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Provvedimento del 20 luglio 2017 [6937010]

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[doc. web n. 6937010]

Provvedimento del 20 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 334 del 20 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 maggio 2017 da XX e XX, rappresentati e difesi dagli avv.ti David e Diego D´Agostini nei confronti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., con il quale i ricorrenti, ribadendo le istanze già avanzate in data 19 aprile 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto di ottenere:

- la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, nonché copia della documentazione contenente sempre i rispettivi dati personali, con riferimento ai:

• contratti aventi per oggetto i rapporti intrattenuti dalla resistente con gli interessati (conti correnti, finanziamenti, aperture di credito, mutui, contratti di carattere finanziario, dossier titoli);

• movimentazioni bancarie, ordini di acquisto riferibili ai rapporti finanziari e ai dossier titoli;

• estratti conto e ogni altro dato contenuto in documenti e registrazioni contabili conservati dalla resistente nei propri archivi;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota datata 8 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria inviata in data 15 giugno 2017 con la quale la Banca Popolare di Vicenza:

- ha dichiarato di essere in possesso dei dati personali dei ricorrenti, raccolti direttamente presso questi ultimi e "trattati nell´ambito della normale attività della banca" per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale con i clienti e agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;

- ha fornito l´elenco dei rapporti intestati rispettivamente ai due ricorrenti, molti dei quali risultano estinti;

- ha fornito, ai sensi dell´art. 10, comma 4 del Codice, la copia degli atti contenenti i dati personali richiesti, risultando particolarmente difficoltosa l´estrazione dei dati in essi contenuti;

VISTA la comunicazione del 20 giugno 2017 con la quale i ricorrenti, nel prendere atto della documentazione trasmessa dalla resistente, hanno lamentato l´incompletezza di uno dei contratti trasmessi, in particolare quello denominato "richiesta fido 2013", in quanto mancante di alcune pagine, nonché la mancanza di altri documenti, sebbene indicati, dalla stessa resistente, come trasmessi;

VISTE le memorie del 3 e 12 luglio 2017, inviate da Intesa Sanpaolo S.p.A. "che, in seguito all´avvenuta cessione di ramo d´azienda della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. avvenuta con efficacia dal 26 giugno 2017 (decreto legge 25 giugno 2017, n. 99, pubbl. in G.U. n. 146 del 25 giugno 2017) […] è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici oggetto di cessione di ramo di azienda", con le quali la stessa, nel fornire anche l´elenco delle operazioni emerse dagli estratti del conto titoli, ha, altresì:

- confermato l´avvenuta trasmissione di tutta la documentazione elencata;

- precisato, con riferimento al contratto "richiesta fido 2013", che tale documento comprende anche la pratica di fido, contenente tutti gli atti della Banca che hanno portato alla concessione della linea di credito, rappresentando che "le pagine omesse si riferiscono a documentazione di uso interno finalizzata" ad istruire detta pratica e all´adozione della relativa delibera, documentazione questa "che non si ritiene di dovere consegnare ai clienti se non per le pagine già recapitate";

RITENUTO opportuno, preliminarmente, ribadire la distinzione più volte delineata dall´Autorità (vedi l´art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accedere alla documentazione bancaria, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, e la richiesta, avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, cui il ricorrente ha diritto di accedere, contenuti nei medesimi documenti;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, le istanze avanzate dall´interessato rientrano nell´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali essendo state le stesse formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RILEVATO che il titolare del trattamento ha fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del presente procedimento, attraverso la trasmissione, nell´esercizio della facoltà ad esso riconosciuta dall´art. 10, comma 4, del Codice, di copia dei documenti contenenti i dati richiesti e le dichiarazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Intesa Sanaolo S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´esaustivo riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richieste volte ad ottenere i dati riferiti ai rapporti intrattenuti dai ricorrenti presso la Banca;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi ad Intesa Sanpaolo S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia