g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 18 maggio 2017 [6623316]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6623316]

Provvedimento del 18 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 242 del 18 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Rossetti, nei confronti della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. con il quale il ricorrente, in qualità di erede del padre defunto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius contenuti nella documentazione contrattuale e contabile riferita a "conti correnti, titoli, libretti di risparmio, cassette di sicurezza e rapporti, anche cointestati", intercorsi con la resistente nei dieci anni precedenti la data del decesso, nonché dei dati riferiti alle operazioni intestate o cointestate al medesimo in epoca successiva al predetto decesso sino alla data di presentazione del ricorso;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha lamentato, in particolare, che, a seguito delle diverse istanze presentate anteriormente alla proposizione del ricorso, l´istituto di credito resistente avrebbe fornito un riscontro parziale comunicando una lista analitica dei rapporti intrattenuti con il defunto, dei quali venivano indicate le date di accensione e di estinzione, senza tuttavia comunicare i restanti dati contenuti nella corrispondente documentazione detenuta dalla banca; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note del 14 e del 18 aprile 2017 con le quali la resistente, nel riconoscere in capo al ricorrente la legittimazione a conoscere i dati richiesti ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, ha rappresentato:

che, come comunicato in sede di riscontro all´interpello preventivo, al momento del decesso del de cuius non vi era alcun rapporto bancario a questi intestato o cointestato, risalendo l´estinzione degli stessi ad epoca anteriore;

di aver già trasmesso, in tale circostanza, un elenco dei rapporti aperti e chiusi negli anni precedenti, ivi compresi i depositi al portatore, indicando per ciascuno di essi la data di estinzione;

con riguardo alla richiesta inerente le movimentazioni bancarie, "di poter estrapolare i saldi parziali risultanti dai vari estratti conto/rendicontazioni con disponibilità a partire dai 10 anni precedenti il decesso", precisando di aver chiesto al ricorrente di "circostanziare, se possibile, le proprie richieste", ritenendosi legittimata, in caso contrario, ad esigere, ai sensi dell´art. 10, commi 7 e 8, del Codice, un contributo spese in ragione dell´entità della richiesta, tenuto conto anche del fatto che si tratterebbe di dati in larga parte conservati in formato cartaceo;

che in attesa di più puntuali richieste da parte dell´interessato, "l´adempimento degli obblighi tuttora in sospeso verrà eseguito (…) fornendo i dati contabili di saldo iniziale e finale del periodo di riferimento estrapolati dai documenti archiviati", ma non copia dei documenti medesimi, né indicazione di dati di terzi beneficiari o disponenti operazioni di pagamento;

VISTA la nota del 21 aprile 2017 con la quale il ricorrente, nel ribadire la propria  richiesta di ottenere tutti i dati personali del de cuius contenuti nella documentazione riferita ai rapporti indicati nell´atto di ricorso, ha contestato quanto affermato dalla resistente in ordine alla genericità delle istanze avanzate, tenuto conto del fatto che, in virtù della normativa in materia di protezione dei dati personali, sarebbe suo diritto accedere a tutti i dati personali riferiti al defunto in possesso della banca senza che possa essere richiesto al riguardo alcun contributo spese;

VISTA la nota del 3 maggio 2017 con la quale la resistente ha rappresentato che la richiesta rivolta al ricorrente, e diretta ad una specifica individuazione delle proprie istanze, era volta, in primo luogo, alla corretta collocazione delle stesse nell´ambito dell´accesso ai dati di cui all´art. 7 del Codice piuttosto che dell´accesso ai documenti dell´art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (cd. Testo Unico Bancario), nonché, nella prima ipotesi, ad agevolarne l´evasione;

RILEVATO che occorre preliminarmente richiamare la distinzione, più volte delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 del TUB e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato (o, come in questo caso, al de cuius) contenuti nei medesimi documenti;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali in quanto l´interessato ha avanzato, già attraverso l´interpello preventivo, specifica istanza ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice diretta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi al padre defunto, con esclusione dei soli dati riferiti a terzi, contenuti nella documentazione riguardante i rapporti bancari indicati nell´atto introduttivo del procedimento, motivando la relativa richiesta con riguardo alla sua qualità di chiamato all´eredità;

CONSIDERATO che la resistente, già prima della proposizione del ricorso, aveva fornito un parziale riscontro dichiarando, tra l´altro, che al momento del decesso del de cuius non risultavano rapporti intestati o cointestati al medesimo, risalendo l´estinzione degli stessi ad epoca anteriore ed escludendo con ciò anche l´eventuale esecuzione di operazioni successive al decesso;

RITENUTO, pertanto, in ordine a tali profili di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di comunicazione dei dati relativi alle movimentazioni bancarie, che il diniego opposto dalla resistente a causa dell´eccessiva onerosità connessa alla loro estrapolazione non risulta opponibile ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO, infatti, a tale riguardo, che l´art. 10 del Codice prevede che:

i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, con esclusione dei dati riferiti a terzi;

la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del medesimo senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

PRESO ATTO altresì del fatto che la resistente si è limitata, nel corso del procedimento, a manifestare una generica disponibilità a comunicare parte dei dati richiesti senza tuttavia provvedere concretamente alla trasmissione degli stessi;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare alla Cassa di risparmio di Volterra S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare al ricorrente, nel termine di trenta giorni dall´avvenuta ricezione del presente provvedimento, i dati personali del de cuius, ulteriori rispetto a quelli già trasmessi anteriormente alla presentazione del ricorso e con esclusione degli eventuali dati riferiti a terzi, contenuti all´interno di tutta la documentazione detenuta dalla resistente e riferita ai rapporti intestati al medesimo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della Cassa di risparmio di Volterra S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina alla Cassa di risparmio di Volterra S.p.A., ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di comunicare al ricorrente, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i dati personali del de cuius, ulteriori rispetto a quelli già trasmessi anteriormente alla presentazione del ricorso e con esclusione degli eventuali dati riferiti a terzi, contenuti all´interno di tutta la documentazione detenuta dalla resistente e riferita ai rapporti intestati al medesimo;

b) dichiara inammissibili le ulteriori richieste;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere alla Cassa di risparmio di Volterra S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda, altresì, che il mancato riscontro alle richieste ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia