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Provvedimento del 26 ottobre 2017 [7441971]

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[doc. web n. 7441971]

Provvedimento del 26 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 447 del 26 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 7 giugno 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Francesco Buso, nei confronti di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con il quale il ricorrente, in qualità di legittimario pretermesso dall´eredità del padre (deceduto il 4 agosto 2016), dichiarandosi non soddisfatto del riscontro ricevuto ad esito delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), nella necessità di ricostruire la consistenza dell´asse ereditario, ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati relativi alla polizza assicurativa vita stipulata dal de cuius con la predetta società, ivi compresi i dati riferiti ai beneficiari;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto dalla società resistente la copia del contratto in questione nella quale, tuttavia, risultavano oscurate le generalità dei beneficiari della polizza;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 settembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 3 luglio 2017 con la quale la resistente ha rappresentato:

-  di non poter fornire, in osservanza di quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17790/15 e dal costante orientamento del Garante, "i dati personali riferiti ai beneficiari specificamente indicati in polizza, poiché fra i dati concernenti persone decedute, cui hanno diritto ad accedere gli eredi, a norma dell´art. 9, terzo comma, D.Lgs 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone";

- ad integrazione di quanto già comunicato in riscontro all´interpello preventivo, che "la citata polizza vita è stata riscattata totalmente su richiesta del contraente stesso (…) in data 19 febbraio 2016, con accredito su conto corrente a lui intestato, per un importo complessivo netto di euro 21.975,40";

VISTA la nota di replica del 5 luglio 2017 con la quale il ricorrente ha dichiarato di aver preso atto delle informazioni supplementari fornite dalla resistente delle quali si ritiene soddisfatto ed ha insistito per la liquidazione delle spese del procedimento:

CONSIDERATO che l´art. 7, in combinato disposto con l´art. 9, comma 3, del Codice attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali relativi al defunto che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento ma non consente di accedere ai dati personali riferiti ai terzi;

RILEVATO pertanto che la richiesta di conoscere i dati relativi ai beneficiari della polizza assicurativa non rientra nel novero dei diritti esercitabili ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato sul punto inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha reso - con dichiarazioni di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") - successive integrazioni e chiarimenti riguardo ai restanti dati della polizza assicurativa in questione, eccetto che per i dati riferiti a terzi, e ritenuto che tale riscontro, del quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto, possa essere considerato sufficiente consentendo di dichiarare non luogo a provvedere in merito, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, della parziale inammissibilità del ricorso ed in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere i dati relativi ai beneficiari della polizza assicurativa vita stipulata dal de cuius con la società resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla comunicazione dei restanti dati relativi alla polizza assicurativa in questione;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia