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Provvedimento del 5 ottobre 2017 [7428912]

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[doc. web n. 7428912]

Provvedimento del 5 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 402 del 5 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 18 maggio 2017 da XX rappresentato e difeso dall´avv. Urbano De Leonardis nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena con il quale il ricorrente, in qualità di erede del padre defunto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di ottenere la conferma o meno dell´esistenza dei dati, anche ultradecennali, relativi a operazioni e rapporti intrattenuti dal de cuius con la resistente nonché la loro comunicazione in forma intellegibile;

- che l´Autorità disponga un accertamento volto a verificare l´effettiva sussistenza o meno di tali dati;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

-  di avere inviato alla resistente, in data 18 gennaio 2017, un´istanza ai sensi del citato art. 7 del Codice e dell´art. 119 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario-TUB), al fine di ottenere anche "i dati ultradecennali" relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con Banca 121 e con MPS Banca Personale S.p.A., soggetti che, in esito ad operazioni societarie, sono stati incorporati nella resistente;

- che, a seguito del riscontro ricevuto da Banca Widiba, "costituita nel 2013 ed operativa dal 2014, con unico socio Montepaschi", che comunicava l´inesistenza di rapporti intestati al de cuius presso entrambe le citate banche, riteneva necessario inviare alcune richieste di chiarimenti alla resistente;

- che quest´ultima, con nota del 31 marzo 2017, confermava l´inesistenza di dati del de cuius presso MPS Banca Personale S.p.A. mentre forniva l´elenco di alcuni dati presenti presso di sé;

- che il comportamento della resistente ha evidenziato "anomalie e criticità" tali da suscitare dubbi sulla affidabilità delle sue comunicazioni, tanto da indurlo a presentare l´odierno ricorso;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 1° giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; b) la nota del 13 luglio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; c) il verbale di audizione delle parti redatto presso gli uffici del Garante il 21 giugno 2017;

VISTA la memoria inviata in data 15 giugno 2017 con la quale la resistente, nel comunicare i rapporti intrattenuti dal de cuius presso Banca 121 S.p.A. (prima e dopo l´incorporazione della stessa in Banca Monte dei Paschi di Siena), ha confermato l´inesistenza di rapporti bancari riconducibili al de cuius presso MPS Banca Personale;

VISTI:

- la comunicazione del 19 giugno 2017, con la quale il ricorrente ha affermato che la resistente non avrebbe fornito un riscontro adeguato;

- il contenuto del verbale di audizione delle Parti tenutasi presso gli Uffici del Garante, dal quale emerge la richiesta di ottenere anche i dati ultradecennali detenuti dalla resistente, ai sensi dell´art. 2220 c.c.;

- la successiva comunicazione del 3 luglio 2017 con la quale il ricorrente, non ritenendosi ancora soddisfatto delle risposte ricevute, ha insistito nella richiesta di ottenere anche i dati ultradecennali;

VISTA la nota del 12 luglio 2017 con cui la banca, nell´evidenziare che l´istanza avanzata dal ricorrente il 18 gennaio 2017 configurava una richiesta ai sensi dell´art. 119 Tub in quanto diretta ad ottenere copia della documentazione, ha altresì rappresentato:

- che il de cuius era titolare di rapporti bancari, già comunicati al ricorrente, intrattenuti con Banca 121 S.p.A., incorporata poi in Banca Monte dei Paschi di Siena;

- "la non sussistenza di rapporti intestati al de cuius presso MPS Banca Personale S.p.A.", nuova denominazione di Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A. (da non confondere con Banca 121 S.p.A.) oggi Banca Widiba;

- che in relazione alla richiesta volta ad ottenere i dati ultradecennali relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius, l´art. 2220 c.c. deve essere letto in aderenza con l´art. 119 Tub che riconosce al cliente il diritto di richiedere le movimentazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non quelle inerenti a tutti i rapporti chiusi in tale periodo;

- che, per mero spirito collaborativo, avrebbe comunicato al ricorrente ulteriori rapporti di conto corrente che il de cuius aveva in cointestazione con altro soggetto presso Banca 121 S.p.A.;

VISTA la comunicazione del 2 agosto 2017 con la quale il ricorrente, non ritenendo ancora sufficiente quanto fornito dalla resistente, ha ulteriormente ribadito le proprie richieste;

VISTA la comunicazione inviata in data 28 settembre 2017, con la quale la resistente nel comunicare di avere inviato al ricorrente l´ulteriore documentazione reperita, ha precisato di ritenere "di aver ottemperato alle richieste del ricorrente tese ad ottenere ogni documentazione contrattuale a decorrere dall´anno 2000";

VISTA la comunicazione del 2 ottobre 2017 con la quale il ricorrente contesta il riscontro fornito dalla resistente e insiste nelle richieste già avanzate;

CONSIDERATO, in via preliminare, che la richiesta avanzata dal ricorrente a questa Autorità di disporre una attività di accertamento presso la resistente volta a verificare l´effettiva esistenza dei dati riferiti al de cuius, non rientra nell´ambito delle azioni attivabili mediante presentazione di ricorso e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, del Codice;

RILEVATO che, in merito alle altre richieste, occorra previamente richiamare la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 del TUB e la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti  al de cuius contenuti nei medesimi documenti;

RITENUTO, che il caso in esame possa essere considerato nell´ambito di applicazione del Codice, in quanto le istanze avanzate dall´interessato, pur facendo riferimento anche all´art. 119 Tub, sono comunque sostanzialmente dirette, anche in virtù dell´esplicito richiamo alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ad ottenere la comunicazione dei dati personali riferiti al de cuius;

PRESO ATTO che la resistente, già prima della proposizione del ricorso, aveva fornito un parziale riscontro all´interessato dichiarando, tra l´altro, l´inesistenza dei rapporti intestati o cointestati al de cuius presso MPS Banca Personale (già "Banca 121 Promozione Finanziaria S.p.A." e  ora  "Banca Widiba S.p.A.")  e ritenuto, tuttavia, che detto riscontro – per contenuto e circostanze oggettive (denominazione pressoché coincidente di due distinti soggetti bancari coinvolti) – fosse idoneo ad ingenerare dubbi nel ricorrente, tanto da indurlo a presentare, anche per tali aspetti, l´odierno ricorso;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha fornito - con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") - successive integrazioni e chiarimenti riguardo alle richieste dell´interessato e che tale riscontro possa essere considerato sufficiente consentendo di dichiarare non luogo a provvedere in merito, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- dichiara inammissibile la richiesta di disporre un accertamento volto a verificare l´effettiva sussistenza o meno di tali dati;

- dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

- determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia