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Parere su uno schema di decreto ministeriale che recepisce l’insieme delle disposizioni secondarie concernenti l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) - 5 luglio 2017 [6843964]

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[doc. web n. 6843964]

Parere su uno schema di decreto ministeriale che recepisce l´insieme delle disposizioni secondarie concernenti l´Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) - 5 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 301 del 5 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca;

Visto l´art. 154, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito  Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. Il Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca ha richiesto il parere del Garante in merito ad uno schema di decreto ministeriale che intende riordinare  in un unico provvedimento la normativa finora adottata in applicazione del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante "definizione delle norme generali sul diritto-dovere all´istruzione e alla formazione, ai sensi dell´articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".

In particolare, il suddetto schema intende recepire l´insieme delle disposizioni secondarie concernenti l´Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), intervenute successivamente all´emanazione del DM n. 74 del  5 agosto 2010, n. 74,  con cui è stata data attuazione al d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, che all´articolo 3 ne prevede e disciplina l´istituzione.

Il decreto ministeriale n. 74 del 2010 è stato negli anni oggetto di numerosi interventi e le sue previsioni sono state integrate da altri decreti ministeriali (cfr. DM 25 gennaio 2016, n. 24; DM 26 luglio 2016, n. 595; DM 9 novembre 2016, n. 862), i quali hanno di volta in volta previsto che nell´ANS venissero inseriti ulteriori dati ed informazioni, quali i dati degli alunni frequentanti le scuole dell´infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione, i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti (da inserire in una partizione separata dell´ANS) e, infine, hanno disposto il prolungamento della conservazione delle informazioni concernenti gli esiti finali della scuola secondaria di secondo grado.

Le modalità di trattamento dei dati sensibili, idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata, restano invece disciplinate dal DM 28 giugno 2016 n. 162.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto si compone di 5 articoli e di un allegato tecnico, che  individuano le modalità di accesso e di fruizione all´anagrafe da parte dei soggetti abilitati.

Al suo primo articolo lo schema di decreto indica quali sono le finalità e i contenuti dell´Anagrafe nazionale degli studenti, indicando titolare e responsabile del trattamento dei dati in essa presenti.

L´art. 2 del medesimo schema definisce la tipologia dei dati che devono essere comunicati all´ANS dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione,  individuando nel dirigente scolastico e/o nel coordinatore della scuola paritaria i soggetti responsabili dell´esattezza e dell´aggiornamento dei dati comunicati.

L´articolo 3, al suo primo comma, disciplina l´utilizzo dell´ANS da parte dei soggetti di cui all´art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 76 del 2005 per le finalità legate all´accertamento del percorso di istruzione e formazione, la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito. Il medesimo articolo al secondo comma prevede, invece, che la consultazione dei dati personali degli studenti da parte del Ministero dell´Istruzione e delle istituzioni scolastiche per monitorarne l´evasione dall´obbligo di istruzione e la regolare frequenza, avvenga in forma aggregata o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell´interessato.

Lo schema di decreto, prevede poi al suo art. 4 che l´ufficio di statistica del Ministero utilizzi l´anagrafe nel rispetto delle norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell´Istituto nazionale di statistica, di cui al decreto legislativo n. 322/1989, oltre che nel rispetto dei principi e delle regole previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dall´allegato Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici (all. A.3)

Al suo ultimo articolo, infine, lo schema di decreto dispone che alla sua entrata in vigore cessino di avere efficacia i decreti ministeriali emanati in precedenza.

RITENUTO

3. Il testo, come peraltro indicato nella relazione illustrativa, appare meramente riepilogativo del quadro normativo secondario relativo all´ANS salvo per quanto concerne la parte in cui prevede, l´inserimento dei dati degli studenti frequentanti i centri territoriali per l´istruzione degli adulti (CPIA).

Tale circostanza si giustifica in ragione del fatto che, successivamente alla previsione normativa relativa all´istituzione dell´ANS, il d.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 ha equiparato i CPIA alle altre istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, conferendogli specifica autonomia secondo le norme del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Su tale base, quindi, i dati degli studenti che frequentano tali centri devono automaticamente confluire nell´ANS, che, come noto, opera il trattamento dei dati dei percorsi scolastici, formativi e in apprendistato, presso le scuole statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria (art. 3 d.lgs. 76 del 2005; DM 74 del 2010).

Lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici del Ministero nel corso di incontri e contatti, anche informali, volte a rendere conforme il provvedimento ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali e a garantire un elevato livello di tutela dei diritti, delle libertà fondamentali ed in particolar modo della dignità degli interessati.

In particolare, facendo seguito alle osservazioni rese dell´Autorità, l´Amministrazione ha riformulato lo schema di decreto, precisando che l´ANS, la cui titolarità del trattamento viene attribuita al Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, si configura non come soggetto giuridico, bensì quale strumento di supporto per l´espletamento dei compiti conferiti dalle norme ai soggetti istituzionalmente competenti in materia (art. 1, comma 1).

Per un migliore coordinamento con il DM n. 74 del 2010, considerando  che nell´ANS sono raccolti i dati relativi alle "valutazioni degli studenti" (art. 1, comma 3) è stato previsto espressamente (art. 2, comma 1, lett. b) -nelle more della definizione di un mezzo identificazione d´uso generale nell´ambito delle pubbliche amministrazioni- che lo studente venga identificato attraverso un codice meccanografico assegnato dal sistema al momento del primo inserimento dello stesso in anagrafe.

E´ stato inoltre introdotto un rinvio al tracciato record presente nell´allegato tecnico per individuare i dati riferiti agli alunni della scuola dell´infanzia -come attualmente previsto nei decreti 24 e 595 del 2016 (art. 2, comma 3)- ed è stato precisato –conformemente all´allegato tecnico (cfr. par. 3 profilo B)- che al fine di monitorare l´evasione  dall´obbligo di istruzione e la regolare frequenza scolastica i dati contenuti nella ANS possono essere consultati dal  Ministero e dalle istituzioni scolastiche solo in forma aggregata. La suddetta modalità di consultazione, inoltre, considerati i soggetti a cui i dati si riferiscono (anche minori) e la possibilità di rivelare anche informazioni sensibili della persona, garantisce che non vi siano identificativi univoci e che le interrogazioni effettuate restituiscano, per qualsiasi combinazione dei valori degli attributi, almeno 3 risultati (art. 3, comma 2).

3.1 L´Amministrazione ha provveduto, infine, ad adeguare l´allegato tecnico tenendo  conto dei diversi pareri forniti dall´Autorità nel corso degli anni e dell´evoluzione dello scenario tecnologico. In particolare sono state meglio specificate le misure tecniche e organizzative adottate a protezione dei dati degli alunni contenuti nell´ANS,  è stata modificata –rendendola più dettagliata e precisa- la descrizione di taluni profili utente e si è proceduto ad aggiornare lo schema logico del servizio di autenticazione per  comprendere tutti i soggetti coinvolti.

Tanto premesso, esaminato lo schema di decreto, così come modificato a seguito dei suggerimenti del Garante, tenuto anche conto del recepimento effettuato nei decreti adottati delle osservazioni formulate nei pareri forniti dall´Autorità nel corso degli ultimi anni in materia (cfr. Provv. 16 giugno 2010, doc. web n. 1734404; 24 gennaio 2013, doc. web n. 2304850;  8 ottobre 2015, doc. web. n. 4448919; 12 maggio 2016, doc. web n. 5029436; 21 aprile 2016, doc. web n. 5029548)

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che recepisce l´insieme delle disposizioni secondarie concernenti l´Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), intervenute successivamente all´emanazione del DM 5 agosto 2010, n. 74, di prima applicazione del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (art. 3, comma 1).

Roma, 5 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6843964
Data
05/07/17

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante


Vedi anche (10)