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Provvedimento del 19 ottobre 2017 [7441510]

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[doc. web n. 7441510]

Provvedimento del 19 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 430 del 19 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 13 luglio 2017 da XX e YY, rappresentati e difesi dall´avv. Davide Pupo, nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. con il quale i ricorrenti - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - hanno chiesto di ordinare alla resistente:

- in via preliminare: l´immediata sospensione, ai sensi dell´art. 150, comma 1 del Codice, di ogni ulteriore segnalazione a Crif in relazione ai prestiti personali loro concessi, nonché alle rispettive posizioni "a sofferenza" accese dalla banca nei loro confronti;

- in via principale: la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negative, dopo avere accertato e dichiarato l´avvenuto decorso del termine di trentasei mesi dalla cessazione dei rapporti;

- in via subordinata: la rettifica dei dati presenti in Crif e la cessazione di qualsiasi ulteriore segnalazione connessa ai rapporti in questione e alle relative posizioni "in sofferenza";

I ricorrenti hanno, altresì, chiesto la liquidazione in loro favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno, in particolare, rappresentato:

- che la resistente, a seguito di due distinte richieste, deliberava in data 10 febbraio e 29 aprile 2010 l´accettazione di due prestiti personali a loro favore, che prevedevano un piano di ammortamento di 72 rate mensili rispettivamente con inizio 1° agosto 2010 - termine 1° luglio 2016  e inizio 1° ottobre 2010 - termine 1° settembre 2016;

- di essere stati costretti, a causa della perdita del lavoro, ad interrompere il pagamento delle rate dei rispettivi piani di finanziamento;

- che la resistente, pur avendo estinto in data 12 marzo 2013, "ambedue i rapporti mettendoli a perdita e passando le posizione a sofferenza […] continua illegittimamente, ad inviare ogni mese una nuova segnalazione a Crif", in contrasto con quanto previsto dall´art. 6, comma 5, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (v. all. A.5 al Codice, in http://www.gpdp.it; doc. web n. 1556693), secondo il quale il termine di trentasei mesi di conservazione per gli inadempimenti non regolarizzati "decorre dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o, se precedente […] dalla data di cessazione del rapporto";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati;

VISTA la nota dell´11 settembre 2017 con la quale la resistente, nel richiamare  quanto già comunicato ai ricorrenti nel riscontro loro fornito a seguito dell´interpello dagli stessi avanzato ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha rappresentato:

- di non potere dare corso alle richieste di cancellazione avanzate dagli interessati, in ragione dell´esattezza delle segnalazioni "a sofferenza" comunicate a Crif, per il recupero delle quali, come indicato agli interessati con note datate 8 marzo 2013, è stato dato incarico ad altra società;

-  che ciascun rapporto risulta essere stato estinto d´ufficio e in perdita in data 12 marzo 2013;

- che il termine di trentasei mesi per fare decorrere i termini di conservazione delle segnalazioni deve essere determinato "dalla scadenza contrattuale originaria dei due finanziamenti"  fissata rispettivamente il 1° luglio e il 1° settembre 2016;

VISTA la nota del 14 settembre 2017 con la quale i ricorrenti hanno contestato le affermazioni della Banca, sostenendo che, nel caso di specie, il rapporto è cessato non per la scadenza del contratto, bensì per la sua anticipata estinzione avvenuta il 12 marzo 2013, data questa che deve, pertanto, essere tenuta in considerazione, ai fini della corretta applicazione dell´art. 6, comma 5, del citato codice deontologico, per la decorrenza dei termini di conservazione delle segnalazioni in Crif;

DATO ATTO, in via preliminare, che, nel caso di specie non si sono rinvenuti i presupposti per l´applicazione dell´art. 150, comma 1 del Codice;

CONSIDERATO che l´art. 6, comma 5 del codice deontologico fissa in 36 mesi il tempo di conservazione nei Sic di informazioni di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati e che tale termine decorre "dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto";

CONSIDERATO, con riferimento al caso di specie, che non è oggetto di contestazione tra le parti, la circostanza che risultano pagamenti insoluti da parte dei ricorrenti;

CONSIDERATO, tuttavia, che dall´esame delle dichiarazioni rese dalle Parti  e della relativa documentazione, risulta che i rapporti di finanziamento intestati ai ricorrenti sono stati estinti il 12 marzo 2013 e che in tale data si è pertanto realizzata la "cessazione del rapporto" prevista dal suddetto art. 6, comma 5 del codice deontologico, quale momento da cui far decorrere il termine per l´ulteriore conservazione dei dati;

RILEVATO, pertanto che la permanenza dell´informazione riferita ai ricorrenti non risulta, allo stato, legittima, si ritiene di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, al titolare del trattamento di provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla cancellazione delle segnalazioni riferite ai ricorrenti, presenti nel Sistema di Informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A.;

RITENUTO, altresì, che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della novità e specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, a Intesa Sanpaolo S.p.A. di provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento alla cancellazione delle segnalazione riferite ai ricorrenti presenti nel Sistema di informazioni Creditizie gestito da Crif S.p.A.;

b. compensa fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro 40 giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia