale fattispecie spetterebbe alla magistratura penale.

L´Editore ritiene infine che nel caso di specie ricorra un´ipotesi di legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica avvenuto nel pieno rispetto dei requisiti di pertinenza e essenzialità di cui all´artt. 136 e 137 del Codice, rispetto al quale, atteso che il trattamento è avvenuto per finalità giornalistica, non è richiesto il previo consenso dell´interessato.

In estrema puntualizzazione, anche i riferimenti ai signori YY e XX risulterebbero ad avviso dell´Editore essenziali, in quanto gli stessi hanno assunto una posizione critica nettamente contraria a quella indicata da Roberta Lombardi, fornendo uno "spaccato" delle dinamiche interne al Gruppo di Lavoro del M5S. In proposito, la nota ricorda che XX è coordinatore del Tavolo dell´Urbanistica del M5S a Roma e, in tale veste, rivestirebbe quindi un ruolo pubblico; YY è invece un militante del M5S di lunga data, candidato alle elezioni amministrative di Roma. Nei confronti dei suddetti soggetti l´articolo non avrebbe, peraltro, alcuna valenza diffamatoria e lesiva, fornendone una rappresentazione positiva.

3. Nella memoria del 4 agosto 2016, oltre a ribadire gli argomenti già fatti valere, si sostiene che la circostanza secondo cui la fonte informativa del giornalista sarebbe un componente della mailing list non farebbe venire meno l´illiceità del trattamento, visto che si tratterebbe in ogni caso di corrispondenza privata. Si contesta, infine, che il contenuto delle email in questione avrebbero interesse pubblico; anche in tale ipotesi, non verrebbe comunque meno il carattere illecito del trattamento, in quanto scaturito da una raccolta illecita di dati personali.

4.1. Al caso in esame trova applicazione la particolare disciplina posta dagli articoli 136-139 del Codice al fine di contemperare il diritto all´informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali anche sensibili senza il consenso degli interessati purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (articolo 137, comma 3, del Codice).

4.2. Esaminata la documentazione in atti e le dichiarazioni rese, della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell´art. 168 del Codice, si osserva, con riferimento al profilo della liceità della raccolta delle email scambiate all´interno di "Google Groups", che l´autore dell´articolo è venuto a conoscenza delle email «in modo del tutto lecito, da fonti affidabili e, per quanto a sua conoscenza, pienamente legittimate a fornire tali informazioni» (nota Itedi del 22 luglio 2016, p. 5); non sono emersi dall´istruttoria elementi tali da confutare la predetta circostanza, salvi gli esiti di un eventuale accertamento in sede penale (non essendo al riguardo attribuita alcuna competenza a questa Autorità) circa l´allegata violazione di disposizioni penali (nel caso di specie il menzionato art. 616 c.p. o l´art. 615-ter c.p.).

4.3. Per quanto riguarda la legittimità del successivo trattamento per finalità giornalistiche, l´art. 93, l. 22 aprile 1941, n. 633, applicabile in virtù del richiamo contenuto nell´art. 184, comma 3, del Codice, prevede che la corrispondenza possa essere pubblicata, riprodotta od in qualunque modo portata alla conoscenza del pubblico solo con il consenso dell´autore e del destinatario, allorché la stessa abbia «carattere confidenziale» o si riferisca «alla intimità della vita privata».

Nel caso di specie le email pubblicate contenevano esclusivamente valutazioni di carattere politico e non possono, pertanto, essere considerate attinenti all´intimità della vita privata. Quanto, invece, al loro eventuale carattere confidenziale, la giurisprudenza ha precisato come lo stesso non debba essere desunto dal contenuto delle missive, ma debba ricercarsi nel fatto che il mittente abbia «confidato nel riserbo e nella discrezione del destinatario» (Trib. Milano ord. 9 settembre 2004; Trib. Milano ord. 30 giugno 1994); appare evidente come la mailing list attraverso la quale i reclamanti comunicavano non possa in alcun modo definirsi confidenziale, avuto riguardo al cospicuo numero dei soggetti che vi facevano parte ed all´eterogeneità degli stessi (che comprendevano, oltre ai 14 reclamanti, anche ex consiglieri comunali militanti nel medesimo Movimento 5 Stelle, alcuni Parlamentari ed alcuni operatori privati del settore urbanistico), circostanze che inducono a ritenere del tutto assente ogni ragionevole aspettativa in ordine alla effettiva riservatezza che il contenuto delle conversazioni tenute all´interno del gruppo potesse avere.

Le parti riportate, inoltre, risultano rispondere al requisito della «essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 3, del Codice), in quanto afferenti alle dinamiche interne al Movimento 5 Stelle, attore politico rilevante nel panorama nazionale, anche in considerazione dell´intervallo temporale in cui le vicende si sono svolte (alla vigilia delle elezioni amministrative a Roma).

4.4. Né si può ritenere che vi sia stata una violazione dei dati personali sensibili riferiti ai signori XX e YY in quanto risulta comprovato in atti che  XX è il coordinatore del tavolo dell´Urbanistica del M5S a Roma ed è uno dei militanti romani del Movimento tra i più attivi in quanto partecipa attivamente alle discussioni pubbliche sul blog di Grillo ed è intervenuto pubblicamente su testate nazionali qualificandosi come membro del M5S. Anche YY, come emerge dal portale del M5S, è militante del movimento e si è candidato alle elezioni amministrative di Roma (cfr. nota Itedi, 22 luglio 2016, p. 9).

4.5. Infine, non si ritiene pertinente il richiamo alla decisione del Garante n. 229 del 2013 operato dai reclamanti, in quanto in quel caso ricorreva una dichiarata intrusione nella corrispondenza privata dei parlamentari del M5S con pericolo della pubblicazione del contenuto delle comunicazioni.

5. Resta impregiudicata la facoltà per i reclamanti di far valere avanti all´autorità giudiziaria ordinaria eventuali pretese risarcitorie.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ritiene infondato il reclamo per le ragioni indicate in premessa.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10, d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 2 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia