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Provvedimento dell'8 giugno 2017 [6700609]

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[doc. web n. 6700609]

Provvedimento dell´8 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 262 dell´8 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 aprile 2017 nei confronti della Banca d´Italia con cui XX, rappresentato e difeso dall´avv. Elena Nicoli, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rettifica dei dati che lo riguardano pubblicati nel Bollettino di Vigilanza della Banca d´Italia n.7 – luglio 2014 reso disponibile sul sito Internet di quell´Autorità in relazione ad un provvedimento sanzionatorio emesso nei propri confronti;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto in particolare alla resistente di provvedere a tale rettifica attraverso l´inserimento nel Bollettino in questione di un opportuno avviso circa le impugnazioni da lui proposte avverso il predetto provvedimento sanzionatorio, con indicazione dei loro estremi;

TENUTO CONTO che il ricorrente ha invocato, a sostegno della propria richiesta, quanto disposto dall´art. 7, comma 3, lett. a), del Codice, nonché dall´art. 195-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) (articolo introdotto dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72) secondo il quale "nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l´autorità giudiziaria, la Banca d´Italia o la Consob menzionano l´avvio dell´azione giudiziaria e l´esito della stessa a margine della pubblicazione";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 maggio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 10 e del 23 maggio 2017 con le quali la Banca d´Italia ha dichiarato di aver provveduto ad integrare il predetto Bollettino di Vigilanza, reso disponibile sul proprio sito Internet, con l´indicazione degli estremi delle azioni giudiziarie avviate dal ricorrente nei confronti del provvedimento sanzionatorio in questione;

RILEVATO che la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente comunicandogli, sia pure nel corso del procedimento, l´avvenuta integrazione dei dati che lo riguardano secondo le indicazioni dallo stesso fornite nell´atto introduttivo ed in linea con quanto disposto dall´art. 195-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO, pertanto, che, in ragione di quanto sopra esposto, debba essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico della Banca d´Italia, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico della Banca d´Italia che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia