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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Sant’Agnello - 10 novembre 2016 [6531740]

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[doc. web n. 6531740]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Sant´Agnello - 10 novembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 465 del 10 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, con nota n. 29626 datata 21 novembre 2013, ha definito il procedimento amministrativo scaturito da una notizia diffusa a mezzo stampa afferente un trattamento di dati personali, effettuato dal Comune di Sant´Agnello Cod. fisc.: 82007930637, con sede in Sant´Agnello (Na), piazza Matteotti n. 25, relativo alla indicizzazione sui motori di ricerca quali Google e la pubblicazione, sul sito web istituzionale del Comune in parola, dell´elenco dei bambini ammessi e non ammessi al servizio di trasporto scolastico per l´A.S. 2013/2014, con l´indicazione del nominativo, del luogo e data di nascita, del codice fiscale, dell´indirizzo di residenza, del luogo di salita e di discesa e della distanza dal plesso scolastico, in violazione dell´art. 19, comma 3 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale nr. 1140/88601 del 14 gennaio 2014 redatto dall´Ufficio del Garante (che qui si intende integralmente richiamato) con cui è stata contestata al Comune di Sant´Agnello, in persona del legale rappresentante pro-tempore la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

VISTO il verbale di audizione ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale il Comune ha ritenuto la ricorrenza dell´esimente della buona fede di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 sia a fronte "(…) dell´interpretazione del Regolamento Comunale che prevede la massima trasparenza (…)" che "(…) sulla scorta (…) del modello di acquisizione dei dati dove è presente un modello di informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice ed un´acquisizione del consenso per la comunicazione di dati a terzi soggetti (…)". Ha parimenti ritenuto applicabile la richiamata disciplina di cui al citato art. 3 della legge n. 689/1981 evidenziando come "(…) tutta la parte informatica del Comune è gestita da un soggetto terzo in base ad un contratto di prestazione professionale";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in quanto non consentono di ravvisare gli elementi costitutivi della disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426);

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Sant´Agnello ha effettuato un trattamento di dati personali relativo alla indicizzazione sui motori di ricerca quali Google e alla pubblicazione, sul sito web istituzionale del Comune in parola, dell´elenco dei bambini ammessi e non ammessi al servizio di trasporto scolastico per l´A.S. 2013/2014, con l´indicazione del nominativo, del luogo e data di nascita, del codice fiscale, dell´indirizzo di residenza, del luogo di salita e di discesa e della distanza dal plesso scolastico, in violazione del divieto di diffusione degli stessi in assenza di una norma di legge o regolamentare che la prevedesse, ai sensi dell´art. 19, comma 3 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al Comune di Sant´Agnello Cod. fisc.: 82007930637, con sede in Sant´Agnello (Na), piazza Matteotti n. 25, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis in combinato disposto con l´art. 164 bis, comma 1 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia